Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5091 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3265/2017 proposto da:

UNIACQUE SPA, in persona del procuratore speciale M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo

studio dell’avvocato DANILO SERRANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO BELELLI;

– ricorrente –

contro

PROMOGEST SRL, in persona del proprio legale rappresentante pro

tempore B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI

LORENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA

PUSCEDDU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2225/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Promogest s.r.l. convenne in giudizio la Uniacque s.p.a., cui era affidata la gestione del servizio idrico della provincia di (OMISSIS), per sentir accertare l’insussistenza di un credito per somministrazione preteso con quattro fatture, assumendo che l’attrice era titolare di un diritto di antico uso dell’acqua della sorgente “(OMISSIS)” che comportava l’assoggettamento al solo canone demaniale fino ad un consumo di 3,33 metri cubi giornalieri e l’applicazione della tariffa ordinaria soltanto per i consumi eccedenti;

il Giudice di Pace di Bergamo accolse la domanda;

il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’appello della Uniacque, osservando – fra l’altro – che:

erano infondate le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di carenza di legittimazione passiva della Uniacque, in quanto la Promogest non aveva contestato la legittimità del sistema tariffario deliberato dall’AATO, ma aveva dedotto “la violazione da parte della Uniacque del diritto soggettivo in capo a Promogest di antico uso dell’acqua che era stato riconosciuto dall’allora Genio Civile di Bergamo (…), diritto sempre rispettato dal precedente gestore Consorzio Acquedotto Due Valli (tuttora titolare della Concessione di utilizzo della sorgente “Il (OMISSIS)”)”, limitandosi pertanto a chiedere “l’accertamento negativo del credito di cui alle quattro fatture (bollette)”;

“la demanialità delle acque introdotta dalla legge (L. n. 36 del 1994, integrata dal D.Lgs. n. 152 del 2006) non ha fatto venir meno, abrogandolo, o facendolo “decadere ex lege” (…) il diritto soggettivo della Promogest, riconosciuto invero sulla base degli atti sopra citati (…) ed avente origine nella normativa del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 2 e 3, che, appunto, disciplina il riconoscimento per antico uso di acqua pubblica a favore di coloro che ne hanno derivato e utilizzato nei limiti del quantitativo di utilizzazione e derivazione durante il trentennio anteriore alla pubblicazione della L. n. 2644 del 1884; utilizzo nei suddetti termini non contestato”;

ha proposto ricorso per cassazione la Uniacque s.p.a., affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria; ha resistito, con controricorso, la Promogest s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 36 del 1994, artt. 13 e 33, integrata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 e relativi atti attuativi: la ricorrente deduce di avere sempre sostenuto che la decadenza della Promogest dal proprio diritto costituiva “l’effetto non tanto della “demanialità generalizzata delle acque” quanto, piuttosto, dell’unicità della Tariffa introdotta della L. n. 36 del 1994, artt. 13 e 33″ e assume che “tale sopravvenuta unicità ha abrogato la pluralità non solo dei Gestori precedenti ma, anche, delle Tariffe precedenti, determinando gli artt. 13 e 33 (…) la cessazione di efficacia di tutti i diritti privatistici scaturenti da contratti (…) stipulati dagli utenti con i Gestori del servizio idrico che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 36 del 1994, predetta, provvedevano alla somministrazione idrica”; e ciò in quanto “la Tariffa, determinata della L. n. 36 del 1994, ex art. 13 (…) deve essere applicata indistintamente a tutti gli utenti: tale disposizione è inderogabile, stante l’espressa previsione dell’art. 33 della Legge suddetta”, con la conseguenza che l’Uniacque, quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, “è obbligata per legge (…) ad applicare a tutti gli utenti, indistintamente, il “sistema tariffario approvato dalla conferenza dell’ATO” in via amministrativa, non più gli accordi stipulati dagli utenti stessi antecedentemente alla L. n. 36 del 1994 medesima”;

il motivo è infondato; in quanto:

la circostanza che la L. n. 36 del 1994, stabilisca che “la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico”, disciplinandone la formazione e stabilendone l’applicazione da parte dei soggetti gestori, ed il fatto che l’art. 33 della medesima legge preveda che “le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali” non comportano come necessaria conseguenza il venir meno dei diritti spettanti a chi sia stato riconosciuto titolare di un antico uso delle acque ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 2 e 3, ossia del “diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica”, ancorchè “limitatamente al quantitativo di acqua e forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio” anteriore alla pubblicazione della L. n. 2644 del 1884;

tale preteso effetto non è desumibile dal testo delle norme invocate dalla ricorrente e risulta contraddetto dal fatto che nè la L. n. 36 del 1994; nè il successivo D.Lgs. n. 152 del 2006, abbiano abrogato le anzidette disposizioni del R.D. n. 1775 del 1933 e, ancor più, dal fatto che la L. n. 36 del 1994, art. 34, continui a prevedere espressamente – con norma transitoria – la possibilità di ottenere il riconoscimento del diritto all’utilizzo di acque divenute pubbliche; con il che risulta evidentemente destituito di fondamento l’assunto che l’introduzione della tariffa dei servizio idrico ne determinerebbe l’applicazione esclusiva e comporterebbe l’estinzione di qualunque diritto di utilizzo delle acque che non preveda l’assoggettamento alla tariffa;

il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della Uniacque al pagamento delle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed oltre a rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5091

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3265/2017 proposto da:

UNIACQUE SPA, in persona del procuratore speciale M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo

studio dell’avvocato DANILO SERRANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO BELELLI;

– ricorrente –

contro

PROMOGEST SRL, in persona del proprio legale rappresentante pro

tempore B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI

LORENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA

PUSCEDDU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2225/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Promogest s.r.l. convenne in giudizio la Uniacque s.p.a., cui era affidata la gestione del servizio idrico della provincia di (OMISSIS), per sentir accertare l’insussistenza di un credito per somministrazione preteso con quattro fatture, assumendo che l’attrice era titolare di un diritto di antico uso dell’acqua della sorgente “(OMISSIS)” che comportava l’assoggettamento al solo canone demaniale fino ad un consumo di 3,33 metri cubi giornalieri e l’applicazione della tariffa ordinaria soltanto per i consumi eccedenti;

il Giudice di Pace di Bergamo accolse la domanda;

il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’appello della Uniacque, osservando – fra l’altro – che:

erano infondate le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di carenza di legittimazione passiva della Uniacque, in quanto la Promogest non aveva contestato la legittimità del sistema tariffario deliberato dall’AATO, ma aveva dedotto “la violazione da parte della Uniacque del diritto soggettivo in capo a Promogest di antico uso dell’acqua che era stato riconosciuto dall’allora Genio Civile di Bergamo (…), diritto sempre rispettato dal precedente gestore Consorzio Acquedotto Due Valli (tuttora titolare della Concessione di utilizzo della sorgente “Il (OMISSIS)”)”, limitandosi pertanto a chiedere “l’accertamento negativo del credito di cui alle quattro fatture (bollette)”;

“la demanialità delle acque introdotta dalla legge (L. n. 36 del 1994, integrata dal D.Lgs. n. 152 del 2006) non ha fatto venir meno, abrogandolo, o facendolo “decadere ex lege” (…) il diritto soggettivo della Promogest, riconosciuto invero sulla base degli atti sopra citati (…) ed avente origine nella normativa del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 2 e 3, che, appunto, disciplina il riconoscimento per antico uso di acqua pubblica a favore di coloro che ne hanno derivato e utilizzato nei limiti del quantitativo di utilizzazione e derivazione durante il trentennio anteriore alla pubblicazione della L. n. 2644 del 1884; utilizzo nei suddetti termini non contestato”;

ha proposto ricorso per cassazione la Uniacque s.p.a., affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria; ha resistito, con controricorso, la Promogest s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 36 del 1994, artt. 13 e 33, integrata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 e relativi atti attuativi: la ricorrente deduce di avere sempre sostenuto che la decadenza della Promogest dal proprio diritto costituiva “l’effetto non tanto della “demanialità generalizzata delle acque” quanto, piuttosto, dell’unicità della Tariffa introdotta della L. n. 36 del 1994, artt. 13 e 33″ e assume che “tale sopravvenuta unicità ha abrogato la pluralità non solo dei Gestori precedenti ma, anche, delle Tariffe precedenti, determinando gli artt. 13 e 33 (…) la cessazione di efficacia di tutti i diritti privatistici scaturenti da contratti (…) stipulati dagli utenti con i Gestori del servizio idrico che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 36 del 1994, predetta, provvedevano alla somministrazione idrica”; e ciò in quanto “la Tariffa, determinata della L. n. 36 del 1994, ex art. 13 (…) deve essere applicata indistintamente a tutti gli utenti: tale disposizione è inderogabile, stante l’espressa previsione dell’art. 33 della Legge suddetta”, con la conseguenza che l’Uniacque, quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, “è obbligata per legge (…) ad applicare a tutti gli utenti, indistintamente, il “sistema tariffario approvato dalla conferenza dell’ATO” in via amministrativa, non più gli accordi stipulati dagli utenti stessi antecedentemente alla L. n. 36 del 1994 medesima”;

il motivo è infondato; in quanto:

la circostanza che la L. n. 36 del 1994, stabilisca che “la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico”, disciplinandone la formazione e stabilendone l’applicazione da parte dei soggetti gestori, ed il fatto che l’art. 33 della medesima legge preveda che “le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali” non comportano come necessaria conseguenza il venir meno dei diritti spettanti a chi sia stato riconosciuto titolare di un antico uso delle acque ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 2 e 3, ossia del “diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica”, ancorchè “limitatamente al quantitativo di acqua e forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio” anteriore alla pubblicazione della L. n. 2644 del 1884;

tale preteso effetto non è desumibile dal testo delle norme invocate dalla ricorrente e risulta contraddetto dal fatto che nè la L. n. 36 del 1994; nè il successivo D.Lgs. n. 152 del 2006, abbiano abrogato le anzidette disposizioni del R.D. n. 1775 del 1933 e, ancor più, dal fatto che la L. n. 36 del 1994, art. 34, continui a prevedere espressamente – con norma transitoria – la possibilità di ottenere il riconoscimento del diritto all’utilizzo di acque divenute pubbliche; con il che risulta evidentemente destituito di fondamento l’assunto che l’introduzione della tariffa dei servizio idrico ne determinerebbe l’applicazione esclusiva e comporterebbe l’estinzione di qualunque diritto di utilizzo delle acque che non preveda l’assoggettamento alla tariffa;

il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della Uniacque al pagamento delle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed oltre a rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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