Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5098 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9414-2020 proposto da:

M.Z.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro prò

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto R.G. 1554/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 26/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.Z.I., nato in Punjab, Pakistan, ricorre con sette motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione -ritenuta l’inattendibilità del racconto reso e l’insussistenza dei presupposti di legge volti a legittimarne l’ingresso alle forme di protezione invocate- avverso la decisione con cui la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, disatteso la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che la vicenda narrata, non integrava gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato perchè non emergevano condotte persecutorie; nella non credibilità del racconto del richiedente ha escluso poi la riconoscibilità della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) e quanto alla protezione sussidiaria richiesta ex art. 14, lett. e), l’esistenza di una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile alla zona geografica di provenienza, in quanto in Pakistan, nell’area del Punjab, non vi era un conflitto armato tale da comportare una minaccia individualizzata a danno del ricorrente (come risultava da report EASO ottobre 2019, fra altri), dovendosi il territorio in questione ritenersi sotto il controllo dell’autorità “statuale.

Infine, il tribunale ha denegato anche il permesso per motivi umanitari, poichè non ne ricorrevano i gravi motivi per la concessione, in difetto di rilevanti situazioni di vulnerabilità di impedimento all’esercizio di diritti umani inalienabili nel paese di rimpatrio e di integrazione sociale in Italia.

2. Nel racconto reso in sede amministrativa il ricorrente, nato e vissuto a Nangal Sahdan, di etnia Gujjar, e di religione musulmana, aveva dichiarato di aver dovuto abbandonare il proprio paese in seguito ad una questione relativa alla proprietà terriera. I componenti di una famiglia di etnia “rajput” avevano infatti distrutto una coltivazione dei propri familiari ed egli, dopo aver denunciato i primi alle autorità per l’accaduto, si esponeva alla loro ira e persecuzione, ragione per la quale si vedeva costretto a lasciare il proprio paese.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere l’omessa pronuncia sui motivi di ricorso e la mancanza ed apparenza di motivazione parte, il tribunale si era limitato con formule di stile a confermare il giudizio di inattendibilità del racconto già formulato dalla commissione territoriale; con il secondo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il ricorrente si duole della valutazione di non credibilità e lamenta la mancata attivazione di poteri officiosi di indagine sulla situazione generale del Paese di provenienza; con il terzo ed il quarto si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla definizione del termine di rifugiato e, ancora, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e); con il quinto la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e e), in ragione del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, nonostante la sussistenza di un pericolo di danno grave alla persona e di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata in Punjab; con il sesto si fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per una insufficiente istruttoria sulla grave situazione oggettiva della regione di provenienza con riferimento alla condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata o controllabile dalle autorità statali; con il settimo la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il corretto apprezzamento della situazione in Pakistan e, in particolare, nella regione del Punjab, avrebbe dovuto condurre il giudice a riconoscere quanto meno la tutela umanitaria rispetto alla quale il tribunale poi non aveva tenuto in debito conto il proficuo percorso di integrazione sociale del ricorrente in Italia, paese in cui egli godeva di una regolare attività lavorativa a tempo determinato, finalizzato all’inserimento lavorativo da valere giusta stipulato contratto dal 4 dicembre 2018 al 3 dicembre 2021, ed aveva frequentato un corso di lingua italiana.

4. Le censure compendiate nel primo e secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondate.

La motivazione impugnata sulla non credibilità del racconto non è nulla per sua apparenza o mancanza assoluta tale da non consentire alcun controllò sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio e da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

Il tribunale richiama e raccorda infatti i contenuti del racconto con le norme in. applicazione sottolineando come il richiedente non sia stato in grado di specificare la domanda, limitandosi egli ad affermare, a sostegno della situazione di pericolo da lui corsa in caso di rimpatrio, che le autorità del proprio paese sono solite dare ascolto alle etnie facoltose.

