Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5101 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5101 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03728/2017 R.G. proposto da

cu

RUSSO MARIANO, considerato, in difetto di elezione di domicilio in
Roma, ivi ex lege domiciliato Cavour presso la Cancelleria della
Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNI CRESCI;
– ricorrente contro
GENERALI ITALIA S.P.A. C.F. 00885351007, già INA ASSITALIA
S.P.A., conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per
l’Italia di ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA LUCREZIO CARO n. 62, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 3235/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 09/09/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:
Mariano Russo ricorre, affidandosi a tre motivi e con atto
notificato il 20/01/2017, per la cassazione della sentenza n. 3235

accolto l’appello principale di Generali Assicurazioni spa (quale
impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada) e
respinto quello incidentale da rufgel rso la condanna – pronunciata
dalla sez. dist. di Casoria del Tribunale di Napoli e con definitiva
limitazione alla sola metà degli importi liquidati in primo grado per
ritenuta operatività della presunzione di pari concorso $t (colpa ex
art. 2054 cpv. cod. civ. – della prima al risarcimento dei danni patiti
da esso ricorrente (liquidati appunto in primo grado in C 43.138,80
– rispetto ad C 100.000,00 richiesti – oltre interessi dalla domanda
e spese di lite) per un sinistro stradale occorsogli mentre
conduceva il suo motociclo il 13/09/2004 in Casoria e da lui ascritto
ad impatto con ciclomotore rimasto sconosciuto;
resiste con controricorso, per l’intimata, Generali Italia spa,
deducendo la sua qualità di succeditrice dell’originaria convenuta
ed appellante principale vittoriosa;
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31
agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
nessuna delle parti deposita memoria ai sensi del secondo
comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;

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del 09/09/2016 della Corte di appello di Napoli, con cui è stato

il ricorrente si duole di: «omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti», identificandolo
sostanzialmente nelle dichiarazioni di Ernesto Lago ai CC di
Casoria, il quale aveva raccolto l’ammissione di responsabilità del
non identificato conducente dell’ignoto ciclomotore investitore;
«violazione e falsa applicazione di norme di diritto», censurando la
conclusione della corte di appello sull’insussistenza di un quadl

colpa ed invocando almeno la testimonianza di tale De Vito;
«violazione dell’art. 132 c.p.c. – nullità della sentenza – irriducibile
contrarietà ed illogicità manifesta della motivazione in relazione
all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.», ravvisando il vizio per la presenza
di prove testimoniali a sicuro sostegno della tesi della
responsabilità esclusiva del veicolo antagonista;
il ricorso è inammissibile;
al riguardo, anche le dichiarazioni del teste Rago sono state, sia
pure complessivamente, prese in considerazione dalla Corte di
appello, nella parte in cui questa ha rilevato che «nessuno dei testi
in primo grado ha assistito all’incidente» e, soprattutto, che essi
«hanno dichiarato di aver visto il Russo a terra unitamente alla sua
motocicletta ed in ordine alla dinamica del sinistro hanno riferito
quanto appreso da altri e quanto desunto dalla posizione di quiete
del ciclomotore del Russo» medesimo: così concludendo per
l’assenza di elementi sicuri e certi per ricostruire le modalità del
sinistro ed accertare la condotta di guida di entrambi i conducenti
dei veicoli coinvolti; e, comunque, che vi sia un quadro probatorio
certo nel senso di una responsabilità esclusiva dell’altro veicolo è la
tesi del ricorrente, che si basa però appunto su di una diversa
valutazione del materiale probatorio: non rilevando in via diretta ed /
immediata neppure una eventuale dichiarazione del conducente del
veicolo antagonista, raccolta dal dichiarante Rago, in quanto non
solo di dubbia attendibilità, ma soprattutto del tutto vaga in ordine
alla concreta dinamica del sinistro;
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probatorio idoneo a fare superare la presunzione di pari concorso>n

neppure giovano al ricorrente i generici richiami ad altri
elementi testimoniali, atteso che la conclusione della Corte di
appello si attaglia anche ad essi;
pertanto, ben può dirsi che con le doglianze proposte – che
possono essere unitariamente considerate per la loro intima
connessione – il ricorrente pretende una riconsiderazione, nella
presente sede di legittimità, della valutazione di merito operata

anche solo la prova dell’accadimento dei fatti dedotti dall’attore, ciò
che esclude anche la stessa applicabilità della disciplina sulle
presunzioni, in base alla rilevata – e non specificamente contestata
in quanto tale – incapacità delle sole due testimoni addotte; ma
una tale riconsiderazione della ricostruzione del fatto, nella specie
come non sussistente, è sempre preclusa in questa sede, a
maggior ragione dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 cod. proc.
civ., che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di
legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881
del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se
scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici
o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni
Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto
corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v.
Cass. Sez. U. n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);
ne consegue che, provata la collisione tra i due veicoli, il difetto
di prove appaganti sulla dinamica comporta la mancanza di
elementi certi sulla assenza di colpa esclusiva di uno dei due
conducenti, con conseguente corretta operatività ed applicazione
della presunzione prevista dal capoverso dell’art. 2054 cod. civ.;
il ricorso va perciò dichiarato inammissibile ed il soccombente
ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità,
dovendosi pure dare atto – senza possibilità di valutazioni
discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte
altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei
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dalla corte territoriale sull’inidoneità del materiale probatorio a dare

presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,
della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del

alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 23/01/2018.

giudizio di legittimità, che liquida in C 3.200,00 per compensi, oltre

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