Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5099 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5099 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03227/2017 R.G. proposto da
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOCIETÀ COOPERATIVA
PER AZIONI, P.I. 00026870881, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SALARIA n. 290, presso lo studio dell’avvocato ERICA
BERNARDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
GULINO;
– ricorrente contro
TRIMARCHI GIOVANNI, considerata, in difetto di elezione di
domicilio in Roma, ivi ex lege domiciliata presso la Cancelleria della
Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNI STARRANTINO;
– con troricorrente –

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J

Data pubblicazione: 05/03/2018

contro
TRIMARCHI GIUSEPPE EUGENIO;
– intimato avverso la sentenza n. 2941/2016 del TRIBUNALE di MESSINA,
depositata il 09/11/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

rilevato che:
la Banca Agricola Popolare di Ragusa scpa ricorre, affidandosi
ad un motivo e con atto notificato il 04/01/2017, per la cassazione
della sentenza n. 2941 del 09/11/2016 del Tribunale di Messina,
con cui è stata accolta l’opposizione di Giovanni Trimarchi al
pignoramento ai suoi danni da quella eseguito con notifica del
31/10/2013, per riconosciuta perenzione del precetto a lui ed al
condebitore Giuseppe Eugenio Trimarchi notificato il 31/05/2013;
Giovanni Trimarchi resiste con controricorso; e, formulata
proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di
consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto
2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197, la
ricorrente fa tardivamente pervenire memoria ai sensi del secondo
comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
in via preliminare, non è necessario ordinare il rinnovo della
notifica del ricorso nei confronti di Giuseppe Eugenio Trimarchi, del
cui completamento non si rinviene la prova in atti, dinanzi
all’evidente ragione di inammissibilità del ricorso: ciò che, nel
rispetto del principio della ragionevole durata del processo, impone
di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva
integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti
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del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

necessari cui il ricorso non risulta ritualmente notificato, trattandosi
di attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio
(Ca. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772, che richiama la prima
pronuncia in tal senso di Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826);
sempre in via preliminare, è inammissibile la memoria della
ricorrente, pervenuta solo alle 12.25 del 19/01/2018 e quindi
tardivamente, vale a dire oltre il termine di cinque giorni prima

solo il ricorso e il controricorso potendo farsi pervenire a questa
Corte per posta (Cass. ord. 20/10/2014, n. 22201) – è
indispensabile che il termine stesso sia rispettato, a garanzia del
diritto di difesa della controparte soprattutto ora che, dopo la
riforma del 2016 del rito di legittimità, più non vi è alcuna ulteriore
possibilità di replica: pertanto, quanto contenuto nella detta
memoria non può essere preso nemmeno in considerazione;
ciò posto, la ricorrente lamenta: «errata interpretazione della
natura del termine di efficacia del precetto. Termine di decadenza.
Conseguenze in ordine a più azioni esecutive intraprese. Violazione
dell’art. 360 c.p.c. con riferimento al n. 3 per erronea
interpretazione dell’art. 481 c.p.c.»; ed al riguardo deduce che, per
essere unitaria la ragione di credito azionata nei confronti di
Giovanni e di Giuseppe Eugenio Trimarchi, la notifica di un
pignoramento ai danni di questo in pendenza del termine previsto
dall’art. 481 cod. proc. civ. avrebbe escluso la perenzione nei
confronti anche del primo;
il ricorso è inammissibile: dal ricorso, neppure potendo valere
a sanarne le lacune alcuno degli atti successivi, non è dato
ricostruire la data in cui il preteso atto idoneo ad impedire la
decadenza anche nei confronti di Giovanni Trimarchi sarebbe stato
notificato; e sono così violate le disposizioni dei nn. 3 e 6 dell’art.
366 cod. proc. civ., visto che tale intuitivamente decisiva
circostanza non è riportata nel ricorso, privando questa Corte, che
non deve affidarsi ad altri atti del giudizio per la ricostruzione dello
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dell’adunanza camerale di decisione del ricorso; infatti – del resto

svolgimento del processo e per il riscontro della non novità delle
tesi difensive sottoposte al suo esame, della possibilità di accedere
al merito della doglianza;
d’altra parte, manifestamente infondata andrebbe qualificata la
tesi dell’estensione, ai fini dell’esclusione della perenzione del
precetto notificato a più persone, degli effetti dell’avvio di processo
esecutivo nei confronti di una sola di queste anche ad altre, perfino

rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche, in
vista o in funzione di una separata azione esecutiva in danno di
ognuno dei condebitori, su quello processuale proprio dell’art. 481
cod. proc. civ.: che mira, com’è noto, a porre in condizione
ciascuno dei destinatari del precetto di determinarsi ad adempiere
spontaneamente al comando contenuto nel titolo ma non oltre quel
termine, sicché ognuno di loro, decorso il termine di perenzione,
deve poter beneficiare di quest’ultimo ove appunto la conseguenza
– paventata o prospettata nel precetto medesimo come anche a lui
rivolto – di un processo esecutivo nei suoi esclusivi confronti non si
sia verificata;
il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la soccombente
ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, con la
chiesta attribuzione al difensore del controricorrente, dovendosi
pure dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le
prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U.
27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi
di impugnazione;
p. q. m.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente e con attribuzione al suo
difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di
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quand’anche solidalmente obbligate; infatti, l’unitarietà del

legittimità, che liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 23/01/2018.
Il Presidente

CJALL

Ccut

a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma del comma

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