Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5101 del 03/03/2011
Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 03/03/2011), n.5101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18573/2006 proposto da:
L.G., (OMISSIS), PUBLIGEST SRL IN LIQUIDAZIONE
(OMISSIS), in persona del suo liquidatore sig. L.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso
lo studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato MOLLAME Riccardo giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.L., D.A., D.V., elettivamente
domiciliati “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato STARA Salvatore, con
studio in 09126 CAGLIARI, Via Levante 4, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
contro
P.L., C.D., MILANO ASSIC SPA, T.
B., ASSITALIA SPA, C.R., WICENTINA PREZIOSI DI
ROMANO TRANQUILLI SAS;
– intimati –
sul ricorso 22715/2006 proposto da:
ASSITALIA SPA, (OMISSIS), in persona dell’Avv. F.
M., nella qualità di Procuratore Speciale di Assitalia Le
Assicurzioni d’Italia spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato PROPERZI PATRIZIA, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso
incidentale adesivo;
– ricorrente –
contro
D.V., D.A., D.L., elettivamente
domiciliati “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato STARA SALVATORE, con
studio in 09126 CAGLIARI, Via Levante 4, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
WICENTINA PREZIOSI DI ROMANO TRANQUILLI SAS, T.B.,
PUBLIGEST SRL IN LIQ, L.G., C.R.,
C.D., P.L., MILANO ASSIC SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 128/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
Sezione Civile, emessa il 23/03/2005, depositata il 27/04/2005;
R.G.N. 140/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato Riccardo MOLLAME;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1996 D.L., conducente e proprietario di una Renault Clio, su cui erano trasportati U.L. – deceduta a causa dell’incendio dell’auto – ed i loro figli, conveniva, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui minori A. e V., dinanzi al Tribunale di Cagliari: a) la società in nome collettivo La Vicentina Preziosi, di Castrechini Vincenzo e C., proprietaria della Lancia Dedra, assicurata con la Milano Assicurazioni s.p.a., condotta dal predetto C. – anch’esso deceduto – che, procedendo a velocità non inferiore a 120 kmh in un tratto di strada ove il limite era di 50 kmh, dapprima aveva tamponato una Mercedes 500, di proprietà della s.r.l. Publigest, condotta da L.G., assicurata con l’Assitalia, che provenendo da una strada laterale ,- procedeva a velocità moderata, e poi si era scontrata con la Renault che proveniva in senso opposto, invadendo la sua corsia di marcia e cagionandone l’incendio; b) P.L., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore C.R. e T.B., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore C.D.; c) la s.r.l. Publigest; d) L.G.;
e) l’Assitalia chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni.
Il L., condannato per omicidio colposo di U.L., patteggiava la pena e nel processo penale si costituiva parte civile il D..
Il Tribunale accertava la responsabilità del conducente della Mercedes nella misura del 25% per non essersi arrestato allo stop prima di immettersi nella strada con diritto di precedenza e nella misura del 75% nei confronti del C. per l’eccessiva velocità in prossimità di incrocio, mentre escludeva il concorso causale della condotta di guida del D. e rigettava le domande proposte nei confronti di T.B. in proprio in quanto convivente del C..
Nel corso del giudizio di secondo grado l’Assitalia e gli eredi di C. chiedevano che fosse tra loro dichiarata la cessazione della materia del contendere e i condebitori L. e Publigest chiedevano di avvalersene.
Con sentenza del 27 aprile 2005 la Corte di appello di Cagliari, per quel che ancora interessa, rigettava l’appello di L.G., della s.r.l. Publigest e della s.p.a. Assitalia sull’accertamento del grado della colpa attribuito al L. poichè egli aveva violato l’obbligo, inderogabile ed assoluto, di dare la precedenza nell’immettersi nella strada principale fino a che non fosse completamente libera dal transito dei veicoli (art. 145 C.d.S, comma 4) – ed infatti lo stesso teste Lo., indotto da dette parti, aveva dichiarato che il L. si era fermato soltanto un attimo allo stop, immettendosi subito nella statale (OMISSIS) mentre sopraggiungevano la Renault Clio e la Lancia Dedra – e pur avendo il L. avuto la possibilità di avvistare dette auto, a circa 270 mt. di distanza dal crocevia, attese anche le condizioni di visibilità di tempo e di luogo, si che la violazione commessa aveva concorso a determinare l’incidente, mentre l’elevata velocità tenuta dal C. – circa 140 kmh – non era elemento idoneo ad interrompere il nesso causale.
Quanto invece alla condotta di guida tenuta dal D., pur procedendo anch’egli ad una velocità superiore al consentito – 90 kmh anzichè 50, in prossimità dell’incrocio – non aveva tuttavia concorso secondo le condivisibili conclusioni del C.T.U., a determinare l’impatto con la vettura condotta dal C. poichè questi si era proiettato sulla corsia di marcia del D., sì che anche se costui avesse proceduto alla velocità prescritta non avrebbe potuto evitare il violento impatto.
Propongono ricorso principale la s.p.a. Publigest e L.G. e ricorso incidentale adesivo la s.p.a. Assitalia. Resistono D. L., A. e V.. I ricorrenti principali e questi ultimi hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
1.1 – Con un unico motivo ricorrono in via principale la s.r.l.
Publigest e L.G. deducendo: “Violazione e falsa applicazione da parte della Corte di Appello di Cagliari dell’art. 2054 c.c., nonchè degli artt. 145 e 142 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
La Mercedes aveva già percorso 40 mt. allorchè è stata tamponata dalla Lancia Dedra, con conseguenti oneri probatori a carico del conducente. Inoltre la velocità del C. costituiva causa idonea ad interrompere il nesso causale con la condotta di guida del L. che, pur se aveva violato l’obbligo di dare la precedenza, marciava a 50 kmh, e la sua Mercedes aveva una regolare efficacia frenante. Perciò la velocità tenuta dal D. aveva avuto efficienza causale pari al 30% nella determinazione dell’incidente e sulle conseguenze perchè procedendo ad una velocità più moderata egli avrebbe potuto porre in essere manovre idonee ad evitare la Lancia ed anzi sarebbe stato molti metri più indietro rispetto al punto d’urto.
La censura, che reitera la prospettazione di una nuova valutazione dell’incidenza causale, esposta dalla Corte con motivazione completa ed immune da vizi logici e giuridici, è inammissibile.
2.- Con il ricorso incidentale adesivo la s.p.a. Assitalia denuncia la stessa violazione di legge e gli stessi vizi di motivazione per non aver il giudice di merito applicato la presunzione esclusiva di colpa a carico del C. atteso che la Mercedes era stata tamponata in corrispondenza dello spigolo post.sx e che ai sensi dell’art. 107 C.d.S., il conducente di un veicolo deve esser in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo di esso, evitando collisioni con quello che lo precede, e perciò, sussistendo la presunzione della violazione della distanza di sicurezza a carico del C., non avendo egli provato che il mancato arresto tempestivo dell’auto non gli era imputabile, ed essendovi la prova che la velocità eccessiva dal medesimo tenuta aveva interrotto il nesso causale con la condotta di guida del L., non è applicabile l’art. 2054 cod. civ., comma 2. Analogamente il D. non aveva superato la presunzione di colpa concorrente essendo accertato che aveva anch’egli violato il limite di velocità che, se rispettato, avrebbe consentito di evitare la collisione o comunque di attenuarne le conseguenze.
La censura è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate nell’esame dell’identico motivo dei ricorrenti principali.
Concludendo i ricorsi vanno respinti.
Si compensano le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011