Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 509 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. un., 12/01/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 12/01/2011), n.509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f. – –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezio – –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G.A.F.G. (noto anche come

G.A.), G.G.P.M.F. (noto

anche come G.P.), in proprio e nella qualita’ di eredi di

C.V., nonche’ G.G.A.C.M.

(nota anche come G.G.A.), G.G.

G., G.G.S., B.G.,

quest’ultimo in proprio e nella qualita’ di procuratore generale

dott. B.V. e B.O., I.D.,

L.G.M. (nota anche come L.G.), L.

A.M. (noto anche come L.A.), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato

CALLINI VIVIANA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIRAS GIORGIO,

per procure in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NUORO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell’avvocato

MASINI MARIA STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MEREU

MARCELLO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 6010/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 02/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

07/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

uditi gli avvocati Giorgio PIRAS, M. Stefania MASINI per delega

dell’avvocato Marcelle Mereu;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

(giurisdizione del giudice amministrativo).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dinanzi al TAR Sardegna G.G.A. F.G., G.G.P.M.F., G. G.A.C.M., G.G.G., G.G.S., B.G.; B.V., B.O., I.D., L.G.M., L. A.M. esponevano di essere comproprietari di alcune aree occupate d’urgenza dal Comune di (OMISSIS) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del rione (OMISSIS), sulla base di progetti approvati, con efficacia ex lege di dichiarazione di pubblica utilita’, con Delib. della Giunta Municipale di Nuoro dello stesso anno 1991, che fissavano quale ultimo termine per il compimento delle espropriazioni al 31 dicembre 1995; che tali termini erano stati prorogati e rifissati, dapprima con Delib. 12 dicembre 1995, al 31 ottobre 1996 e, poi con due Delib.

21 agosto 1996, al 20 novembre 1996; che le aree erano state definitivamente espropriate con due decreti del Presidente della Giunta Regionale Sarda dell’11 ottobre 1996, quindi entro i termini cosi’ prorogati e rifissati, tanto premesso impugnavano detti provvedimenti, chiedendone l’annullamento.

Il TAR, con sentenze n. 590/1999 e n. 591/1999 del 12 maggio 1999, annullava sia le tre delibere comunali di proroga e rifissazione dei termini, sia i due decreti di definitiva espropriazione.

I predetti ricorrenti, passate in giudicato tali sentenze, con ricorso al TAR Sardegna, notificato in data 22 dicembre 2000 e depositato il 28 dicembre 2000 assumendo che per effetto delle stesse il legittimo termine di compimento delle espropriazioni era rimasto definitivamente stabilito, per tutte le opere, alla data originariamente fissata al 31 dicembre 1995, che l’espropriazione, come anche l’ultimazione delle opere di urbanizzazione, erano intervenuti dopo il compimento del termine di occupazione legittima, chiedevano la rifusione integrale relativamente alle loro quote di comproprieta’ – dei danni conseguenti all’annullamento dei provvedimenti summenzionati.

Il TAR senza pronunciarsi esplicitamente sulla giurisdizione, con sentenza del 2005, accoglieva l’azione risarcitoria, liquidando, pero’, il danno nei limiti previsti dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 ritenendo che l’irreversibile trasformazione delle aree occupate si fosse verificata entro l’originario termine di compimento delle espropriazioni del 31 dicembre 1995 e respingendo la richiesta dei ricorrenti di disapplicazione di detta disposizione perche’ in contrasto con l’art. 1 comma 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Tale sentenza veniva impugnata dai ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato. Il Comune di Nuoro resisteva in giudizio, chiedendo nel merito il rigetto dell’appello ed in rito la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’A.G.O..

Con sentenza del 16 giugno 2009 il Consiglio di Stato ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella del giudice ordinario, dando decisivo peso alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte 19 aprile 2004 n. 7460, perche’ resa in una fattispecie esattamente identica a quella oggetto di un giudizio promosso da un’altra comproprietaria degli stessi terreni.

Tale sentenza e’ stata impugnata dai suddetti ricorrenti dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il Comune di Nuoro ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denunciano i ricorrenti, con un primo motivo, la violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 382 c.p.c., comma 1, della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 1 e del principio del giusto processo (contraddittorio tra le parti) sancito dall’art. 111 Cost., comma 2, per avere il Consiglio di Stato dato decisivo peso alla sentenza delle Sezioni Unite n. 7460 del 2004, di cui in narrativa, senza avere considerato che detta sentenza era stata resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione sull’azione risarcitoria proposta davanti al Tribunale di Nuoro, all’insaputa dei ricorrenti, da un’altra comproprietaria pro indiviso delle stesse aree e, quindi, in un giudizio in cui i ricorrenti stessi non erano stati chiamati e ne quale non erano stati parti, ragioni per le quali la pronuncia in questione non sarebbe opponibile nei loro confronti.

Inoltre detta sentenza non potrebbe valere neppure come precedente, perche’ dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2006 la giurisprudenza sulla questione sarebbe radicalmente mutata.

