Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 509 del 14/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 14/01/2021), n.509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27144-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

BELTRAMI 13, presso lo studio dell’avvocato DONATO PRILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO FATTORETTO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., F.N., C.M.G., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA NEPAL 54, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO MARIA VENTURA, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DARIO CALDATO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1512/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

F.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia F.O., N. e M. nonchè B.A., figlio di F.N., deducendo che in data (OMISSIS) era deceduta P.N., lasciando a sè superstiti i figli ed il marito F.L., a sua volta deceduto il 24 aprile 2002, cui erano succeduti i figli O., D., N., M. e R. e gli eredi per rappresentazione di F.A., premorto al padre nel (OMISSIS).

F.O., G.C.M. (figlia di O.), F.N., B.A. ed E. (figlie di N.), F.M., P.A. e M. (figli di F.M.) avevano rinunciato all’eredità.

L’eredità era invece accettata con beneficio di inventario da F.R., la quale lamentava che, a seguito di una serie di atti di donazione effettuati dal padre in favore di alcuni dei figli, era stata lesa la sua quota di legittima. Aggiungeva che con una precedente sentenza era stato accertato che, stante la rinuncia all’eredità di F.N., alla stessa era subentrato per rappresentazione il figlio B.A. ed instava quindi, affinchè, previo accertamento della qualità di eredi del de cuius in capo all’attrice ed al convenuto B.A., fosse determinata la quota di spettanza di ognuno degli eredi, previa riduzione delle donazioni eventualmente lesive della sua quota di riserva.

Si costituivano F.O., F.N. e F.M. che si opponevano alla domanda, nonchè B.A. che chiedeva che la madre facesse tutto quanto necessario al fine di conferire alla massa le donazioni dalla stessa ricevute in vita dal de cuius e che le altre convenute M. ed F.O. fossero condannate del pari a conferire gli immobili ricevuti in donazione a titolo di collazione, procedendosi quindi allo scioglimento della massa in tal modo formata.

Nel corso del giudizio l’attrice rinunciava alla domanda e la rinuncia era accettata dalle convenute F.O., N. e M., con la conseguente estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte nei loro confronti.

Quanto, invece, alla domanda spiegata dal Bedetti, il Tribunale adito con la sentenza n. 1030/2016 dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti di F.N., inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con il rigetto di tutte le altre domande avanzate dal Bedetti.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Bedetti cui resistevano le convenute F.N., M. ed O..

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1512 del 30 maggio 2018, rigettava l’appello.

In primo luogo, rilevava che il B. non aveva proposto domanda di riduzione ma di collazione, avendo manifestato il chiaro interesse a che tutte le convenute, quali chiamate alla successione del defunto nonno, conferissero alla massa le donazioni ricevute in vita.

In relazione a tale domanda, doveva però essere ribadito il principio per cui la collazione può operare solo se residui un relictum, sicchè nella diversa ipotesi in cui l’asse sia stato completamente assorbito da donazioni, l’unico rimedio concesso all’erede, che sia anche legittimario, è quello dell’azione di riduzione.

Il Tribunale aveva rilevato che non vi era sostanzialmente relictum “ad eccezione di alcuni beni mobili non compiutamente individuati”, e tale affermazione era stata genericamente contestata dall’appellante, che non aveva indicato quali fossero le componenti attive ancora esistenti alla data del decesso.

Non era possibile far rientrare, tramite la collazione, beni donati dal de cuius, anche nel caso in cui i donatari abbiano poi rinunziato all’eredità.

Del pari priva di fondamento era la pretesa di far rientrare le donazioni effettuate alla madre dell’appellante, che aveva a sua volta rinunciato all’eredità.

In assenza quindi di una comunione ereditaria risultava superfluo anche accertare se vi fossero o meno altri eredi, posto che si tratta di accertamento funzionale ad una domanda di scioglimento della comunione che nella specie non poteva avere sfogo.

Avverso tale sentenza B.A. propone ricorso sulla base di un motivo.

F.N., F.M. e C.Maria G., quale erede di F.O., resistono con controricorso.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 740 e 552 c.c. per avere la Corte d’Appello rigettato le domande di scioglimento della comunione e di collazione.

Si richiama il carattere automatico della collazione per effetto dell’apertura della successione, contestandosi l’affermazione del giudice di appello che ha negato l’operatività della stessa colazione (con la conseguente possibilità di ricreare una massa comune) per l’assenza di un relictum.

Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c..

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui (Cass. n. 15026/2013) la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicchè viene a mancare un “relictum” da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione (in termini, più di recente, Cass. n. 23539/2017 e Cass. n. 13660/2017, non massimate sul punto).

Trattasi di affermazione che risale a Cass. n. 543/1970 e che, superando quanto inizialmente sostenuto da Cass. n. 21988/1969, ha chiarito che la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere mentre, se l’asse sia stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, sì che manchi un relictum, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione.

