Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5092 del 05/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5092 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 1251-2015 proposto da:
VACCARO GIOVANNI, VACCARO IMMACOLATA, VACCARO
GAETANINA, VACCARO EVA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA TERENZIO 7, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO
ABBAMONTE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ALIMENTARI VACCARO DI PIETRO
GIOVANNI E ALFONSO VACCARO SNC, nonché dei SOCI IN
PROPRIO, VACCARO IMMACOLATA, VACCARO EVA, VACCARO
GAETANINA, VACCARO PIETRO, VACCARO GIOVANNI,
MANFREDONIA GIOVANNA, in persona del curatore,
elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO 61, presso lo
studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANTONIO GAMBARDELLA;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 05/03/2018

nonchè contro
VACCARO PIETRO, AR INDUSTRIE ALIMENTARI SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 546/2014 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 07/10/2014;

non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio
rilevato che, con ricorso passato per la notifica postale il 31
dicembre 2014, VACCARO EVA, GAETANINA, IMMACOLATA e
GIOVANNI hanno proposto ricorso per cassazione della
sentenza della Corte di appello di Salerno che ha rigettato i
gravami interposti avverso la sentenza del Tribunale di Nocera
Inferiore con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità delle
opposizioni proposte avverso la sentenza del medesimo
Tribunale dichiarativa del fallimento della società Alimentari
Vaccaro Pietro, Giovanni e Alfonso s.n.c. e dei soci
illimitatamente responsabili, tra i quali gli odierni ricorrenti;
che al ricorso resiste la Curatela con controricorso, illustrato
anche da memoria, mentre l’intimata A.R. Industrie Alimentari
s.p.a. non ha svolto difese;
considerato che il ricorso lamenta l’erroneità della sentenza
impugnata per non aver rilevato l’applicabilità alla fattispecie
della translatio iudicii (primo motivo) e per non aver rilevato la
scusabilità dell’errore consistito nell’erronea individuazione del
giudice di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
pronunciata dopo l’entrata in vigore del d. I.vo n. 5/2006;

Ric. 2015 n. 01251 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

ritenuto di procedere alla redazione della motivazione in forma
semplificata;
ritenuto che il giudice distrettuale risulta aver rettamente
applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui la
sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data

va impugnata con l’appello ai sensi della nuova formulazione
dell’art. 18 della legge fall. e non più con l’opposizione davanti
allo stesso tribunale, ancorché il relativo ricorso sia stato
depositato anteriormente al 16 luglio 2006, dovendosi
interpretare l’art. 150 del d.lgs. n. 5 cit., contenente la
disciplina transitoria, restrittivamente in quanto norma
eccezionale, per cui le norme previgenti restano applicabili alla
sola definizione dei ricorsi proposti prima del 16 luglio 2006 per
l’instaurazione della fase prefallimentare, laddove la sentenza
dichiarativa di fallimento, aprendo una nuova fase del
procedimento concorsuale, deve rispettare, nel contenuto e
nella forma, il novellato art. 16 legge fall., e la sua
impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla
fase prefallimentare ormai definitiva, va proposta nella forma e
secondo la disciplina riformata (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
20289 del 25/09/2014; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16270 del
03/08/2016);
che corretta risulta altresì la statuizione circa l’impossibilità di
applicare alla fattispecie l’art. 50 c.p.c., atteso che -come
questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 6 – 3,
Sentenza n. 22321 del 02/11/2015)- l’appello erroneamente
indirizzato ad un giudice diverso da quello legittimato a
riceverlo esula dalla nozione di competenza, adoperata dal
codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, sicché
non è riconducibile all’art. 50 c.p.c. e alla regola della
Ric. 2015 n. 01251 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-3-

successiva all’entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

”translatio judicii”,

ponendosi l’erronea individuazione del

giudice dell’impugnazione non come questione attinente ai
poteri cognitivi dell’organo giudicante adito ma alla mera
valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del
gravame, che va dichiarato precluso se prospettato ad un

che non conduce a diverse conclusioni la deduzione circa una
scusabilità dell’errore nella scelta del mezzo di impugnazione,
giacchè nel processo civile la rimessione in termini per errore
scusabile non opera come istituto generale in relazione alle
ipotesi di decadenza dalla azione tardivamente proposta
(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 3473 del 23/03/2000)4,
che pertanto si impone il rigetto del ricorso;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso in
favore del controricorrente delle spese di questo giudizio, in C
3.100,00 (di cui C 100,00 per esborsi) oltre spese generali
forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consigrio del 14 dicembre
2017
Il Presid
i
Il Funzionario Giudizi2l0
Pat5,

r:Z7″—-oC
c•

Ric. 2015 n. 01251 sez. M1 – ud. 14-12-2017

cAticat.ERilt
t 5 MAR, 101S

DEPOSITATO IN
Roma,

Il Funzionario Giudiziaiio

giudice diverso da quello individuato per legge;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA