Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5099 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12979/2018 proposto da:

B.G., rappresentato dalla procuratrice speciale

B.M.V., P.F., B.M.V., T.A.

rappresenta da B.M.V. sorella della vittima,

P.F.A. in persona del curatore B.V.

rappresentata dal procuratore speciale B.M.V.,

B.M. rappresentato dalla procuratrice speciale

B.M.V., B.V. rappresentato dalla procuratrice

speciale B.M.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALESSANDRO GRATIS;

– ricorrenti –

contro

TO.RE., UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 670/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero Dott. MISTRI

Corrado, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE

Alessandro, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità

ed in subordine per il rigetto dei primi 5 motivi di ricorso,

rigetto dell’8 motivo di ricorso, accoglimento p.q.r. nel resto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.M.V., B. L. G., B. L. M., B. Gr. V., T.A., P.F.A. e P. N. F., con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2006, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia To.Re. e Fondiaria – SAI s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno, detratto l’acconto percepito di Euro 85.000,00, conseguente alla morte della propria congiunta P.A.L. a seguito di investimento il giorno (OMISSIS) alle ore 00:30 da parte dell’autovettura di proprietà e condotta dal convenuto. Si costituirono le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito, ritenuto l’apporto eziologico della vittima nella misura del 70%, con sentenza di data 25 luglio 2011 liquidò per danno non patrimoniale, sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Venezia, Euro 60.000,00 in favore della figlia di due anni, Euro 32.000,00 per ciascun genitore, Euro 35.000,00 in favore del coniuge ed Euro 10.000,00 in favore di ciascuno dei fratelli, disattendendo la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese.

3. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Si costituirono le parti appellate chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 28 marzo 2017 la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello, sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per l’anno 2011 (anno della liquidazione della sentenza di primo grado), liquidò, calcolata la percentuale di responsabilità del 30% ascritta al To., la somma di Euro 75.000,00 in favore della figlia (che aveva subito la perdita della madre all’età di due anni), Euro 54.000,00 per ciascun genitore (che poteva contare sul sostegno e l’affetto di altri tre figli) e per il coniuge (ancora giovane alla data dell’evento e con possibilità di ricostruirsi una relazione affettiva), confermando per il resto la decisione di primo grado (anche riguardo alla liquidazione in favore dei fratelli non conviventi della vittima, con cui non risultava quale relazione avessero conservato) e dispose la compensazione delle spese del doppio grado per un terzo (confermando l’ammontare delle spese liquidate in primo grado), condannando per il resto gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado.

Osservò la corte territoriale, premesso che non vi erano elementi certi che consentissero di stabilire a quale distanza dal punto di impatto i pedoni fossero divenuti concretamente avvistabili da parte del To., che doveva escludersi la distanza di mt. 300 alla quale Ba.Al., che conduceva un’autovettura lungo la carreggiata opposta al senso di marcia dell’investitore, stimava di aver visto i primi due pedoni (ai quali aveva fatto seguito la vittima), non solo perchè i due pedoni si erano trovati verosimilmente all’inizio dell’attraversamento e perciò in zona periferica rispetto al campo di osservazione del To. e perchè la visuale di profondità degli anabbaglianti era di mt. 55, come da consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nel procedimento penale, ma soprattutto perchè l’avvistamento a distanza di mt. 300 era riferibile ai primi due pedoni mentre la P. era apparsa all’improvviso nel campo visivo di entrambi i conducenti (il Ba. aveva dichiarato ai verbalizzanti che, dopo avere visto il passaggio a circa mt. 300 di due persone da destra verso sinistra – il passaggio innanzi al To. era stato invece da sinistra verso destra -, al momento di incrociare l’autovettura del To. aveva notato ad una distanza di mt. 4-5 in una frazione di secondo l’ombra di una terza persona che si spostava verso la corsia opposta; altrettanto improvviso ed a brevissima distanza era stato l’avvistamento da parte del To., senza che fosse consentita una manovra d’emergenza come confermato dall’assenza di segni di frenata).

