Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 510 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.11/01/2017), n. 510
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9162-2012 proposto da:
IMMOBILIARE BANDITELLA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL GAMBERO 37, presso l’avvocato MARIO BRUNI, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LATINA, AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA ATER;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1547/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 07/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/11/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, esclusa la legittimazione passiva dell’IACP della Provincia di Latina, determinò in Lire 264.628.000 la somma complessivamente dovuta dal Comune di Latina per l’occupazione e l’espropriazione di un terreno di proprietà della società Immobiliare Banditella s.r.l., maggiorata dei soli interessi legali ritenendo non provato il chiesto maggior danno. Tale decisione, impugnata dal Comune e dalla Società, fu cassata da questa Corte con sentenza n. 21642 del 2005, per l’insufficienza della motivazione di rigetto della richiesta di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, e per la regolamentazione delle spese di lite.
La Corte di Roma, giudicando in sede di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò nuovamente tale domanda, osservando che la documentazione prodotta, a carattere frammentario e lacunoso, era inidonea alla prova del maggior danno.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Immobiliare Banditella, affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.
2. Col primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte territoriale nel rigettare la domanda di rivalutazione monetaria richiesta a titolo di maggior danno, ex art. 1224 cpv. c.c., nonostante dalla documentazione prodotta emerga in modo inequivoco ed incontestabile che essa società imprenditore nel campo immobiliare e finanziario – è stata ininterrottamente onerata da numerose posizioni debitorie durante il periodo intercorrente tra il 9 luglio 1979, data del decreto ablativo e l’anno 2003, in cui l’indennità è stata erogata, tanto più che la disciplina di cui alla L. n. 359 del 1992, sopravvenuta in corso di causa ha comportato un ristoro pari alla metà del valore venale del bene.
3. Il motivo è inammissibile: la Corte ha dato adeguata motivazione della valenza non decisiva della prodotta documentazione bancaria a provare il ricorso all’indebitamento della Società, avendo anzi desunto dallo svolgimento di operazioni di pronti contro termine la disponibilità di consistente liquidità da parte dell’Impresa ricorrente. Le deduzioni difensive dalla stessa mosse, volte ad infirmare tale argomentata conclusione, tendono al riesame della documentazione stessa, e dunque a provocare un diverso accertamento di fatto inammissibile in questa sede di legittimità, essendo irrilevante la circostanza che la sorte sia stata liquidata secondo il criterio dimidiato intervenuto nel corso del giudizio e poi dichiarato incostituzionale, dovendo qui statuirsi sul ritardo nell’adempimento.
4. Col secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e art. 385 c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato le spese del giudizio di legittimità e di rinvio. 5. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto deduce la ricorrente, il rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disposto con la precedente sentenza di questa Corte, non dettava al giudice del merito alcun principio vincolante cui attenersi, e del resto, la valutazione della reciproca soccombenza operata dalla Corte territoriale si è correttamente basata sul criterio unitario e globale dell’esito complessivo della lite, in relazione al bene della vita richiesto dalla ricorrente e riconosciuto in giudizio.
5. Il riferimento alla posizione dell’ATER è inammissibile non essendo stata mossa alcuna censura alla sentenza impugnata e tenuto conto che la statuita carenza di legittimazione passiva di detta parte (dichiarata con la prima sentenza) non è stata oggetto d’impugnazione ed è ormai incontrovertibile.
4. In assenza di attività difensive della parte intimata, non va provveduto sulle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017