Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5093 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20608/2018 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 337/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

A.M. conveniva in giudizio il Ministero della salute per ottenere il risarcimento dei danni per contagio HIV che affermava essere derivato da una trasfusione somministrata nel (OMISSIS) presso una clinica dove era stata operata al fine di stabilizzare la colonna vertebrale lombare;

si costituiva l’amministrazione controdeducendo il difetto di legittimazione passiva essendo estranea alle cure praticate presso la struttura sanitaria privata, e il difetto di nesso causale, posto che il Ministero già nel 1990 aveva fornito alle singole strutture del servizio sanitario nazionale le direttive sull’uso di sangue infetto;

il Tribunale respingeva la domanda rilevando la carenza di prova sulla sussistenza del nesso causale poichè, seppure dalla cartella clinica era risultato un errore nell’etichettatura di una delle tre sacche di sangue utilizzate, l’unica proveniente da terzo donatore, essendo stati applicati due bollini a una delle altre due sacche, era pure stata individuata la componente di sangue eterologo che, dalle analisi dello stesso, non era risultato infetto;

aggiungeva il giudice di primo grado che, comunque, non era emersa alcuna condotta ministeriale rilevante anche soggettivamente riguardo al dedotto profilo aquiliano, poichè l’amministrazione, al tempo dell’accaduto, aveva già attuato interventi preventivi idonei, emanando le direttive e prescrizioni necessarie agli enti ospedalieri e alle altre strutture, pubbliche e private, autorizzate alla produzione e distribuzione di sangue ed emoderivati;

la sentenza era appellata da A.M. deducendo, in particolare, che la stessa aveva provato il contagio, mentre il Ministero non aveva provato di aver adottato tutte le cautele utili a evitare simili eventi;

la Corte di appello riformava la decisione di prime cure, osservando per un verso che doveva escludersi il giudicato ostativo eccepito dal Ministero posto che l’unico e articolato motivo di gravame era stato rivolto sia al profilo eziologico che a quello colposo della fattispecie, invocando la carenza di prova dell’adozione di tutte le cautele del caso; per altro verso che, dall’istruttoria, non era emersa attendibile e sufficiente prova sull’esatta individuazione della sacca di sangue eterologo sicchè, essendo stata dimostrata la pregressa negatività al “virus” e sussistendo compatibilità temporale tra trasfusione e infezione, poteva desumersene, in mancanza di prove contrarie, presuntivamente e probabilisticamente, la connessione causale in esame;

sul piano soggettivo, ad avviso della Corte territoriale non poteva ritenersi che gli obblighi del Ministero fossero circoscritti all’emanazione di direttive, dovendo estendersi alla verifica della corretta attuazione delle prescrizioni, mentre, nella specifica ipotesi, era emersa l’omissione delle condotte di controllo e ispettive anche successive, atte a dimostrare, come possibile, l’avvenuta esecuzione dei controlli previsti;

avverso questa decisione ricorre per cassazione il Ministero della salute articolando quattro motivi;

resiste con controricorso A.M.;

il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione del giudicato interno poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare che l’allora appellante aveva censurato solo le statuizioni afferenti al nesso causale, e non quelle inerenti alla prova dell’assenza di colpa ritenuta in prime cure, limitandosi a chiedere l’applicazione dei principi relativi alla distribuzione del peso della prova nella responsabilità contrattuale, e non aquiliana come quella di cui si discorreva, affermandosi che il Ministero non avrebbe assolto all’onere istruttorio di palesare di aver adottato tutte le cautele necessarie a evitare quel contagio;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., art. 2043 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il Ministero non avrebbe avuto alcuna responsabilità omissiva per trasfusioni avvenute nel 2001 poichè già con il D.M. 21 luglio 1990, aveva emanato tutte le direttive specifiche necessarie, e aveva anche attuato il c.d. Piano Sangue con il D.P.R. 7 aprile 1994, residuando dunque, nel caso, solo la responsabilità della singola struttura sanitaria;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., art. 2043 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’irregolare tenuta della cartella clinica sarebbe stato errore imputabile alla struttura, mentre il Ministero non avrebbe potuto farsi carico del controllo, anche a campione, delle singole sacche di sangue, come invece preteso;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,1218,2697, c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato applicando i principi dell’onere della prova in materia contrattuale mentre questi avrebbero potuto operare nei confronti della struttura ma non riguardo al Ministero, di cui non era stata provata l’omissione colposa concernente il controllo delle sacche di sangue pacificamente non oggetto di responsabilità oggettiva custodiale.

Rilevato che:

il ricorso, come eccepito in controricorso, risulta tardivo;

infatti, la controricorrente ha dimostrato di aver notificato via p.e.c. la sentenza impugnata, il 18 gennaio 2018, producendo relata, sia pure in copia cartacea recante l’attestazione non autografa di autenticità;

tale copia non è stata disconosciuta (arg. ex Cass., Sez. U., 23/05/2019, n. 8312) nè contestata in altro modo;

il ricorso è stato notificato con spedizione postale del 5 luglio 2018, nel termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione della decisione gravata (del 17 gennaio 2018), ma non in quello c.d. breve ex art. 325 c.p.c.;

va evidenziato che nella relata si fa riferimento a un indirizzo p.e.c. diverso da quello risultante dal messaggio elettronico cui si riferisce e di effettiva destinazione, ma quest’ultimo è quello correttamente riportato anche nell’odierno ricorso dalla medesima avvocatura generale dello Stato, costituita per l’amministrazione in seconde cure come da intestazione della sentenza della Corte di appello di Roma gravata, sicchè ad esso bisogna far riferimento, nulla di diverso, peraltro, essendo stato controdedotto dalla difesa erariale;

la peculiarità della fattispecie esclude possano ritenersi sussistenti i presupposti per la responsabilità processuale aggravata la cui statuizione è stata sollecitata da parte controricorrente;

spese secondo soccombenza con la richiesta distrazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 6.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori legali. Spese distratte in favore dell’avvocato Pietro Martino.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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