Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5096 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5326/2008 proposto da:

D.D.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RINASCIMENTO 11 presso LIBERAL SRL, rappresentato e difeso

dell’avvocato MOLFETTA Carmelo, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

IPEM – INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALI – SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA’ 20-13, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA

PIERLUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato MOTTA Cataldo, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/01/2007, R.G.N. 308/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato MOLFETTA CARMELO;

udito l’Avvocato MOTTA CATALDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 30.9.2002 D.D. ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla Ipem spa per avere fatto uso improprio del computer assegnatogli, inviando messaggi di posta elettronica di contenuto allusivo e molesto ad alcune colleghe di lavoro.

Il ricorso è stato respinto dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 4.2.2005, confermata poi dalla Corte di Appello di Lecce, che con sentenza del 29.1.2007 ha rigettato l’appello del D., ritenendo sussistente la proporzionalità tra la sanzione e i fatti addebitati al lavoratore.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il D. affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso la Ipem spa, che eccepisce in primo luogo la tardività del ricorso per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto dopo il decorso del termine previsto dall’art. 327 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, infatti, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione non può essere proposto dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Il termine annuale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (insuscettibile di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e previdenziali) è stabilito a pena di decadenza, insanabile e rilevabile d’ufficio, in quanto i termini di impugnazione sono fuori dalla disponibilità delle parti, così che il regime delle preclusioni vigente in materia non può essere superato nemmeno per acquiescenza della controparte (cfr. Cass. 6542/98, Cass. 4502/96, Cass. 2203/96, Cass. 12141/95). Tale termine decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi il giorno della comunicazione che di tale deposito il cancelliere da alle parti, ex art. 133 c.p.c., comma 2, atteso che l’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis, dovendo pertanto ritenersi manifestamente infondato qualsiasi profilo di supposta illegittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c., per contrasto con l’art. 3 o con l’art. 24 Cost. (cfr. Cass. 15778/2007, Cass. 16311/2004, Cass. 11910/2003, Cass. 486/2003, Cass. 9665/98).

Nella specie, il ricorso per cassazione è stato notificato in data 12.2.2008, e quindi oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, e cioè dal giorno del suo deposito in cancelleria (29.1.2007), non rilevando, come già detto, il giorno della comunicazione di tale deposito da parte del cancelliere, ex art. 133 c.p.c., comma 2.

2.- Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 20,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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