Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5093 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 19/02/2016, dep.28/02/2017),  n. 5093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15988/2009 proposto da:

P.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN

GIACOMO PORRO N. 8, presso lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CGP,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CAMOSCI, SALVO

PETTINATO delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 54/2008 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMOSCI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G.P. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ed illustrato con successive memorie, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ne ha ritenuto fondata la pretesa manifestata con l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per l’anno 1999, con il quale era stata rideterminata l’imposta sul reddito, soggetto a tassazione separata, rappresentato dai compensi aggiuntivi al TFR che il sostituto d’imposta datore di lavoro aveva calcolato, considerandolo incentivo all’esodo in base all’art. 17, comma 4 bis, del T.U.I.R., norma che l’ufficio aveva invece ritenuto non applicabile alla fattispecie, per non essere stata provata la circostanza che vi era stato un esodo legittimante l’applicazione dell’aliquota ridotta del 50%.

Secondo il giudice d’appello si configura l’esodo, nella ricorrenza degli altri requisiti, quando lo stesso è diretto alla razionalizzazione delle risorse aziendali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro, del che non si rileva nella specie alcuna prova. Nella lettera inviata infatti dal datore di lavoro Edizioni Holdings spa, infatti vi è solo una apodittica affermazione che l’offerta di incentivo era rivolta a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti, senza alcuna prova o riferimento a provvedimenti presi dai quali si desuma che fosse stata decisa o fosse in atto una ristrutturazione della società, nè che fossero in programma o in corso operazioni di fusione e/o incorporazione, che avrebbero dato vita all'”esodo”. Nella detta lettera viene anzi indicata la motivazione per la quale si è arrivati alla rescissione del rapporto di lavoro, ovverosia “nel caso di specie, la risoluzione del rapporto di lavoro trova essenzialmente la sua causa nei contrasti fra il sostituto d’imposta con il suo dipendente concernenti la gestione della società. Tale affermazione trova riscontro sia nel verbale di conciliazione avanti la Commissione provinciale di conciliazione della Direzione provinciale del lavoro di Treviso, sia nelle dichiarazioni verbalizzate dalla Guardia di finanza in visita ispettiva presso le Edizioni Holding spa, tutti atti sottoscritti dall’amministratore delegato, sottoscrittore altresì della ripetuta lettera”. Ad avviso della Commissione regionale non coesistevano, perciò tutti gli elementi soggettivi e oggettivi che caratterizzano l'”esodo”, la cui presenza consentirebbe l’applicazione dell’aliquoda ridotta, si è bensì in presenza di una normale risoluzione concordata di un rapporto di lavoro, per cui le indennità aggiuntive al TFR pattuite tra le parti sono da assoggettare all’aliquota ordinaria”.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso il contribuente, denunciando “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della causa, violazione e falsa applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7”, assume che l’errata individuazione dell’anno d’imposta – 2000 in luogo del 1999 – in cui si è manifestato il presupposto impositivo renderebbe nulla la pretesa tributaria, ai sensi dell’art. 7 del T.U.I.R..

La censura deve essere disattesa.

Questa Corte ha infatti da tempo chiarito come la norma stabilita dall’art. 346 c.p.c. e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 – per cui le domande e le eccezioni dell’appellato, come nella specie quella concernente l’erronea individuazione nell’avviso di accertamento impugnato del periodo d’imposta dell’appellato, non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate si applica anche quando – come nella specie – il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello (Cass. n. 9217 del 2007). Si è in proposito infatti precisato che la norma si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione (Cass. n. 20062 del 2014).

Con il secondo motivo, denunciando “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 127 (ora art. 163) T.U.I.R. e D.P.R. n. 600 del 1973, n. 3, derivante dalla mancata considerazione degli effetti in capo al “sostituito” della sanatoria effettuata dal sostituto d’imposta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15″, sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, “già sottoposta”, della considerazione degli effetti sul sostituito della sanatoria in materia di ritenute alla fonte effettuata dal sostituto d’imposta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, che determinerebbe un’illegittima doppia imposizione.

Il motivo è inammissibile.

Il processo tributario, infatti, “in quanto volto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento stesso, onde il dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ma entro i limiti segnati dalle contestazioni mosse dal contribuente: ne consegue che i vizi dell’atto di accertamento dell’imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso rendono definitivo, sotto tale profilo, l’atto impositivo” (Cass. n. 28680 del 2005, n. 9754 del 2003).

Nella specie, come si rileva dallo stesso ricorso per cassazione del contribuente, il sostituto d’imposta Edizione Holding spa in data 23 maggio 2003 “provvedeva a definire le contestazioni tra le quali è presente il rilievo “ex Ritenute…” relativo all’applicazione delle ritenute alla fonte per l’incentivo all’esodo riconosciuto al P.G., e quindi in epoca largamente anteriore al 27 gennaio 2005, data di proposizione del ricorso introduttivo, nel quale non si allega e non risulta essere stata richiesta, ai sensi dell’art. 1294 c.c., l’estensione del condono effettuato dal condebitore obbligato in solido, richiesta formulata solo nella presente sede di legittimità come motivo del ricorso.

Con il terzo motivo, denunciando “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione conseguente all’errata lettura e comprensione di un documento ritenuto fondamentale per la decisione della controversia”, assume che l’errata lettura, comprensione e citazione di un documento probatorio, risultato fondamentale per la controversia giudicata, integrerebbe un insanabile contraddizione che vizia in maniera decisiva la sentenza.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 6288 del 2011).

Il giudice del merito ha ritenuto non ricorresse un’ipotesi di “esodo”, ravvisato quando questo è diretto alla razionalizzazione delle risorse aziendali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro, del che non ha rilevato nella specie alcuna prova.

Ha al contrario riscontrato che nella lettera inviata dal datore di lavoro Edizioni Holdings spa vi era solo una apodittica affermazione che l’offerta di incentivo era rivolta a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti, senza alcuna prova o riferimento a provvedimenti presi dai quali si potesse desumere che fosse stata decisa o fosse in atto una ristrutturazione della società, nè che fossero in programma o in corso operazioni di fusione e/o incorporazione, che avrebbero dato vita all'”esodo”. Ha inoltre rilevato che nella stesa lettera veniva indicata la motivazione della rescissione del rapporto di lavoro (contrasti fra il sostituto d’imposta e il suo dipendente concernenti la gestione della società), la quale trovava riscontro sia nel verbale di conciliazione avanti la Commissione provinciale di conciliazione della Direzione provinciale del lavoro di Treviso, sia nelle dichiarazioni verbalizzate dalla Guarda di finanza in visita ispettiva presso le Edizioni Holding spa, atti sottoscritti dall’amministratore delegato, che aveva inoltre sottoscritto la detta lettera.

Ha perciò ritenuto che si fosse piuttosto in presenza di una normale risoluzione concordata di un rapporto di lavoro, per cui le indennità aggiuntive al TFR pattuite tra le parti erano da assoggettare all’aliquota ordinaria.

Con il motivo formulato il ricorrente critica la valutazione del materiale probatorio compiuta, che è invece coerente e priva di lacune o vizi logici.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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