Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5101 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 12/05/2016, dep.28/02/2017),  n. 5101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZILIO s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Marini, presso lo studio del

quale in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS s.p.a., già UNIRISCOSSIONI s.p.a. – Agente della

riscossione per la Provincia di Vicenza, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 79/05/07, depositata il 25 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Pierluigi Muccari, per delega dell’Avvocato

Marini;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ZILIO s.p.a. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa al periodo di imposta 2001, recante la richiesta di pagamento della somma di Euro 1.771.905,21 a titolo di imposta sostitutiva.

La contribuente eccepiva che: l’atto era stato notificato ad un soggetto inesistente; il procedimento notificatorio si era svolto in violazione della disciplina della notificazione dei provvedimenti impositivi; l’atto era carente di sottoscrizione; non era stata effettuata la comunicazione del c.d. avviso bonario, con violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36-bis; la motivazione era assente; l’amministrazione era decaduta dal potere impositivo; gli elementi utili per verificare la correttezza numerica degli importi richiesti non erano stati indicati; le modalità di calcolo degli interessi non erano state esplicitate.

Nel contraddittorio con l’agenzia delle entrate, Ufficio di Bassano del Grappa e di Uniriscossioni s.p.a., l’adita CTP di Vicenza, con sentenza n. 402/2/06, rigettava il ricorso.

Zilio S.p.a. proponeva allora appello e, ricostituitosi il contraddittorio, la CTR di Venezia rigettava il gravame.

Quanto alla dedotta illegittimità della cartella, perchè formata e notificata a soggetto inesistente, la CTR rilevava che correttamente la CTP aveva ritenuto operante l’art. 2504-bis c.c., a tenore del quale la società che risulta dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle società partecipanti, con riferimento anche ai rapporti processuali anteriori alla fusione. Peraltro, la società incorporante continuava ad avere la propria sede negli stessi locali ove aveva sede la società incorporata, per cui l’indicazione nella cartella del “vecchio” indirizzo in luogo di quello nuovo era comunque irrilevante, trattandosi degli stessi locali occupati dalla incorporante e contigui alla sede sociale della nuova società. Con la precisazione che il logo della Zilio s.p.a. risultava apposto non all’indirizzo della sede sociale ((OMISSIS)), ma al civico n. (OMISSIS) e l’atto era stato consegnato alla signora L.B., dipendente fino alla metà del mese di novembre della società incorporata e poi dipendente della appellante.

Quanto alla illegittimità della cartella per inesistenza della notifica, la CTR rilevava che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del quale l’appellante aveva lamentato la violazione, consentiva la notificazione anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che trovava poi applicazione la L. n. 890 del 1982, art. 14, che faceva salvi i disposti di cui del citato D.P.R. n. 602, artt. 26 e 45, quanto alle modalità di compilazione della relata di notifica e alle modalità di inoltro. Nè poteva sussistere incertezza su chi avesse effettuato la notificazione, avendo il concessionario fatto ricorso al gestore del servizio postale, esecutore materiale della spedizione, mentre la consegna del plico era riferibile al pubblico ufficiale addetto ai servizi postali ex art. 12, con le modalità previste dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 37.

Con riferimento alla denunciata mancanza di sottoscrizione della cartella, la CTR osservava che la sottoscrizione non era prevista dal D.M. n. 321 del 1999, art. 6, sicchè la detta omissione non costituiva neanche irregolarità.

Quanto alla dedotta inesistenza-nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento, la CTR rilevava che l’obbligo in questione era stato introdotto con decorrenza 1 giugno 2008 e non era quindi applicabile nel caso di specie,

La CTR riteneva poi infondato il motivo concernente la dedotta illegittimità della cartella per reiterate violazioni della procedura di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e per omessa comunicazione al contribuente dell’esito del controllo automatico, rilevando: che il termine indicato dell’art. 36-bis, comma 1, aveva natura ordinatoria; che era inconsistente la censura per cui l’amministrazione non avrebbe potuto procedere alla liquidazione ma avrebbe dovuto procedere con la procedura di accertamento, atteso che, nella specie, si trattava del recupero di imposte dichiarate e non versate; che non era necessario alcun avviso, non avendo la liquidazione comportato un risultato diverso da quello emergente dalla dichiarazione presentata; che la cartella conteneva tutti gli elementi idonei a far comprendere che la imposta oggetto di richiesta di pagamento era quella dichiarata e non versata.

La CTR rigettava poi le ulteriori censure riguardanti la denunciata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, rilevando, con particolare riferimento alle modalità di calcolo degli interessi, che dall’atto impugnato risultava chiaramente che gli interessi erano stati computati ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20.

ZILIO s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tredici motivi.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi della L. Fall., art. 182-ter, comma 5, producendo la domanda di transazione fiscale da essa presentata, il voto favorevole espresso dall’Agenzia delle entrate e quello formulato dall’Agente della riscossione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo che la ricorrente ha depositato memoria con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per effetto di transazione fiscale ai sensi della L. Fall., art. 182-ter.

2. – Per quanto in questa sede rileva, l’art. 182-ter, dispone che, con il piano di cui all’art. 160, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea; con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (comma 1).

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore (comma 2).

Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorchè non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonchè da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’art. 171, comma 1 e art. 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonchè a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento (comma 3).

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’art. 178, comma 1. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale (comma 4).

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’art. 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1 (comma 5).

Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1, anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis (comma 6).

La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (settimo comma).

2.1. – Dalla disciplina testè richiamata emerge chiaramente che la dichiarazione di estinzione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma per cessazione della materia del contendere è subordinata alla chiusura della procedura di concordato.

Poichè, nella specie, tale condizione non risulta verificata, avendo la ricorrente depositato la domanda di transazione fiscale da essa presentata, la dichiarazione di voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate e quella dell’Agente della riscossione, e non anche la prova della chiusura della procedura di concordato, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, alla documentazione prodotta dalla ricorrente e alle conclusioni dalla stessa formulate non può non essere riconosciuto il valore di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente inammissibilità del ricorso.

2.2. ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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