Aggiunse la corte territoriale che a carico del To. restava la velocità eccessiva, superiore ai limiti consentiti ed inappropriata alle condizioni di scarsa visibilità (la velocità era di circa 80 km/h, superiore al limite di 70 km/ h) e che per evitare l’impatto, anche dato per presupposto l’avvistamento dell’ostacolo a circa mt. 50 dal punto d’urto, il To. avrebbe dovuto viaggiare ad una velocità di 40 km/h, largamente inferiore al limite consentito, velocità anch’essa non sufficiente per evitare l’investimento ove la sagoma della P. si fosse profilata all’improvviso. Osservò ancora che non spettavano i danni patrimoniali non essendo stato dimostrato che la vittima svolgesse attività lavorativa per la quale percepisse reddito, da destinare (anche) al mantenimento della figlia, e non essendo stato offerto riscontro probatorio delle spese funerarie.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione B.M.V. (già G.M.V.) in proprio e quale rappresentante di B. L. G., B. L. M., B. Gr. V., T.A., P.F.A., nonchè P. N. F. sulla base di otto motivi. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che in modo contraddittorio il giudice di appello, dopo avere rilevato l’assenza di elementi certi che consentissero di stabilire a quale distanza dal punto di impatto i pedoni fossero divenuti concretamente avvistabili da parte del To., ha affermato che solo i primi due pedoni avrebbero potuto essere avvistati mediante l’uso dei proiettori anabbaglianti, senza una precisa ricostruzione cinematica e senza considerare che la ricostruzione del consulente tecnico del pubblico ministero aveva ipotizzato un attraversamento antitetico rispetto a quello del testimone (da destra verso sinistra), dando infine irrilevanza eziologica al profilo della velocità.

1.1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da P. N. F., il quale, a differenza degli altri ricorrenti, non ha conferito, come si evince dall’epigrafe del ricorso, il potere di rappresentanza a B.M.V., che ha poi sottoscritto la procura speciale per l’odierno ricorso.

1.1.2. Il primo motivo è infondato. La censura muove l’appunto di contraddittorietà alla motivazione, al punto tale da essere inesistente, sulla base di due argomenti, l’uno inerente lo stesso tessuto motivazionale, l’altro mediante il riferimento alle risultanze istruttorie. Sotto quest’ultimo aspetto il motivo è inammissibile perchè è denunciabile l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

Quanto invece al primo argomento non si comprende quale sia la contraddizione nel rilevare prima l’assenza di elementi certi in ordine a quale distanza dal punto di impatto i pedoni fossero divenuti visibili da parte del conducente il veicolo, e nell’esercitare poi il giudizio fattuale sulla base di cognizioni logiche e degli elementi presuntivi ricavabili dalle risultanze istruttorie, che è quanto ha fatto il giudice di merito. La contraddizione che rende la motivazione non in grado di integrare la soglia del minimo costituzionale è quella che non consente di percepire la ratio decidendi, ma nel caso di specie i diversi passaggi del giudizio di fatto sono evidenti, nè tale evidenza vien meno solo perchè il ragionamento risulta preceduto dal rilievo dell’assenza di elementi certi.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che, mancando il dato della distanza di avvistabilità e quello del concreto avvistamento da parte dell’automobilista, è rimasto completamente ipotetico il giudizio di rimproverabilità nei confronti delle parti, sicchè doveva farsi applicazione della presunzione di piena responsabilità del conducente, su cui incombeva l’onere di dimostrare non solo in cosa fosse consentita la colpa della vittima, ma anche ogni aspetto della propria condotta. Aggiungono che prima di ripartire le responsabilità il giudice di merito avrebbe dovuto elencare i precetti violati, cosa nella specie mancata e che la presenza di auto ferma a luci spente sull’opposta corsia, scorta dal conducente prima dell’investimento (come affermato dal To. ai verbalizzanti) avrebbe imposto la moderazione della velocità.

2.1. Il motivo è infondato. La censura consta di due sub-motivi.

Con il primo sub-motivo i ricorrenti lamentano la mancata applicazione della regola dell’onere della prova, ed in particolare quella prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1. Le regole sull’onere della prova assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota. Si tratta della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all’accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126). Nel caso di specie l’eziologia del sinistro stradale non è rimasta ignota avendo il giudice di merito accertato le diverse responsabilità sul piano causale. La regola sull’onere della prova non poteva dunque venire in rilievo.

