Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5100 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. II, 03/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TUSCOLANA 33 9, presso lo studio dell’avvocato CASSARA’

BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSELLO GIACOMO;

– ricorrente –

D.B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE ANGELICO 88, presso lo studio dell’avvocato SCARPA

RICCARDO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2004 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 27/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato CASSARA’ Bruno, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato RUSSELLO Giacinto, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SCARPA Riccardo, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 2.6.1997 D.B.D., affiliato dei defunti D. B.O. e S.A., conveniva la figlia legittima di questi ultimi D.B.G., chiedendo che venisse dichiarato l’acquisto per usucapione della proprietà di alcuni appezzamenti e fabbricati cedutigli dagli affilianti e posseduti pacificamente per oltre venti anni. Resisteva la convenuta.

Il Tribunale accoglieva la domanda.

Proponeva appello la soccombente, resisteva l’attore, svolgendo appello incidentale per l’omessa dichiarazione dell’usucapione su fondo in contrada (OMISSIS), indicato al n. (OMISSIS) della citazione e la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza n. 96/04, rigettava la domanda, con condanna alle spese, osservando che la dichiarazione 7.2.70, non disconosciuta, con la quale l’affiliante aveva passato come proprietario, i beni indicati, a prescindere dalla originalità, dalla prova della data e dalla riferibilità all’autore, era una mera dichiarazione unilaterale non avente nemmeno i requisiti della promessa unilaterale per la indeterminatezza dei beni e la mancata indicazione del prezzo di vendita nè era idonea a trasferire il possesso, la cui prova, a prescindere dalla genericità dei capitoli, non era stata raggiunta con i testi escussi. Ricorre D.D.B. con sei motivi, illustrati da memoria, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., art. 2909 c.c., extrapetizione e passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Gela.

L’appello riguardava i terreni e non anche il fabbricato, per cui la Corte di appello non poteva rigettare la domanda attrice.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 215 c.p.c., art. 2702 c.c., artt. 2697 e 2698 c.c., per aver la Corte di appello negato validità alla dichiarazione unilaterale, mai contestata.

Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 1362 e ss. c.c., e vizi di motivazione sempre in relazione alla scrittura di cui sopra.

Col quarto motivo si deducono violazione dell’art. 253 c.c., erronea, travisata applicazione delle norme sulla prova testimoniale, vizi di motivazione per avere la Corte dedotto che la conferma dei capitoli non doveva essere tenuta in considerazione e che l’affiliato coltivasse i fondi e godesse dell’immobile per tolleranza degli affilianti.

Col quinto motivo si deduce violazione degli artt. 1158, 1140 e ss.

c.c., artt. 167, 184 bis c.p.c., art. 2909 c.c., per avere la Corte di appello affermato l’esistenza di atti di disposizione dei proprietari incompatibili col possesso ad usucapionem quali l’affitto di un fondo ed il pagamento di tasse degli eredi.

Col sesto motivo si lamenta il mancato accoglimento dell’appello incidentale escluso perchè i testi non avevano fatto riferimento al fondo, circostanza contrastante con la deposizione di S. C. e R.G., allegata in fotocopia.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente ed accogliersi per quanto in motivazione.

La sentenza impugnata con la motivazione sopra riportata ha escluso la validità della scrittura e l’acquisto del possesso per usucapione ritenendo le testimonianze generiche.

Le odierne doglianze in parte non sono idonee a confutare la decisione per le considerazioni che nell’ordine si svolgono.

L’asserito passaggio in giudicato della sentenza di primo grado perchè l’appello riguardava solo i terreni e non il fabbricato è insussistente posto che la sentenza di appello, a pagina tre, deduce che per la riforma ha proposto appello D.B.G. con quattro motivi e la censura non riporta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto del gravame per dimostrare la tesi qui sostenuta.

L’asserito errore nella valutazione della scrittura, in cui l’affiliante dichiara di “passare come proprietario” i beni, dedotto nel secondo e terzo motivo, con la mera contrapposizione di una diversa e non meglio precisata tesi, non supera l’affermazione della sentenza circa una mera dichiarazione unilaterale.

Il quarto, quinto e sesto motivo circa la valutazione delle prove, pur avendo la sentenza dedotto che il capitolato circa il possesso come proprietario in maniera continua e pubblica riguarda un giudizio o, quanto meno, un apprezzamento e non l’esercizio di una attività in fatto, genericamente riferita alla coltivazione o al possesso di chiavi, che non esclude la tolleranza dei proprietari stante lo stretto legame familiare, meritano, invece, accoglimento.

Anche se il richiamo di una fotocopia allegata viola formalmente il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di appello, giudicando come generica la prova testimoniale, non ha tenuto conto della circostanza che, a prescindere dalla validità della mera dichiarazione unilaterale, peraltro non disconosciuta, dalla data della stessa poteva ritenersi acquisita nell’affiliato la consapevolezza di un possesso “uti dominus”, significativa per la valutazione del suo comportamento successivo.

In definitiva la motivazione adottata, fondata quasi esclusivamente sulla genericità della prova, non appare appagante.

Nei sensi di cui in motivazione, la sentenza va cassata con rinvio.

PQM

La Corte accoglie per quanto in motivazione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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