Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5098 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 31/03/2016, dep.28/02/2017),  n. 5098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1097-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.G., CONC. EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 247/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo l’appello di P.L., ha annullato la cartella di pagamento, notificata il 12 ottobre 2006, recante l’iscrizione a ruolo dell’IRPEF liquidata a seguito di controllo formale della dichiarazione per l’anno 2001, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis.

Secondo il giudice d’appello, infatti, la mancata previa notifica della comunicazione dell’esito della liquidazione costituisce violazione del disposto del detto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e determina la nullità della cartella.

Nè il contribuente nè la spa Equitalia Polis hanno svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, anche in relazione all’art. 53 Cost., l’amministrazione ricorrente assume che la previsione dell’obbligo dell’invito del contribuente sarebbe limitata alla ricorrenza delle condizioni di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Il ricorso è fondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 – bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poichè in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cass. n. 7536 del 2011).

Questa Corte ha poi chiarito che per le imposte sui redditi e per l’IVA “è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio” (Cass. n. 20431 del 2014).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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