Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5099 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 31/03/2016, dep.28/02/2017),  n. 5099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1553-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.V., B.R.R.W.;

– intimati –

avverso la decisione n. 41/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

AOSTA, depositata il 20/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria centrale che, nel giudizio promosso da M.M.R. (deceduta nel (OMISSIS)) per il rimborso della ritenuta IRPEF sul premio di anzianità ventennale corrispostole nel 1988 dal Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca della Valle d’Aosta, presso il quale aveva prestato servizio come dirigente, ha rigettato il ricorso dell’amministrazione sul rilievo che la somma percepita dalla contribuente in occasione del compimento del ventesimo anno di anzianità di lavoro non costituiva reddito di lavoro dipendente.

Secondo la Commissione tributaria centrale, infatti, la somma percepita era compresa nell’ipotesi dell’art. 48 del tuir, comma 2, lett. f, a tenore del quale “non concorrono a formare il reddito: le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività, nonchè i sussidi occasionali”. Tale premio erogato dal datore di lavoro al proprio dipendente “andava considerato quale premio di fedeltà e, in quanto tale, la detta erogazione liberale assumeva carattere di eccezionalità e non, soprattutto, ricorrente”.

Gli intimati M.V. e B.R.R.W., eredi della contribuente, non hanno svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, commi 1 e 2, lett. f), (nel testo vigente ratione temporis), l’amministrazione ricorrente assume che l’erogazione in parola costituirebbe reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a ritenuta d’acconto secondo la previsione dell’art. 48 del tuir, comma 1, perchè “percepito in dipendenza del rapporto di lavoro…comprese le erogazioni liberali”. Il premio di fedeltà non sarebbe stato ricorrente perchè poteva essere corrisposto soltanto in occasione del ventesimo anno di servizio, ma proprio per questo non era generale, in quanto spettava solo ai dipendenti che avessero maturato tale anzianità: soprattutto, non sarebbe stato eccezionale perchè era previsto contrattualmente fin dall’inizio del rapporto di lavoro; non era quindi legato ad una circostanza imprevedibile, ma, al contrario, espressamente prevista dal datore di lavoro.

Il ricorso è fondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il cosiddetto “premio fedeltà” – erogato dal datore di lavoro ai dipendenti quando raggiungano una determinata anzianità di servizio, senza discriminazioni, sulla scorta della mera durata dei rapporti, e secondo scelte ripetute nel tempo e divenute consuetudinarie non rientra nelle previsioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 2, lett. f), e, quindi, fa parte del reddito imponibile, in quanto costituisce per il datore di lavoro stesso, erogazione liberale e ricorrente (ancorchè eccezionale e non ricorrente per ciascun beneficiario)” (Cass. n. 2246 del 2014, n. 10473 del 2000).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Vanno compensate fra le parti le spese dell’intero processo, in ragione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento a fronte dello svolgimento della vicenda processuale, ove si consideri che la Commissione tributaria centrale fu adita nel 1994.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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