L’attuale orientamento giurisprudenziale sarebbe nel senso che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo l’azione risarcitoria per occupazione usurpativa consequenziale all’annullamento di atti del procedimento espropriativo e comunque ogni volta che il comportamento dannoso posto in essere dalla P.A. sia riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio, ancorche’ illegittimo, del pubblico potere. Nel caso di specie sarebbe pacifico che l’azione risarcitoria, proposta con ricorso notificato il 22 dicembre 2000, e’ stata instaurata davanti al TAR Sardegna dopo l’entrata in vigore (10 agosto 2000) della L. n. 205 del 2000.

Comunque, anche se fosse stata instaurata prima, dovrebbe comunque essere ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo per il principio di conservazione della giurisdizione sopravvenuta.

Denunciano i ricorrenti, con un secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1): violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 34 e 35 come sostituiti con legge formale ad opera della L. n. 205 del 2000, art. 7 sia pure come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 204 e 281 del 2004 e 191 del 2006 – giurisdizione del giudice amministrativo.

La controversia, secondo i ricorrenti, apparterrebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di un’azione risarcitoria per danni direttamene conseguenti all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Soltanto per l’effetto ex tunc dell’annullamento giurisdizionale, ad opera delle due sentenze del TAR Sardegna del 1999, delle tre delibere di proroga e rifissazione dei termini e dei due decreti di espropriazione summenzionati, la protrazione dell’occupazione oltre la data del 31 dicembre 1995 e la successiva irreversibile trasformazione con l’ultimazione dei lavori delle opere pubbliche avrebbero assunto, entrambe, il carattere, del tutto illecito e senza titolo, dell’occupazione usurpativa.

Ai fini della giurisdizione non avrebbe alcun rilievo che nel giudizio risarcitorio si faccia o non si faccia questione di legittimita’ dell’esercizio del potere espropriativo, avendo rilievo, soltanto, che il danno sia stato arrecato con un comportamento riconducibile, almeno mediatamente, all’esercizio del pubblico potere.

Il ricorso e’ fondato.

Nel caso che ne occupa risulta che il Comune di Nuoro nel 1991 ha proceduto alla occupazione di urgenza di alcuni terreni di proprieta’ dei ricorrenti per la realizzazione in (OMISSIS) di opere di urbanizzazione del rione (OMISSIS), in base a progetti approvati nello stesso anno 1991, con efficacia ex lege di dichiarazione di pubblica utilita’, con delibere della Giunta Municipale di Nuoro, che fissavano per le espropriazioni, quale termine ultimo, il 31 dicembre 1995; che detti termini erano stati prorogati con distinte delibere prima fino al 31 ottobre 1996 e poi fino al 20 novembre 1996, che le aree erano state espropriate con due decreti del Presidente della Giunta Regionale Sarda; che essendo state le delibere di proroga ed i decreti di esproprio annullati dal TAR Sardegna con sentenze del 1999 passate in giudicato, le opere di urbanizzazione, iniziate nel periodo di occupazione legittima, erano state ultimate, in conseguenza dell’annullamento degli atti summenzionati, dopo il compimento del termine (31 dicembre 1995), di occupazione legittima; che, sulla base dei fatti summenzionati, gli attuali ricorrenti, con ricorso al TAR Sardegna, depositato il 28 dicembre 2000, hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo comportamento della P.A.. Da quanto precede risulta che le opere di urbanizzazione sono state iniziate in una situazione di occupazione legittima ed in conseguenza delle sentenze del TAR del 1999 sono state concluse in una situazione, in conseguenza dell’effetto retroattivo delle pronunce di annullamento di delibere di proroga dei termini e dei provvedimenti espropriativi, da ritenersi illegittima.

La realizzazione di dette opere costituisce, pertanto, un comportamento, che va ricondotto all’esercizio, anche se illegittimo, del pubblico potere. L’azione risarcitoria e’ stata promossa dinanzi al TAR dopo il 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 in virtu’ del quale, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalita’ di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e 191 del 2006, le azioni risarcitorie per vicende di occupazione appropriativa, dovute a comportamenti riconducibili all’esercizio, ancorche’ illegittimo, del pubblico potere, rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ne’ potrebbe pervenirsi a diversa conclusione qualora l’azione risarcitoria, come avvenuto nel caso di specie, sia stata proposta in un momento successivo rispetto a quello in cui si e’ chiesto l’annullamento di atti del procedimento espropriativo ritenuti illegittimi, atteso che la scelta di un momento successivo per proporre il risarcimento del danno e’ del tutto irrilevante, in quanto il D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 34 e 35 non richiedono una situazione di contestualita’ fra sindacato di legittimita’ e cognizione degli effetti di ordine patrimoniale per la devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa (cfr. sez. un. n. 2689 del 2007).

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto; conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e le parti vanno rimesse, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, dinanzi al Consiglio di Stato.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti, anche per le spese del giudizio di cassazione, dinanzi al Consiglio di Stato.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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