Il principio in esame risulta poi sposato dalla prevalente dottrina (pur non ignorando il Collegio l’opinione di alcuni studiosi che invece sostengono la tesi del riconoscimento della collazione pur in mancanza di beni relitti) ed il Collegio intende allo stesso assicurare continuità, non ravvisandosi argomenti tali da indurre a mutare la ormai costante giurisprudenza di questa Corte.

Peraltro, va ricordato che Cass. n. 3935/1975 ha altresì specificato che non rileva ai fini dell’applicazione della collazione la circostanza che residui un relictum, di sia pur modico valore, elemento questo che potrebbe avere rilievo nel caso di specie, avendo i giudici di appello ritenuto irrilevante – in quanto non adeguatamente dettagliata – l’affermazione di parte appellante secondo cui sarebbero caduti in successione alcuni beni mobili non compiutamente individuati, con apprezzamento in fatto che non risulta contrastato dalla difesa del B..

Nè può indurre a diverse conclusioni il principio affermato da Cass. n. 2704/1975, a mente del quale, poichè la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria, essa può essere compiuta – quando manchi il relictum per avere il defunto donato o legato tutti i suoi beni – solo dopo che sia stata esperita l’azione di riduzione, atteso che la sentenza impugnata ha affermato, senza che sul punto sia stata spiegata impugnazione da parte del ricorrente, che quest’ultimo non aveva inteso promuovere anche un’azione di riduzione, ma si era limitato ad agire per lo scioglimento della comunione previa collazione delle donazioni effettuate in favore della madre e delle zie.

Il mancato esercizio dell’azione di riduzione rende poi evidente come non possa essere invocata (come avvenuto anche con le memorie depositate in prossimità dell’adunanza) la diversa previsione di cui all’art. 552 c.c., che sanziona il legittimario che rinunci all’eredità, facendo salve le disposizioni di ultima volontà e le donazioni che sarebbero state computate sulla disponibile, in assenza della rinuncia del legittimario, consentendo, ma sempre nel caso in cui sia esercitata l’azione di riduzione, di aggredire prioritariamente le liberalità fatte in favore del rinunciante.

Se quindi l’assenza di un relictum risulta ostativa alla possibilità di invocare gli effetti della collazione, la cui automaticità si correla necessariamente all’esistenza di una massa da dividere (che non sia però formata solo dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius), e ciò impedisce di invocare gli effetti dell’art. 740 c.c., quanto alle donazioni effettuate dal de cuius in favore della madre del ricorrente, ad integrazione della motivazione del giudice di appello, e quanto alle ragioni che giustificano il rigetto della domanda nei confronti delle zie F.M. ed O., occorre richiamare l’altrettanto pacifico principio secondo cui (cfr. Cass. n. 1112/1962; Cass. n. 11831/1992, nonchè la dottrina unanime) la collazione ereditaria, alla quale sono reciprocamente tenuti i coeredi discendenti, essendo diretta ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra costoro, ha luogo soltanto nei rapporti di quei coeredi che siano soggetti attuali della comunione ed abbiano, di conseguenza, titolo a concorrere nella divisione dell’asse.

Ebbene, dalla narrazione dei fatti di causa contenuta in sentenza (cfr. pag. 4, rigo 20), che trova conferma sia nel ricorso che nel controricorso, all’eredità del de cuius avevano rinunciato, oltre alla madre del ricorrente, anche le convenute F.O. e M. (in data 14 aprile 2002, come riferito in controricorso).

A nulla rileva che poi F.O. (nonchè alcuni dei discendenti delle originarie chiamate) abbiano revocato la rinuncia in data 24 luglio 2002, rivelandosi tale revoca inefficace ex art. 525 c.c., avendo l’originaria attrice, altra chiamata all’eredità, già provveduto ad accettare l’eredità in data (OMISSIS), impedendo, per effetto del meccanismo dell’accrescimento, la possibilità di successiva revoca della rinuncia (cfr. Cass. n. 8021/2012).

In tal senso si osserva che lo stesso ricorrente a pag. 2 del ricorso, nel riferire delle sue conclusioni in appello, richiama quella volta ad ottenere l’accertamento della nullità (rectius inefficacia) di tutte le revoche della rinuncia all’eredità, intervenute dopo la sua accettazione.

Ne consegue che la perdita definitiva della possibilità per F.O. e M. di poter acquisire la qualità di eredi, esclude che per le stesse possa invocarsi la collazione delle donazioni ricevute in vita dal de cuius, essendo del tutto priva di dimostrazione l’affermazione contenuta nella penultima pagina del ricorso secondo cui alle rinuncianti sarebbe subentrato per rappresentazione almeno un discendente che avrebbe accettato l’eredità di F.L..

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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