Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5090 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 03/03/2016, dep.28/02/2017),  n. 5094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Q.C. e R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 274/24/09, depositata il 16 novembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

marzo 2016 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR, con il quale, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, era stata rettificata la dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta 1990 da Q.C. e R.M., facendo applicazione dei coefficienti di redditività introdotti dal D.M. 10 settembre 1992 e dal D.M. 19 novembre 1992.

Il giudice d’appello, infatti, posto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, era stato modificato, con la L. n. 413 del 1991, art. 1, proprio nel senso di attribuire al Ministero delle finanze il potere di determinare le modalità dell’accertamento sintetico, ha ritenuto che la potestà regolamentare esercitata dal Ministro nel 1992 con i detti decreti, conferitagli e delimitata da una legge del 1991, in assenza di previsioni di retroattività contenute nella norma di autorizzazione poteva essere esercitata solo per i periodi d’imposta successivi al 1991, sicchè correttamente la Commissione provinciale aveva disapplicato, in relazione all’oggetto del giudizio, i decreti ministeriali del 1992.

I contribuenti non hanno svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, l’amministrazione ricorrente, premesso che la norma in rubrica attribuisce all’ufficio il potere di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto in base ad elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito complessivo accertato si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato, e che gli elementi e le circostanze di fatto certi sono utilizzabili anche dal Ministero delle finanze per la fissazione di coefficienti presuntivi ai sensi del detto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, assume che il potere dell’ufficio di determinare sinteticamente il reddito sulla scorta di quegli elementi e quelle circostanze consentirebbe il riferimento a redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d’imposta oggetto dell’accertamento, senza porre problemi di retroattività, in quanto il potere in concreto disciplinato sarebbe quello di accertamento, sul quale non verrebbe ad incidere il momento della elaborazione.

Il motivo è fondato, ove si consideri che questa Corte ha da tempo chiarito come nell’accertamento delle imposte sui redditi, il potere dell’Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, implica l’utilizzo di coefficienti presuntivi e, pertanto, legittima il riferimento a redditometri anche se contenuti in decreti ministeriali successivi ai periodi d’imposta oggetto dell’accertamento, vertendosi in materia non di applicazione retroattiva di disposizioni normative, ma di valutazione di pertinenza nel caso in esame, in mancanza di circostanze di segno contrario, di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo dell’elaborazione (Cass. n. 12731 del 2002, n. 22285 del 2011, n. 9539 del 2013).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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