Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5092 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 09/02/2016, dep.28/02/2017),  n. 5092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16748/2009 proposto da:

PNEUMATICI RIVIELLO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA, che lo rappresenta e

difende delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 162/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PENNELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato BACOSI che ha chiesto

l’inammissibilità o rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ta srl Pneumatici Riviello propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello, ha confermato – per quanto ancora rileva – la fondatezza della pretesa manifestata con l’avviso di recupero del credito d’imposta, previsto per le aree svantaggiate dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, relativo a (così l’atto impositivo) “gli investimenti relativi alle fatture n. (OMISSIS) in quanto i beni sono stati consegnati dopo la data dell’8/07/2002, anche se il preventivo di spesa è datato 30 maggio 2002”.

Secondo il giudice d’appello, in base alla L. n. 388 del 2000, art. 8, fino all’8 luglio 2002 – data dell’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dell’agevolazione introdotte dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138 – poteva usufruirsi del credito d’imposta secondo la primitiva disciplina, a condizione che l’avvio degli investimenti avvenisse entro tale data (l’8 luglio 2002). Era perciò essenziale accertare se alla documentazione concernente la data dell’inizio dell’investimento “potesse essere attribuita data certa”. Nella specie, come emergeva dal pvc, il mancato riconoscimento dell’investimento era “dovuto alla consegna dei beni in data successiva all’8 luglio 2002, non essendo stato considerato di data certa il preventivo-buono d’ordine sottoscritto in precedenza, il 30 maggio 2002”.

Ad avviso della Commissione regionale, “pur volendo considerare che la valenza giuridica di dette commissioni d’ordine può rientrare nella normale prassi commerciale, impegnando le parti contraenti, esse (le commissioni d’ordine) possono esplicare effetti solo fra le stesse, ma, in quanto atti non registrati, non possono essere addotte nei confronti dei terzi come prova certa della data della loro sottoscrizione e conclusione”.

In mancanza di tali elementi, l’atto datato 30 maggio 2002, “senza la prova del contestuale pagamento di un acconto caparra, non può ritenersi valido ad attestare la data d’inizio dell’investimento, per cui essendo stati i beni consegnati ed acquisiti dopo l’8 luglio 2002, la società per usufruire del credito d’imposta avrebbe dovuto attenersi” alla nuova disciplina introdotta con il D.L. n. 138 del 2002, presentando, prima di procedere all’utilizzo del credito, l’istanza prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 1 bis, ed attendere il silenzio assenso dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, la società contribuente assume che “il riconoscimento da parte della Commissione tributaria dell’impegnatività della commissione d’ordine di beni intervenuta tra operatori commerciali” individuerebbe “la condizione richiesta della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 3, come modificato dalla L. n. 178 del 2002, di conversione del D.L. n. 138 del 2002, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per detti investimenti in aree svantaggiate, seppure il medesimo giudice tributario abbia ritenuto non certa la data di detto contratto”.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire come “in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito di imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, richiede che la stipula del contratto di acquisto dei nuovi beni sia anteriore all’8 luglio 2002, in quanto l’effetto traslativo si produce in forza del solo consenso tra le parti, ai sensi dell’art. 1376 c.c., senza che rilevi la loro consegna successivamente a tale data. Nè è necessario, ai fini della prova dell’avvio dell’investimento in epoca precedente, che il contratto d’acquisto abbia data certa, qualora gli elementi fattuali acquisiti al processo consentano di ritenere che l’emissione dei buoni d’ordine e le relative conferme si siano inequivocabilmente verificate entro la data suddetta” (Cass. n. 13134 del 2014, n. 20360 del 2015).

Nella specie il giudice di merito ha accertato che il buono d’ordine d’acquisto era stato sottoscritto il 30 maggio 2005, e che “la valenza giuridica di dette commissioni d’ordine può rientrare nella normale prassi commerciale, impegnando le parti contraenti”, ma ha erroneamente affermato che “esse possono esplicare effetti solo fra le stesse (parti contraenti), ma, in quanto atti non registrati, non possono essere addotte nei confronti dei terzi come prova certa della data della loro sottoscrizione e conclusione”.

Il primo motivo del ricorso deve essere pertanto accolto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con raccoglimento del ricorso introduttivo, con riguardo al “rilievo n. 1”, della società contribuente.

In considerazione della peculiarità della disciplina transitoria dell’agevolazione in discorso e dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento, possono essere compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del il ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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