Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5095 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5123/2008 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

PARADISO 55, presso lo studio dell’avvocato DELLA CHIESA D’ISASCA

FLAMINIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO Nunzio, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 9327/2008 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE UN. 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN

MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GRAVINA SILVANO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

PARADISO 55, presso lo studio dell’avvocato DELLA CHIESA D’ISASCA

FLAMINIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO NUNZIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 246/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/02/2007, R.G.N. 6627/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22.11.2005 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da C.G. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS), volta ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli per motivi disciplinari con atto del 8.7.2002 e la condanna dell’Azienda alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

Il licenziamento faceva seguito a una contestazione disciplinare relativa alla inosservanza da parte del lavoratore di un provvedimento di trasferimento ad altra sede ed alla sottoscrizione, durante un periodo di assenza dal servizio per malattia, di alcuni certificati di sanità veterinaria, rilasciatoli esclusivamente dal veterinario in servizio presso il distretto di appartenenza, senza che i protocolli delle certificazioni trovassero rispondenza nell’apposito registro dello stesso distretto. Il provvedimento, secondo l’assunto del ricorrente, non sarebbe stato preceduto, come previsto dall’art. 23 del contratto collettivo, dal parere favorevole del Comitato dei Garanti, che anzi avrebbe espresso parere negativo, e doveva comunque considerarsi ingiustificato e assolutamente sproporzionato rispetto alla effettiva gravità degli addebiti.

Anche l’appello del C. è stato respinto dalla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del 26.2.2007, ha ritenuto che il Comitato dei Garanti non avesse espresso alcun parere nel termine improrogabile previsto dal contratto collettivo, e tanto meno avesse espresso un parere negativo, sì che l’Azienda ben poteva procedere al recesso, dovendo peraltro ritenersi che i fatti addebitati al ricorrente fossero pienamente idonei a costituire giusta causa di licenziamento.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.G. affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria, proponendo anche ricorso incidentale condizionato.

L’Azienda Sanitaria ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c..

2.- Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 34 del contratto collettivo nazionale per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. del 8.6.2000, dell’art. 1362 c.c., e segg., artt. 2118 e 2119 c.c., della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi ai fini della risoluzione della controversia, sull’assunto che la Corte territoriale non avrebbe rilevato che il Comitato dei Garanti aveva espresso un primo parere negativo per il recesso, e tale parere era stato confermato a seguito di una nuova richiesta espressa dall’Azienda, anche con riferimento ad altri addebiti non contestati e quindi non valutabili, sì che l’esistenza di un parere negativo del Comitato dei Garanti, avente carattere obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, rendeva inesistente e comunque nullo il licenziamento.

3.- Con il secondo motivo vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 36 del contratto collettivo nazionale, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione su fatti decisivi ai fini della controversia, sull’assunto che i comportamenti oggetto di contestazione sarebbero stati posti in essere dal ricorrente, quale funzionario di fatto, per assicurare una continuità della funzione pubblica e non esporre la ASL a conseguenze pregiudizievoli sul piano civile e penale.

4.- Il primo motivo deve ritenersi inammissibile per quanto attiene alla censura relativa all’esistenza di un primo parere negativo del Comitato dei Garanti (che non sarebbe stato considerato dalla Corte territoriale) e infondato quanto alla valutazione del parere espresso in data 25.6.2002.

L’inammissibilità della prima censura discende dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, principio secondo il quale il ricorso stesso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Quando, in particolare, venga dedotto un vizio di omessa o insufficiente motivazione per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o di prove documentali, il ricorrente ha l’onere non solo di indicarne specificamente il contenuto, eventualmente mediante trascrizione del testo integrale o della parte significativa dell’atto o del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano stati formulati nel giudizio di merito, e quindi la rilevanza processuale di tali atti o documenti al fine di pervenire ad una diversa decisione, risultando altrimenti irrilevante la carenza di motivazione denunziata (cfr. ex multis Cass. 18506/2006, Cass. 14973/2006, Cass. 12362/2006, Cass. 9396/2006, Cass. 7610/2006, Cass. 10598/2005, Cass. 6323/2004, Cass. 996/2003, Cass. 10945/2002, Cass. 849/2002).

Nella specie, come rilevato anche dall’Azienda resistente, il ricorrente ha completamente omesso di indicare gli estremi e il contenuto del parere di cui invoca l’esistenza, e così anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia sollevato tale questione, impedendo così qualsiasi valutazione della rilevanza e della fondatezza della stessa questione.

Quanto alle censure relative alla valutazione del parere espresso dal Comitato dei Garanti in data 25.6.2002, queste si risolvono in una critica dell’interpretazione che di tale atto ha fornito la Corte territoriale, critica che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede di legittimità perchè si traduce esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dalla Corte di merito, e così in una critica di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, comunque assistita da motivazione adeguata e coerente sul piano logico, e dunque incensurabile in sede di legittimità.

Deve osservarsi, al riguardo, che l’interpretazione di un atto unilaterale, e così anche quella di una circolare o di un atto amministrativo, costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito; con la conseguenza che qualora il ricorso per cassazione deduce l’erroneità di tale interpretazione per violazione dei canoni ermeneutici, è onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri astrattamente intesi – come nel caso in esame, laddove il ricorso contiene solo un generico riferimento alla violazione dell’art. 1362 c.c., e segg. – ovvero ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (cfr. ex multis Cass. 1893/2009, Cass. 29322/2008, Cass. 18661/2006, Cass. 12786/2006, Cass. 3015/2006, Cass. 696/2006, Cass. 8293/2005).

Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

5.- Il secondo motivo, attinente alla valutazione della sussistenza o meno degli estremi della giusta causa di licenziamento, deve ritenersi infondato Va rilevato anzitutto che, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci affermando ripetutamente – cfr. ex plurimis Cass. 3865/2008, Cass. 19270/2006, Cass. 7543/2006, Cass. 13883/2004, Cass. 9299/2004, Cass. 4061/2004 – che per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Anche nell’ipotesi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, il giudice investito della legittimità di tale recesso deve comunque valutare alla stregua dei parametri di cui all’art. 2119 c.c., l’effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 1095/2007, Cass. 13983/2000, Cass. 8139/2000, Cass. 6900/2000, Cass. 7834/98, Cass. 1604/98), con l’ulteriore precisazione secondo cui la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante l’inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all’art. 2119 c.c., e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell’elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore (Cass. 16260/2004, Cass. 5103/98). E’ stato altresì precisato (Cass. 25743/2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).

6.- Tale giudizio è rimesso al giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione, dovendo ritenersi (Cass. 21965/2007) al riguardo che spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità., bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (cfr. altresì sul punto, ex plurimis, Cass. 6823/2004, Cass. 5013/2004, Cass. 4061/2004, Cass. 1144/2000, Cass. 13299/99, Cass. 6216/98).

7.- In tema di ambito dell’apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. 8254/2004) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d.

clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. A sua volta, Cass. 9266/2005 ha ulteriormente precisato che l’attività di integrazione de precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – mediante riferimento alla “coscienza generale”, è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.

8.- Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati al lavoratore fossero di gravità tale da integrare l’ipotesi della giusta causa di licenziamento, e da giustificare, quindi, l’applicazione della massima sanzione espulsiva, osservando che la sottoscrizione, durante un periodo di assenza dal servizio per malattia, di certificati di sanità veterinaria, rilasciagli esclusivamente dal veterinario in servizio presso il distretto di appartenenza, costituiva senz’altro una grave violazione del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tanto più che il rilascio dei certificati, asseritamente richiesto “per la spedizione internazionale di prodotti caseari”, era avvenuto in periodo nel quale il C. non avrebbe potuto prestare attività lavorativa, in quanto impeditone da malattia, e mediante “apposizione di falsi protocolli alle certificazioni in questione”. Nè, secondo la Corte di merito, il comportamento del lavoratore poteva trovare giustificazione nella circostanza, dedotta dal C., che le certificazioni gli fossero state richieste dall’interessato per non avere rinvenuto l’Ufficio funzionante, giacchè non risultava che il ricorrente avesse compiuto una verifica circa l’effettiva carenza di personale in servizio (circostanza, questa, peraltro contestata dalla ASL), nè che fosse suo compito ovviare ad eventuali carenze, anche ove queste fossero state realmente esistenti.

9.- Si tratta di una valutazione di fatto, adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza indicati. Il giudizio operato dai giudici di appello non è stato, del resto, sottoposto a specifiche censure, idonee ad evidenziare la non coerenza del predetto giudizio agli “standards” di valutazione esistenti nella realtà sociale, limitandosi, in realtà, il ricorrente a ripercorrere la valutazione di merito ed a contrapporre ad essa la propria diversa valutazione, senza indicare, oltre tutto, in ricorso il contenuto dell’art. 36 c.c.n.l., di cui viene dedotta la violazione (con ulteriore violazione del principio di autosufficienza del ricorso). Quanto all’apprezzamento circa la concreta ricorrenza degli elementi idonei a costituire la giusta causa di licenziamento e in ordine alla proporzionalità della sanzione, va ribadito che si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, la cui decisione se sorretta da una motivazione corretta sul versante logico e giuridico, non è censurabile nel giudizio di cassazione.

10.- Il ricorso principale deve, dunque, essere respinto. Quello incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, resta assorbito nel rigetto di questo.

11.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 43,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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