Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5100 del 25/02/2020
Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 25/02/2020), n.5100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1624/2018 proposto da:
A.N., elettivamente domiciliato in Roma alla via Vespasiano
n. 48, presso lo studio dell’avvocato Frataccia Daniela, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cirillo Antonio;
– ricorrente –
contro
A.P., e M.M., elettivamente domiciliate in Roma
Via Edoardo Scarfoglio 34, presso lo studio dell’avvocato Russo
Daniele che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cicoria
Massimiliano, Nigro Ulderico;
– controricorrenti –
e contro
La Taverna Dei Baroni Di S.R. S.a.s.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 03652/2017 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 08/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/01/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva.
Fatto
FATTI DI CAUSA
E’ impugnata per cassazione sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 03652 del 09/09/2017, resa in controversia tra A.P., M.M. e La Taverna dei Baroni S.a.s. di S.R. da una parte e di A.N. dall’altra.
Il ricorrente A.N. censura la sentenza della Corte territoriale per ragioni attinenti la transazione conclusa tra le parti e segnatamente per l’inadempimento della condizione sospensiva recante la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione commerciale e pretesa penale.
Resistono con controricorso A.P. e M.M..
La Taverna dei Baroni di S.R. S.a.s. è rimasta intimata.
Il P.G. non ha depositato conclusioni.
Le parti hanno depositato memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dalle memorie, depositate da entrambe le parti, risulta che le A.P. e M.M. da un lato e A.N. dall’altro, quali parti costituite in causa in questa fase di legittimità, hanno raggiunto soluzione transattiva stragiudiziale e chiedono congiuntamente che il giudizio sia dichiarato estinto, con spese del grado di legittimità compensate.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nulla per le spese di questo giudizio.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio;
nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020