Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5094 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5094 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA

Azt17

sul ricorso 10169-2015 proposto da:
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante, e per
essa UNICREDIT CREDITT MANAGEMENT BANK SPA, in qualità
di mandataria, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBERICO II

33,

presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO

ABRIGNANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO
BEVILACQUA;
– ricorrente contro
FALLIMENTO ARKOM DI RUGGERO STIZZOLI & CO SAS
NONCHE’ del SOCIO STIZZOLI RUGGERO;
– intimato avverso il decreto n. R.G. 4153/2014 del TRIBUNALE di
BOLZANO, depositato il 10/03/2015;

Data pubblicazione: 05/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio

MANAGEMENT BANK S.P.A., ha proposto ricorso per cassazione
del decreto, depositato in data 10 marzo 2015, con il quale il
Tribunale di Bolzano ha rigettato l’opposizione allo stato
passivo del fallimento ARKOM S.A.S. di Ruggero Stizzoli & co.
nonché del socio Stizzoli Ruggero proposta dall’odierna
ricorrente;
che l’intimata curatela non si è costituita;
che la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto
il profilo del vizio di motivazione, la statuizione con la quale il
Tribunale ha ritenuto carente di prova la domanda, aderendo
all’orientamento di questa Corte secondo cui è onere della
parte produrre tutta la documentazione necessaria a provare la
domanda, non essendo sufficiente il richiamo di quella
presentata nella diversa fase di verificazione dei crediti e non
potendo l’acquisizione essere disposta d’ufficio in assenza di
istanza di acquisizione della parte;
che con il secondo motivo la ricorrente lamenta, con gli stessi
argomenti indicati nel primo mezzo, la violazione di legge in
tema di valutazione della prova;

•h•

che con il terzo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo
della violazione di legge, la statuizione con la quale il Tribunale
ha ritenuto carente di prova il credito di cui si è chiesta
l’ammissione, rilevando la mancata produzione dei documenti

nella fase di opposizione e l’impossibilità di poter disporre
[Zie. 2015 n. 10169 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-2-

rilevato che UNICREDIT S.P.A. e per essa UNICREDIT CREDITI

l’acquisizione di ufficio del fascicolo della fase di verificazione
del passivo in assenza di istanza da parte del creditore;
ritenuto di procedere alla redazione della motivazione in forma
semplificata;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso è fondato, atteso che,

Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo
l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4),
I.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di
cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica
dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto
della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne
l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare
ove esso è custodito (cfr.Cass.Sez.1 n.12549 del 18/05/2017;
Id.n.26639/2016);
che il primo ed il secondo motivo sono assorbiti;
che pertanto si impone, in accoglimento del terzo motivo, la
cassazione del provvedimento impugnato con rinvio della causa
al Tribunale di Bolzano perché, in diversa composizione,
proceda a nuovo esame alla luce del principio di diritto qui
affermato, regolando anche le spese di questo giudizio;
che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo
giudizio, non avendo l’intimato svolto difese;
P.Q. M .
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Bolzano in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre
2017
Funzionario Giudiz

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secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di questa

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