2.2. Con il secondo sub-motivo affermano i ricorrenti che il giudice di merito non poteva ripartire le responsabilità nell’ambito del concorso causale senza la preventiva ascrizione della colpa specifica sul piano soggettivo. Il motivo di censura confonde il piano della causalità con quello dell’imputazione soggettiva (per colpa o dolo). La causalità attiene al collegamento naturalistico di elementi accertato sulla base delle cognizioni scientifiche o più semplicemente logiche. L’imputazione corrisponde invece all’effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio soggettivo di attribuzione responsabilità (colpa o dolo). L’aggregazione di dati oggettivi, congiunti l’un l’altro dal nesso funzionale di causa/effetto, resta indifferente rispetto alla qualificazione della condotta sulla base del parametro soggettivo di valutazione ed inerisce al piano, neutrale dal punto di vista delle connotazioni di valore, della meccanica naturalistica. Il nesso eziologico opera così su un piano diverso da quello valoriale della colpa, inerendo alla connessione puramente naturalistica. Il giudizio relativo alla causalità resta così indipendente da quello della colpa (cfr. Cass. 11 luglio 2017, n. 17084).

Da ultimo nel motivo si richiama la circostanza della presenza di auto ferma a luci spente sull’opposta corsia, circostanza che, secondo l’assunto dei ricorrenti, doveva imporre la moderazione della velocità. La circostanza costituisce oggetto del quarto motivo al cui esame si fa rinvio.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 190 e 191 C.d.S., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che il giudice di merito, senza sapere se la vittima avesse o meno un congruo spazio per iniziare la manovra di attraversamento, non poteva attribuire la precedenza all’auto piuttosto che al pedone.

3.1. Il motivo è inammissibile. Trattasi di censura estranea alla ratio decidendi in quanto incentrata su un riconoscimento del diritto di precedenza del conducente il veicolo rispetto al pedone di cui non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e art. 140 C.d.S., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osservano i ricorrenti che, come affermato nell’atto di appello, il conducente non aveva minimamente reagito alla presenza di auto ferma a luci spente sull’opposta corsia, dovendo invece costui porsi il problema della possibile presenza dei suoi occupanti a terra e moderare la velocità (sul punto richiamando Cass. n. 2173 del 2016).

4.1. Il motivo è infondato. Esso contiene due sub-motivi, l’uno per violazione di legge, l’altro per vizio motivazionale. Posto che con il motivo si enuncia circostanza non oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, pregiudiziale è il sub-motivo avente ad oggetto il vizio motivazionale. L’esame della censura per violazione di legge imporrebbe infatti, in mancanza di denuncia di vizio motivazionale, un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità. Deve dunque prioritariamente accedersi alla censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

A questo proposito va rammentato che nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053). L’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, risulta assolto avendo i ricorrenti indicato la localizzazione nel processo della circostanza ed il dato documentale da cui emergerebbe (le dichiarazioni rese dall’investitore ai verbalizzanti richiamate alle pagine 4 e 5 del ricorso). La circostanza è tuttavia priva di decisività.

Il To. si è limitato a dichiarare di avere scorto prima dell’investimento del pedone un’autovettura a luci spente sull’opposta corsia. La dichiarazione è priva dell’indicazione del contesto temporale nel senso che non risulta indicato quanto tempo prima dell’investimento l’autovettura sia stata scorta dall’investitore. E’ ben vero che è stato affermato che la presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede stradale impone ai conducenti dei veicoli sopraggiungenti di moderare la velocità e di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile, ed al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilità, la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2173). Il dato dirimente è la presenza di occupanti nei pressi del veicolo fermo, ma se non è dato comprendere il contesto temporale dell’avvistamento (e dunque anche il contesto spaziale, posto che dal tempo trascorso può comprendersi anche se i pedoni fossero in prossimità o meno dell’autovettura ferma), la circostanza resta neutrale rispetto alla valutazione della condotta dell’automobilista e perciò priva di decisività.

L’infondatezza del sub-motivo relativo al vizio motivazionale determina l’assorbimento, per quanto sopra osservato, del sub-motivo relativo alla violazione di legge.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che costituisce un vulnus all’integrale riparazione l’applicazione della tabella di Milano del 2011 pur avendo il giudice d’appello a disposizione quella del 2014.

Aggiungono che in relazione al danno non patrimoniale la motivazione è eccessivamente sintetica, non avendo sostanzialmente esposto le ragioni delle somme liquidate.

5.1. Il motivo è inammissibile. La censura contiene un primo sub-motivo relativo alla mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2014. La censura non risulta sviluppata, essendosi i ricorrenti limitati a denunciare la mancata applicazione delle tabelle del 2014 (nè vi sono riferimenti alla censura nella rubrica del motivo). Proprio per tale carenza di articolazione e sviluppo la censura è inammissibile. La sopravvenuta variazione delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l’applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di un’ulteriore rilevazione statistica dei dati sull’ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c. (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25485). La circostanza di una diversa liquidazione non è stata allegata nei modi analitici e specifici appena evidenziati, essendosi i ricorrenti limitati, come si è detto, a denunciare l’applicazione delle tabelle del 2011 in luogo di quelle del 2014.

