Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 51 del 07/01/2010

Cassazione civile sez. II, 07/01/2010, (ud. 25/09/2009, dep. 07/01/2010), n.51

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATELLI

RUSPOLI 12, presso lo stadio dell’avvocato MILIO GAETANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCHEPIS FILIPPO BIAGIO;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 48, presso lo studio del l’avvocato BOCCALI MANUELA

MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCIACCA CARMELA;

– controricorrente –

e contro

MI.CE.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 256/2004 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il

03/07/2004;

udita la relazione del la causa svolta nella Udienza pubblica del

25/09/2009 dal Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto;

udito l’Avvocato ZOCCALI Manuele Maria, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato SCIACCA Carmelo, difensore del resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento 1^ – 2^ e

3^ motivo; rigetto degli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C. ha impugnato, nei confronti di M.F. e Mi.Ce., con ricorso notificato il 13.11.04, la sentenza del Tribunale di Patti, notificata il 21.10.04, che in riforma di quella di 1^ grado, ha rigettato le sue domande di sospensione dei lavori ed arretramento, fino al rispetto della prescritta distanza legale, nei confronti della parete finestrata del proprio immobile, dell’opera effettuata dagli intimati in ricostruzione del loro fabbricato danneggiato dal sisma dell’aprile 1978.

Lamenta:

1) la violazione della L.R. Sicilia n. 38 del 1978, art. 6, dato che, nonostante le numerose difformita’ evidenziata dalla C.T.U. tra il preesistente fabbricato e quello nuovo, il Trib. aveva escluso che si trattasse di una nuova opera soggetta percio’ al rispetto dello strumento urbanistico; ne’ aveva tenuto conto che in ogni caso era soggetto al rispetto del c.d. “intervallo d’isolamento”, stabilito dalla normativa antisismica, in mt. 6 dalla L. n. 1684 del 1962, art. 6, comma 4, richiamato dalla L. n. 178 del 1976, art. 13 e dalla L.R. n. 38 del 1978, art. 6; e che per di piu’ le nuove norme tecniche, D.M. LL.PP. 24 gennaio 86, (G.U. 12.5.86 n. 108) relative alle costruzioni in zona sismica disponevano che fosse pari a quello indicato dai regolamenti comunali nella specie 10 mt., secondo lo strumento urbanistico adottato dal Comune di (Ndr: testo originale non comprensibile)”;

2) l’omessa, insufficiente motivazione, atteso che il Trib. non aveva considerato come inequivoco riconoscimento della fondatezza della propria azione la circostanza che gli intimati solo in caso di causa, come risultava dalla C.T.U., avessero provveduto a riportare il progetto a norma dell’applicato L.R. n. 38 del 1978, art. 6 con l’ingrossamento dei muri di tamponamento e conseguente riduzione della superficie di calpestio, corrispondente alla preesistente;

3) la violazione della L.R. Sicilia n. 38 del 1978, art. 71, dato che il Trib. non aveva considerato che le molteplici difformita’ riscontrate tra il preesistente e nuovo fabbricato, pur rientrando sotto il profilo pubblicistico – amministrativo nei limiti di tolleranza di cantiere del 3% di cui alla L. R. n. 38 del 1978, art. 7, tuttavia nell’ambito privatistico comportavano una trasformazione che rendeva configurabile una nuova opera, soggetta pertanto al rispetto dello strumento urbanistico;

4) il Trib. aveva errato nell’omettere ogni pronuncia nei confronti di Mi.Ce., dato che l’intervenuto acquisto di parte di M.F. in corso di causa non determinava l’automatico mutamento delle parti originarie;

5) il Trib. aveva errato nel condannarla al pagamento delle spese processuali in favore di M.F. costituitosi solo all’udienza del 12.6.02 quale acquirente dell’immobile. M. F. resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In riferimento al 1^ ed assorbente motivo si osserva che in effetti il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la L.R. n. 38 del 1978, art. 6 autorizzando il ripristino nello stesso sito dell’immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 1978, abbia implicita “vis” derogatoria in tema di distanze rispetto alla normativa antisismica statale. Cosi’ facendo non ha pero’ considerato che, per il principio gerarchico delle fonti cio’ non sarebbe tecnicamente possibile, e che, in realta’, nella specie non e’ neppure ipotizzabile un concorso di norme legislative statali e regionali. Infatti la disciplina delle distanze, ma tale specifica questione non e’ oggetto di doglianza, rientra nella materia dell’ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato, (Cort. Cost. 232/05), alla quale, per quanto concerne lo specifico della doglianza, e’ per di piu’ riservata l’esclusiva competenza in materia di sicurezza, si’ che la consentita conforme ricostruzione nello stesso sito, va necessariamente esclusa dall’interprete nella ipotesi in cui interferisca con la legislazione antisismica statale, posta a presidio della pubblica incolumita’ e sicurezza. All’accoglimento di tale motivo segue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Messina affinche’ applichi il menzionato principio, accerti il rispetto delle distanze stabilite dalla normativa antisismica statale all’epoca vigente e decida anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il 1^ motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2010

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