Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 510 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. un., 12/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 12/01/2011), n.510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99,

presso lo studio degli avvocati CONTE ERNESTO, CONTE ILARIA, che la

rappresentano e difendono unitamente all’avvocato CASTRONOVO SILVIA,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona

del Ministro pro tempore, DIRETTORE DELL’UFFICIO PREVISIONE,

VALUTAZIONE, PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NATURALI DEL

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI, nella qualita’ di Commissario delegato per la

realizzazione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente

finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza idrica

nell’Italia settentrionale, in persona dei legale rappresentante pro

tempore, elettivamente Domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n,. 25/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 18/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 14/12/10 dal

Cons. Dott. D’ALESSANDRO Paolo;

uditi gli avvocati Ernesto CONTE, Diego GIORDANO dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Enel Produzione S.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque che — per quanto qui rileva — ha declinato la propria giurisdizione, a vantaggio del giudice ordinario, sulla domanda della societa’ attrice con la quale, in relazione a provvedimenti governativi del 2007 sulla emergenza idrica da siccita’ dell’Italia settentrionale, essa, secondo la sentenza impugnata, lamentava che non fosse stato previsto “alcun indennizzo per il pregiudizio economico causato” dai decreti del 3/8/07, impugnati, comportanti gravi limitazioni sui volumi di svaso, al momento di disporne la revoca con tre decreti del 9/8/07, “censurando di illegittimita’ costituzionale il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 168 che affida al Ministero dell’ambiente la disciplina dell’acqua invasata a scopi idroelettrici senza possibilita’ di indennizzo”.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, i Direttore dell’Ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella qualita’ di Commissario delegato per la realizzazione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza idrica nell’Italia settentrionale, deducendo la carenza di interesse della societa’ ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo Enel Produzione S.p.A. censura la statuizione di difetto di giurisdizione, assumendo che erroneamente il Tribunale Superiore avrebbe ritenuto che essa intendesse ottenere la liquidazione di un indennizzo, dovendo al contrario la sua domanda interpretarsi come intesa ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati, la cui illegittimita’ derivava dalla previsione che la sottrazione di acqua dai serbatoi realizzati dai concessionari di utilizzazioni idroelettriche non dovesse essere indennizzata.

1.1.- Il ricorso e’ inammissibile per difetto di interesse.

Con il ricorso introduttivo l’odierna ricorrente — come il suo difensore ha ricordato in udienza – ha impugnato, con tre motivi, sia il decreto 4 maggio 2007 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiaro’ lo stato di emergenza nei territori delle Regioni dell’Italia centro – settentrionale, interessati dalla crisi idrica;

sia l’ordinanza 15 giugno 2007, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri nomino’ un Commissario delegato per la realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza, ed in particolare la lett. d) dell’art. 1 dell’ordinanza, con cui al Commissario Delegato venne affidato il compito di elaborare “la disciplina dell’utilizzazione dell’acqua invasata a scopi idroelettrici al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticita’, senza riconoscimento di alcun indennizzo”; sia, infine, i tre decreti del Commissario delegato in data 3 agosto 2007, poi revocati il 9 agosto 2007, con i quali venne richiesto ad Enel Produzione S.p.A. di far defluire determinati volumi settimanali di svaso.

Il primo e terzo motivo, relativi alla mancanza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ed alla illegittimita’ dei provvedimenti del 3/8/07, sono stati rigettati dal TSAP e tali pronunce non sono state impugnate da Enel e sono quindi passate in giudicato.

Decidendo sul secondo motivo, relativo alla illegittimita’ dell’ordinanza 15/6/07 per la esclusione di qualsiasi indennizzo, il TSAP — evidentemente ravvisando una autonoma domanda – ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a vantaggio del giudice ordinario, cui compete, previa disapplicazione dell’atto illegittimo ed eventualmente sollevando questione di legittimita’ costituzionale, la liquidazione dell’indennita’.

Assume Enel, censurando tale decisione, di non aver mai proposto una domanda di liquidazione dell’indennita’, ma di avere chiesto l’annullamento degli atti illegittimi.

Appare allora evidente il difetto di interesse della ricorrente. Se si e’ infatti in presenza, come essa sostiene, di un unica domanda di annullamento degli atti impugnati, sorretta da tre motivi, l’Enel, che non ha impugnato il rigetto del primo e del terzo motivo, non ha dunque interesse all’impugnazione della decisione relativa al secondo, salvo ritenere che essa voglia, inammissibilmente, utilizzare il giudizio al solo fine di far sollevare la questione di legittimita’ costituzionale del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 168 che non un indennizzo ma solo una riduzione del canone prevede per siffatti provvedimenti.

2.- Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile, con la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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