Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5096 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 16/03/2016, dep.28/02/2017),  n. 5096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – rel. Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 309-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.A., Z.E., Z.G.,

ZA.GI., Z.L., z.g., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA NICOTERA 29 SC VIII presso lo studio

dell’avvocato MARCO CATELLI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO SAVELLI, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 93/2009 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Presidente e Relatore Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA CARLO MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che ha accolto l’appello di Z.A., + ALTRI OMESSI

I contribuenti avevano chiesto il rimborso dell’imposta deducendo che il decesso del loro dante causa aveva neutralizzato ogni possibilità di fruizione del beneficio di legge, dovendo essi assumere come valore iniziale del bene quello dichiarato nella denuncia di successione, e non quello risultante dalla perizia giurata redatta in ottemperanza alle disposizioni della norma citata.

Il giudice d’appello, premesso che il de cuius si era avvalso della disposizione della L. n. 448 del 1971, art. 7, che per quell’anno di imposta dava facoltà, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, di avvalersi, in luogo del costo o del valore di acquisto del terreno, di quello determinato sulla base di una perizia giurata di stima, prenotando così un beneficio futuro costituito dalla sterilizzazione della plusvalenza di cui all’art. 81 del tuir all’epoca in cui questa si sarebbe realizzata con la vendita, a fronte del versamento di una imposta sostitutiva, rileva che la disposizione agevolativa esplicava i suoi effetti nei confronti delle plusvalenze di cui al comma 1, lett. a) e b), dell’art. 81 tuir, cioè di quelle realizzate mediante lottizzazione dei terreni o mediante cessione a titolo oneroso, potendosi assumere il valore del terreno così determinato, in luogo del costo o valore di acquisto, agli effetti della determinazione di tali plusvalenze.

Era quindi evidente – prosegue la sentenza impugnata – la correlazione fra il pagamento dell’imposta anticipata e l’applicazione dell’agevolazione in occasione della cessione del terreno a titolo oneroso, sicchè, non essendosi verificata questa ultima evenienza per il manifestarsi di un evento imprevisto, il decesso del contribuente, a fronte della mancata realizzazione, per fatti a lui non imputabili, dell’evento per il quale si era fatto ricorso alla norma agevolativa della L. n. 448 del 2001, art. 7, il contribuente, ovvero i suoi eredi, avevano acquisito il diritto di chiedere il rimborso della soma versata ai sensi di legge.

I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, l’amministrazione ricorrente assume che l’adesione del contribuente al regime introdotto dalla norma in rubrica ed il conseguente tempestivo pagamento delle prime due rate dell’imposta sostitutiva dalla stessa norma prevista relativamente ai terreni rivalutati comporta l’irrevocabilità della scelta operata, insensibile a ripensamenti in ordine all’utilità o convenienza economica dell’opzione; ed assume che la norma in rubrica sarebbe violata dall’annullamento del diniego di rimborso delle prime due rate tempestivamente versate per il mancato verificarsi della cessione “in occasione” della quale si era fatto ricorso alla norma agevolativa, facendo venir meno gli effetti della scelta compiuta dal contribuente con l’attribuzione del diritto al rimborso delle rate versate.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti chiarito che “in materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile, il D.Lgs. n. 448 del 2001, art. 7, pur attribuendo alla libera scelta del contribuente la facoltà di accedere all’imposta sostitutiva mediante adempimento delle condizioni previste, stabilisce, però, che, una volta soddisfatte tali condizioni (redazione della perizia e versamento dell’intero importo o – indifferentemente – della prima rata di esso entro i termini previsti dalla medesima norma), si determina l’irreversibile perfezionamento dell’obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somue corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento rateale che di quello in un’unica soluzione” (Cass. n. 24953 del 2015).

Ed ha in particolare affermato che “la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene attraverso una perizia giurata di stima e versare l’imposta sostitutiva il D.Lgs. n. 448 del 2001, ex art. 7, non può essere revocata neppure in conseguenza di un evento successivo ed imprevedibile, quale il suo decesso, intervenuto prima della cessione del bene, che non priva di causa giuridica l’adempimento dell’obbligazione tributaria ormai effettuato, sicchè gli eredi non possono ottenerne il rimborso” (Cass. n. 13406 del 2016, n. 939 del 2016, in motivazione).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

Vanno dichiarate compensate fra le parti le spese dell’intero processo, in considerazione dell’epoca di formazione dell’indirizzo giurisprudenziale di riferimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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