Il tribunale valorizza altresì l’incoerenza interna del racconto là dove il ricorrente riferisce di avere la propria famiglia nella stessa città da cui era espatriate senza gravi ripercussioni all’esito dell’accaduto narrato, così apprezzando come ingiustificata la paura di far ritorno nel proprio paese ed in tal modo la motivazione assolve alla sua funzione specifica (n. 13248 del 30/06/2020; Cass. n. 20921 del 05/08/2019; Cass. n. 22598 del 25/09/2018; Cass. n. 9105 del 07/04/2017).

In materia di protezione internazionale vale il principio per il quale l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona cosicchè qualora le dichiarazioni siano giudicate, inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istnittorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. a 16925 del 11/08/2020; Cass. n. 16925 del 27/06/2018).

Tanto è destinato a valere per le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) (Cass. n. 10286 del 29/05/2020; Gass. n. 18648 del 08/09/2020) e della protezione umanitaria, atteso che la mancanza di attendibilità del racconto circa la dedotta situazione di pericolo individualizzato nella terra di rimpatrio esclude la configurabilità di situazioni di vulnerabilità personale integrative del presupposto della misura (Cass. 24/04/2019 n. 11267).

5. I motivi dal terzo al sesto, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono manifestamente infondati e generici. La non credibilità del racconto sottrae fondatezza alla situazione di pericolo individuale connessa al rimpatrio (da ultimo, vd. prima parte Cass. n. 10286 del 29/05/2020 in massima) e rende generica, e non concludente la proposta censurai

Quanto alla violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e) il motivo nel dedurre quanto all’esistenza di altre fonti portatoci di contenuti diversi da quelli ritenuti nell’impugnazione decreto realizza una contrapposta valutazione di merito inammissibile in questa sede.

In tema di protezione internazionale, il morivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020). Il tribunale ha ritenuto nell’area di provenienza del richiedente una diminuzione del tasso di violenza evidenziando la riduzione percentuale dei fatti violenti quanto ai militanti ed ai civili, riduzione intesa come sintomo, di un maggiore controllo dell’autorità statuale, anche per una recessione delle insurrezioni nelle aree tribali federali (FATA).

ispetto a siffatta motivazione, la censura contenuta in ricorso non porta una decisiva contestazione nei termini precisati.

5.1. Resta poi fermo che, per consolidato indirizzo di queste Corte (ex multis Cass. 8908/2019, 284/2019, 13858/2018, 32064/2018), il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), deve essere interpretato in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (i.e. artt. 9 e 15, lett e), delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE) e in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia, la quale ha precisato che “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenta indiscriminata che li caratteri raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenta sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (Corte giust. sentenza 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, punti 33-35 e 43; sentenza 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30). La stessa Corte giust. (Grande Sezione, sentenza 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36) ha altresì chiarito che, di norma, i rischi cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese non costituiscono ex se una minaccia individuale definibile come “danno grave” (v. Considerando 5 cow. / n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE).

Deve quindi concludersi che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, invocata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett e), postula, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato”. (inteso, come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” derivante da quella violenza. Circostanze, queste, che sono state escluse dalla corte territoriale all’esito di una valutazione delle COI acquisite, non sindacabile in questa sede se non per il tramite di una censura motivazionale conforme al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel caso di specie nemmeno prospettata

5.2. Quanto ai restanti motivi, sulla protezione umanitaria, il tribunale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto l’insussistenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente, in relazione alla zona di provenienza nel Paese d’origine.

Il ricorrente deduce che la valutazione dei presupposti richiesti ai fini della protezione umanitaria debba essere, in astratto, autonoma rispetto alle altre misure di protezione internazionale, ma poi non indica i fatti diversi da quelli già esaminati in sede di merito, proponendo così soltanto una diversa valutazione della situazione socio-politica del paese di provenienza.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice.è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

Il tribunale ha escluso l’impedimento all’esercizio nel paese del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità e quindi in applicazione del principio di cui a Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019 (già Cass. 4455 del 2018) ha, con motivazione che non si espone a censura in questa sede, rigettato la domanda di protezione umanitaria escludendo che questa potesse trovare fondamento nell’allegazione di una esistenza migliore in Italia, paese in cui le ragioni di integrazione non valgono concludentemente ad integrare il presupposto della tutela.

6. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese nella tardività ed irritualità della costituzione dell’amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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