Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5093 del 05/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5093 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso 5617-2015 proposto da:
TESTA CLARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato
GIANFRANCO POLINARI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE 02438750586;
– intimato avverso la sentenza n. 507/2015 del CONSIGLIO DI STATO di
ROMA, depositata il 03/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 14/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Data pubblicazione: 05/03/2018
M’17
Il Collegio
rilevato che, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n.
507 depositata il 3 febbraio 2015, che ha dichiarato
inammissibile il ricorso per
revocazione della sentenza n.
4961/2013 resa dal medesimo Giudice, la signora Clara Testa
che l’intimata Roma Capitale non ha svolto difese;
considerato che il motivo di ricorso lamenta l’erroneità della
sentenza impugnata sostenendo che il Giudice non avrebbe
percepito come il fatto, posto a base della motivazione di
esclusione della ricorrente dal concorso, che il bando del
Comune di Roma (oggi Roma Capitale) richiedesse il diploma di
scuola media superiore idoneo a dare accesso all’Università o
ad abilitare all’esercizio della professione, fosse smentito dal
chiaro tenore letterale del bando medesimo;
ritenuto di procedere alla redazione della motivazione in forma
semplificata;
ritenuto preliminarmente che il ricorso è inammissibile atteso
che, come hanno insegnato le Sezioni Unite di questa Corte,
“nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio
di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può
sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere
giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione
medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di
merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni
alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale
soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità.” (Sez. U,
Sentenza n. 1520 del 27/01/2016);
che, nella specie, il ricorso deduce solo questioni di merito,
tanto da concludersi con la richiesta di annullamento della
Ric. 2015 n. 05617 sez. M1 – ud. 14-12-2017
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ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo;
determinazione dirigenziale impugnata, con “rinvio” al
Consiglio di Stato;
che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo
giudizio, non avendo la parte intimata svolto difese;
P.Q.M.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre
2017
Il tdente
Il Funzionario Giudizio
ParrykinAR; •
DEPOSTA lt IN CANCELLERIA
Roma,
r°a 5 MAR. 2018
dichiara inammissibile il ricorso.