Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5095 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10817-2018 proposto da:

L.C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARMINE LATTARULO;

– ricorrente –

contro

LINEAR ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentate,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo

studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO CASTRONOVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

L.C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto Linear Assicurazioni s.p.a. premettendo che il figlio A. era deceduto a seguito dell’uscita fuori strada di autovettura a bordo della quale si trovava con altre tre persone (due delle quali erano pure decedute nell’occorso) e chiedendo che fosse dichiarato che non era provato che alla guida del mezzo vi fosse stato il L., così come era incerto che vi fosse stato uno degli altri tre, e che, stante l’impossibilità di individuazione del conducente, il L. fosse ritenuto presunto trasportato unitamente agli altri, con riconoscimento del diritto risarcitorio. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello L.C.. Con sentenza di data 26 febbraio 2018 la Corte d’appello di Taranto rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, sulla base dei documenti esaminati (rapporto dei carabinieri con cui si rilevava l’impossibilità di identificare il conducente; decreto di archiviazione del procedimento penale per impossibilità di stabilire l’identità del conducente; testimonianza di C.D. per la quale all’uscita dalla discoteca alla guida dell’autovettura vi era il L.; testimonianza dell’unico sopravvissuto, incapace a testimoniare, per la quale il L. era il conducente; avvenuto risarcimento sulla base della polizza infortuni), che non vi era un quadro di indizi che potesse assurgere alla dignità di prova, conformemente alle conclusioni del Tribunale, e che dall’assenza di prova circa la qualità di conducente non poteva dedursi alcunchè, ed in particolare non poteva trarsi la conclusione che il L. fosse terzo trasportato. Aggiunse che non costituiva riscontro probatorio della dinamica del sinistro la testimonianza della C., posto che non poteva escludersi un avvicendamento alla guida rispetto alla partenza, e che, concordemente a quanto affermato dal Tribunale, non sussistevano elementi dotati di potenzialità probatoria (il giudice di primo grado aveva affermato che “la qualità di terzo trasportato non emerge minimamente dagli atti di causa, ma addirittura vi sono seri elementi indiziari per ritenerlo conducente dell’autovettura”).

Ha proposto ricorso per cassazione L.C. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la società assicuratrice avrebbe dovuto applicare il seguente criterio risarcitorio: liquidare in capo ad ognuno il proprio danno diviso per quattro (numero persone a bordo) e moltiplicarlo per tre (numero dei trasportati risarcibili).

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che vi era la prova presuntiva per ritenere che il L. fosse trasportato ed in particolare, considerando che non era risultato positivo all’uso di stupefacenti, mentre altri due erano risultati positivi, doveva presumersi che una guida così grave non potesse essere stata posta in essere se non da chi non era in condizioni psico-fisiche di guidare e non da colui che era il figlio del proprietario del veicolo e cioè il L.. Aggiunge che ulteriore presunzione può ricavarsi dalla condotta processuale di Linear che, pur avendo indicato due testimoni, non ha poi chiesto la prova nei loro confronti.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la motivazione è apparente e contraddittoria perchè, se non poteva escludersi un avvicendamento alla guida, l’appello doveva essere accolto.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 1193 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, a fronte dell’offerta di Euro 20.000,00 da parte dell’assicuratore in relazione alla polizza infortuni, il pagamento era stato con raccomandata del legale imputato al danno morale iure proprio e non all’indennizzo di polizza infortuni e che, stante la mancanza di contestazioni da parte dell’assicuratore, vi era stata acquiescenza all’imputazione. Aggiunge che sulla base di tale acquiescenza doveva presumersi la qualità di trasportato del figlio dell’attore.

Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine alla prova del danno (danno morale iure proprio e danno tanatologico).

I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. Va premesso che l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al mezzo probatorio della presunzione, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione unitamente all’esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione (fra le tante Cass. n. 11906 del 2003). I motivi di censura attengono al giudizio di fatto in ordine all’efficacia inferenziale degli indici fattuali e dunque all’area riservata al giudice di merito. Non risulta proposta una specifica censura attinente al vizio di sussunzione nella struttura normativa della fattispecie legale ed ove si intenda che sia stata proposta una denuncia di vizio motivazionale l’attore avrebbe avuto l’onere (che comunque risulta non assolto) di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, ricorrendo l’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; 27 settembre 2016, n. 19001; 22 dicembre 2016, n. 26774).

Anche il primo motivo, avente ad oggetto un’ipotesi di quantificazione dell’importo risarcitorio, ricade nel giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (mentre non risulta comprensibile a quale canone normativo attinga l’ipotesi risarcitoria prospettata). Nel secondo motivo poi si richiama una circostanza di fatto (se e quale delle persone a bordo del veicolo fosse risultata positiva all’uso di sostanze stupefacenti), non solo in mancanza di corrispondente accertamento del giudice di merito (il che imporrebbe un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità), ma anche in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perchè si omette di indicare se ed in quale sede la circostanza sia stata introdotta nel processo. Il terzo motivo, formalmente diretto nei confronti di una motivazione asseritamente apparente, in realtà ripropone il vizio di motivazione, nella forma della contraddittorietà, non più attuale alla stregua del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Infine con il quinto motivo si denuncia un’omessa pronuncia in ordine al quantum del danno laddove è invece evidente che la questione è stata ritenuta assorbita dal giudice di appello per essere stata esclusa l’esistenza dell’obbligazione, per cui si tratta di censura estranea alla ratio decidendi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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