Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5091 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5091 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso 835-2015 proposto da:
EFFESUD (già ISTITUTO FINANZIARIO PER L’INDUSTRIA
EDILIZIA “FINANCE SUD”) SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati GEORGES KHOUZAM,
CAMPANELLA LUCA TOMMASO;
– ricorrente contro

FALLIMENTO” PREFABBRICATI NORD SRL”;
– intimato –

avverso il decreto n. 5775/2014 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositato il 25/11/2014;

Data pubblicazione: 05/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio

dicembre 2014, la ISTITUTO FINANZIARIO PER L’EDILIZIA
“FINANCE SUD” (ora EFFESUD) S.P.A. ha proposto ricorso per
cassazione del decreto, depositato in data 25 novembre 2014,
con il quale il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione
allo stato passivo del fallimento PREFABBRICATI NORD S.R.L.
proposta dall’odierna ricorrente;
che la Curatela, cui il ricorso risulta ritualmente notificato, non
si è costituita;
considerato che con unico motivo, illustrato anche da memoria,
la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge, la
statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto £arente di
prova la domanda, aderendo all’orientamento di questa Corte
secondo cui è onere della parte produrre tutta la
documentazione necessaria a provare la domanda, non
essendo sufficiente il richiamo di . quella presentata nella
diversa fase di verificazione dei crediti e non potendo
l’acquisizione essere disposta in assenza di istanza di
acquisizione della parte;
ritenuto di procedere alla redazione della motivazione in forma
semplificata;
ritenuto che il ricorso è fondato, atteso che, secondo la più
recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, nel
giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di
decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), I.fall., deve soltanto
indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi,
Ric. 2015 n. 00835 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-2-

rilevato che, con ricorso passato per la notifica postale il 24

già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi
al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di
essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo
d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito
(cfr.Cass.Sez.1 n.12549 del 18/05/2017; Id.n.26639/2016);

impugnato con rinvio della causa al Tribunale di Palermo
perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame alla
luce del principio di diritto qui affermato, regolando anche le
spese di questo giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la
causa al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche
per regolare le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre
2017

Il Funzionxio-~rio
Paab ;/14
bEPO$11Ate) IN CANCE.LLERIA
Roma,

5 MAR. 2018.

che pertanto si impone la cassazione del provvedimento

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