Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5094 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15954/2018 proposto da:

CG COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato ADELE BURINATO;

– ricorrente –

contro

C.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELIANA BERNARDINI;

ALLIANZ SPA, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4755/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

CG Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio il geometra C.F., svolgendo azione di condanna al risarcimento danni per inadempimento “ex contratctu” della obbligazione avente ad oggetto la progettazione e direzione lavori relativa alla ristrutturazione di un edificio in (OMISSIS), nonchè ALLIANZ s.p.a., esperendo azione “in via principale alternativa” di condanna all’adempimento del contratto assicurativo stipulato a copertura del rischio per i danni derivati dal cedimento del terreno e dal crollo del predetto immobile.

La società risultava soccombente in entrambi i gradi di giudizio.

Il Tribunale di Lodi aveva accertato con sentenza in data 3.10.2014 che l’incarico di progettazione era stato affidato ad un professionista diverso dal C. incaricato soltanto della direzione lavori; quanto alla polizza assicurativa la stessa aveva ad oggetto la garanzia per il rischio danni cagionati a terzi dalla attività d’impresa della società e non anche per i danni subiti dalla stessa.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 15.11.2017 n. 4755, ha escluso la esistenza di un rapporto contrattuale tra la società ed il C., essendo risultato che gli stessi avevano stipulato separati contratti con altro soggetto – proprietario dell’immobile – che aveva incaricato, rispettivamente, la società di eseguire i lavori di ristrutturazione, ed il C. di prestare la propria collaborazione professionale: ne seguiva, secondo il Giudice di appello, la responsabilità concorrente ex art. 2055 c.c., della società e del C. per i danni arrecati al medesimo committente. Tuttavia, non avendo CG Costruzioni s.r.l. neppure allegato di aver ricevuto dal danneggiato richieste risarcitorie, e tanto meno di aver dovuto corrispondere somme di denaro presupposti necessari per l’esperimento di un’azione di regresso nei confronti del coobbligato solidale-, emergeva il difetto di legittimazione attiva della società (mera appaltatrice dei lavori) a richiedere il risarcimento del danno derivato dalla perdita dell’immobile, dovendo comunque ritenersi anche infondata la domanda, in difetto di allegazione e prova delle condotte illecite ascrivibili al C. e del nesso di causalità tra tali condotte ed il crollo dell’immobile. Analogo rigetto veniva pronunciato in relazione alla domanda di adempimento del contratto assicurativo, per difetto di allegazione e prova della esistenza di un evento di danno ricompreso tra i rischi di polizza, atteso che la garanzia assicurativa prestata da ALLIANZ s.p.a. aveva ad oggetto soltanto la responsabilità civile della società.

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione da CG Costruzioni s.r.l., con ricorso affidato a tre motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, C.F. ed ALLIANZ s.p.a., quest’ultima depositando anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, debbono ritenersi inammissibili.

La società ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe rilevato che:

– dalla denuncia inizio attività (DIA) presentata in data 23.11.2009 al Comune di Lodi risultava che il C. era indicato nella qualità di progettista ed aveva sottoscritto gli elaborati grafici;

– il danno era stato allegato e provato, in quanto a causa del crollo dell’edificio “andavano perse le opere già eseguite con dovere di ripristino delle stesse”, come dimostrato anche dalla documentazione fotografica e dalla stima eseguita dal perito incaricato dalla società assicurativa.

Indipendentemente dal rilievo secondo cui i motivi di ricorso non investono la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto infondata la domanda nei confronti del C., in quanto in difetto di rapporto contrattuale tra il geometra e CG Costruzioni s.r.l. quest’ultima, agendo quale danneggiata, non aveva assolto l’onere della prova che sulla stessa gravava della condotta illecita – ossia degli errori di progettazione – imputabile a titolo di colpa al geometra), osserva il Collegio che entrambe le censure debbono essere dichiarate inammissibili, a priori, avuto riguardo alla relazione alla preclusione stabilita dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile al presente giudizio, essendo stato proposto l’appello in data successiva all’11.9.2012: cfr. D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012), non avendo, peraltro, dimostrato la ricorrente che le “ragioni di fatto” poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, erano tra loro diverse (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 19001 del 27/09/2016).

Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., in relazione agli artt. 1667 e 1669 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la società che ha errato la Corte d’appello ritenendo sussistere un difetto di specifica allegazione relativo al danno indennizzabile, argomentando che non era dato intendere se lo stesso dovesse identificarsi nella somma in ipotesi versata al committente a ristoro dell’immobile distrutto, o invece dovesse individuarsi in un differente pregiudizio derivato dalla società in conseguenza del crollo dell’immobile, atteso che dai documenti prodotti e dalla relazione del perito dell’assicurazione emergeva che il danno consisteva nelle spese sostenute da CG Costruzioni s.r.l. per la demolizione ed il ripristino di tutte le opere eseguite andate perdute.

La Corte territoriale, premesso che si verteva in tema di assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 c.c. e non di assicurazione danni, ha infatti osservato che non era sufficiente a fare insorgere il diritto all’adempimento del contratto assicurativo la mera descrizione dell’evento storico (crollo dell’edificio), occorrendo invece la allegazione specifica degli elementi circostanziali idonei a configurare una responsabilità civile dell’assicurato verso terzi.

La ricorrente impugna tale statuizione, da un lato, richiamando la relazione di stima del danno, relativa alle opere perdute ed al valore di quelle da eseguire, effettuata dal perito assicurativo: circostanza di per sè neutra, non evidenziando la mera redazione della perizia alcun elemento descrittivo delle condotte imperite, negligenti od imprudenti inducente ad attribuire la responsabilità per colpa alla impresa anzichè a terzi. Dall’altro lato, la ricorrente viene ad introdurre, attraverso la censura per errore di diritto, nuove ed inammissibili allegazioni in fatto, laddove assume – ma non dimostra – di avere ammesso la propria responsabilità verso il committente, impegnandosi “per facta concludentia” ad eliminare i vizi sopportando le spese per la rimessa in pristino.

Rileva il Collegio che l’obbligo dell’assicuratore di adoperarsi per tenere l’assicurato indenne da responsabilità civile, all’uopo intervenendo anche con diretto pagamento al terzo, diviene concreto ed attuale soltanto con la manifestazione, comunque verificatasi, della inequivoca intenzione del terzo di ottenere il risarcimento del danno subito, non occorrendo che l’assicurato fornisca anche la prova di avere corrisposto al danneggiato la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 775 del 18/03/1971; id. Sez. 3, Sentenza n. 3385 del 07/05/1988). Ad analoga affermazione si perviene laddove l’assicurato abbia versato somme al preteso danneggiato, o come nel caso di specie alleghi di dovere sostenere nuovi oneri e spese per eliminare vizi o ripristinare le opere andate perdute: anche in tale caso, infatti, il diritto dell’assicurato ad essere indennizzato ai sensi dell’art. 1917 c.c., in base alla polizza RC, non richiede, per essere azionato, un accertamento (negoziale o giudiziale) della responsabilità dell’assicurato medesimo e dell’ammontare complessivo del risarcimento, ma postula che il pagamento al terzo sia stato eseguito in base ad un titolo che, per quanto non definitivo e non contenente il suddetto accertamento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dal citato art. 1917 c.c. (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3008 del 01/04/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 30795 del 30/12/2011).

Da ciò consegue che se – diversamente da quanto sostenuto dalla società assicuratrice – anche gli oneri e le spese sostenute dall’assicurato ai fini del ripristino del danno cagionato a terzi dalla distruzione della “res” o dai vizi dell'”opus”, in quanto sostitutive della somma altrimenti richiesta per equivalente dal terzo a titolo di risarcimento danni, bene possono fare insorgere il diritto dell’assicurato ad essere manlevato dal proprio assicuratore della responsabilità civile, permane in ogni caso la necessità:

a) che il danno o la spesa sostitutiva della “res” perduta siano derivati da una condotta dell’assicurato a questo imputabile a titolo di responsabilità civile, occorrendo quindi la esistenza di un nesso eziologico tra condotta e danno, prima ancora dell’accertamento della colpa;

b) che il terzo danneggiato manifesti, in qualsiasi modo, inequivocamente ed oggettivamente nei confronti dell’assicurato, la pretesa di volere conseguire il ristoro del danno.

La mera redazione della perizia tecnica concernente la stima delle opere perdute e della spesa occorrente per la esecuzione delle nuove opere, non integra, per sè, alcuna delle due condizioni sopra prospettate affinchè possa insorgere l’obbligazione indennitaria della società assicurativa.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la società ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di C.F. in Euro 5.600,00 per compensi, ed in favore di ALLIANZ s.p.a. in Euro 7.300,00 per compensi, oltre – per ciascuno dei controricorrenti – alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA