Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5102 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. II, 03/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 03/03/2010), n.5102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA V. COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI

PATTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, con procura notarile

del 19/05/20009 rep. 14405, unitamente all’avvocato MANCINI LUIGI;

– ricorrente –

contro

L.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell’avvocato MUSTO FLAVIO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1280/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato BONACCORSI DI PATTI, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUNGHI Italo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30 ottobre 2002 L.I. proponeva appello alla sentenza 18 settembre 2001 del Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda di O.E. e per incapacità naturale di quest’ultima, aveva pronunciato l’annullamento del contratto di vendita di un appartamento stipulato il 26 luglio 1996.

Resisteva l’avente causa della O., deceduta nelle more del primo grado, D.L.F. e la Corte di appello di Roma, con sentenza 1280/07, previo rinnovo della consulenza medico legale, in riforma respingeva la domanda con condanna alle spese.

La Corte osservava, in ordine alla dedotta incapacità naturale, seppure con le inevitabili approssimazioni del caso, che nella storia clinica della O., si potevano individuare tre fasi.

Nel periodo adolescenziale atteggiamenti di tipo ossessivo compulsivo indifferenti rispetto all’ambito della percezione e della volizione, poi una condizione depressiva ansiosa almeno dal 1980 ed infine la definitiva fase encefalopatica che, a prescindere dalla ascrivibilità all’abuso di alcool, determinava il progressivo deterioramento delle funzioni cognitive e mnesiche, repertato a partire dal 1998, quindi in epoca notevolmente successiva alla stipula dell’atto.

La sentenza faceva riferimento alla deposizione del medico personale, per circa quindici anni, che, confermando il graduale evolversi in senso peggiorativo delle condizioni mentali, aveva confermato il carattere intermittente del fenomeno.

Ricorre D.L. con quattro motivi, resiste L..

Le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè i quesiti sono formulati ed è enunciato il fatto controverso.

Col primo motivo si lamenta omessa motivazione, per omesso esame di fatti, documenti medici, relazioni peritali e deposizioni testimoniali decisivi per l’accertamento della capacità di intendere e di volere di O.E. al momento della stipula.

Il dissenso rispetto al ctu deve essere giustificato in modo adeguato, congruamente e logicamente motivato.

Col secondo motivo si lamentano insufficienza e illogicità della motivazione circa la ritenuta mancanza di prova dell’incapacità al momento della stipula e violazione del principio dell’onere della prova.

Col terzo motivo si deducono violazione dell’art. 428 c.c. e vizi di motivazione e col quarto vizi di motivazione circa il ritenuto pagamento del prezzo, asseritamene in contanti per L. 380.000.000 il giorno prima della stipula e senza rilascio di ricevuta.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente ed accogliersi.

La sentenza impugnata ha ritenuto di non valutare nè la sentenza penale applicativa di pena su richiesta del L. per circonvenzione di incapace non facente stato in sede civile nè la sentenza di interdizione del 1999, a distanza di oltre un triennio dai fatti ed ha tratto argomenti per smentire la tesi attorea dal rilascio della procura alle liti nel primo grado da parte della O., interpretabile nel senso che la medesima avesse sufficiente contezza della vicenda, ritenendo significativa la deposizione del medico personale per quindici anni che aveva confermato il graduale evolversi in senso peggiorativo delle condizioni mentali della O. ed il carattere intermittente del fenomeno.

Trattasi di elementi che si traducono in una motivazione ambigua e perplessa attesocchè, invece, la sentenza di patteggiamento, pur non facendo stato, assume un valore indiziario, quella di interdizione conferma uno status patologico certamente precedente alla data della sua emissione mentre il rilascio della procura in data precedente alla sentenza non può dar luogo ad alcuna valutazione in quanto, in mancanza di interdizione, l’unica legittimata era la parte.

Il carattere intermittente del fenomeno non esclude che si esplichi un comportamento integrante gli estremi della circonvenzione, per indurre il soggetto a porre in essere atti di disposizione di beni mentre non si comprende il riferimento della sentenza alla testimonianza di tale R..

La circostanza che il L. partecipava alle riunioni di condominio quale rappresentante della O. è ritenuto dalla sentenza congruente con l’asserto del medesimo di aver pagato in contanti il prezzo su richiesta della venditrice intenzionata a tenere celata l’alienazione al tiglio, senza invece dedurre l’inverosimiglianza di un pagamento in contanti per ben L. 380.000.000 senza ricevuta e prima della stipula.

In definitiva il ricorsa va accolto, con le conseguenti statuizioni avendo la sentenza trascurato di valutare tutta una serie di circostanze gravi e concordanti in relazione allo stato patologico della O. ed alla circonvenzione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese alla Corte di Roma, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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