5.2. Infondato è il sub-motivo relativo alla carenza del requisito motivazionale quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale. Benchè in forma sintetica, la Corte d’Appello ha indicato le circostanze poste a base della liquidazione, ed in particolare: la tenera età della figlia, che aveva giustificato la liquidazione dell’importo maggiore, la circostanza secondo cui ciascuno genitore poteva contare sul sostegno e l’affetto di altri tre figli e quella secondo cui il coniuge, ancora giovane alla data dell’evento, aveva la possibilità di ricostruirsi una relazione affettiva; quanto ai fratelli infine non conviventi non risultava quale relazione avessero conservato con la vittima.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che, rispetto alla statuizione di primo grado secondo cui il danno patrimoniale in favore della figlia non spettava non risultando documentata alcuna attività lavorativa, con l’atto di appello era stato evidenziato che irrilevante era la circostanza che la genitrice non lavorasse al momento della morte posto che rilevava il danno patrimoniale futuro derivante dalla circostanza che la madre, per la sua giovane età (21 anni) e l’assenza di ragioni invalidanti, ben avrebbe potuto trovare un’occupazione per far fronte ai propri impegni economici nei confronti della figlia e che era onere probatorio della controparte dimostrare l’improbabilità di tale circostanza. Aggiungono che la corte territoriale, invece di confutare le ragioni poste a base dell’atto di appello, si è limitata a riprodurre la motivazione di primo grado.

6.1. Il motivo è infondato. La motivazione della decisione impugnata non è formulata mediante rinvio a quella di primo grado. Essa ha conferito rilievo alla carenza di prova della percezione di un reddito di fonte lavorativa. La circostanza del perseguimento dei medesimi passaggi logici della sentenza di primo grado non costituisce nella specie ragione di nullità della sentenza di appello. La mancata confutazione degli argomenti contenuti nell’atto di appello è solo apparente in quanto la corte territoriale, conferendo rilievo alla circostanza della mancanza di prova di un reddito di fonte lavorativa, ha evidentemente fatto applicazione della regola di giudizio secondo cui il danno patrimoniale può essere riconosciuto alla minore, nel caso di morte della madre, solo alle condizioni della presenza del detto reddito.

7. Con il settimo motivo si denuncia violazione degli artt. 1223,1226,2043 e 2056 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la figlia minore ha subito un danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita di tutte le prestazioni, a carattere patrimoniale, che la madre avrebbe erogato alla figlia fino alla sua completa indipendenza economica.

7.1. Il motivo è fondato. Il motivo di censura pone la questione se spetti il risarcimento del danno patrimoniale da morte del genitore in favore del figlio minore quando il genitore deceduto non lavorava al momento del decesso. Alla questione deve darsi risposta positiva alle condizioni dalla giurisprudenza elaborate a proposito di danno patrimoniale futuro nel caso di morte del congiunto in giovane età, allorquando non prestava attività lavorativa. Si è detto a tale proposito che in favore dei prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale (Cass. 1 marzo 2007, n. 4791; 3 aprile 2008, n. 8546; 19 novembre 2009, n. 24435). Il giudice di merito non ha svolto una siffatta valutazione, ma si è limitato ad escludere il riconoscimento del danno patrimoniale sulla base della mera circostanza della mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa. Ciò che invece la corte territoriale avrebbe dovuto valutare è se, sulla base delle circostanze del caso concreto, si prospettasse come effettivamente probabile, sulla base di parametri di regolarità causale, un futuro sostegno patrimoniale in favore della minore da parte della vittima del sinistro stradale. In particolare il giudice di merito dovrà valutare se sulla base delle circostanze del caso concreto, e non del mero rapporto di genitorialità (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa – cfr. Cass. 4 dicembre 2018, n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione dell’art. 336 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osservano i ricorrenti che, avuto riguardo all’esito migliorativo del giudizio di appello, la decisione sulle spese di primo grado poteva essere dalla Corte d’appello modificata solo in presenza di impugnazione incidentale, nella specie mancata, e che il giudice di appello ha disposto la compensazione parziale delle spese di primo grado, laddove invece il Tribunale aveva disposto la condanna alla rifusione integrale.

8.1. L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da P. N. F.;

accoglie il settimo motivo, con assorbimento dell’ottavo motivo, e rigetta per il resto il ricorso;

cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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