Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 509 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16807-2012 proposto da:

PROVINCIA DI UDINE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMILIANO AITA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., B.V., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati CESARE TAPPARO, LUIGI

GOTTARDIS, giusta procure a margine del controricorso e a margine

della comparsa di nuovo procuratore;

– controricorrenti –

contro

E.D., BE.PI.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il

28/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MASSIMILIANO AITA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con Decreto del 26 gennaio 2010, la Provincia di Udine espropriò alcune aree di proprietà di V. e B.G. per la realizzazione dei lavori di collegamento tra le SP di “Varmo” e di “Madrisio”, approvati con delibera della GP in data 10.10.2001 e successivamente riapprovati il 14.11.2002.

Avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione, effettuata con stima peritale, propose opposizione la Provincia di Udine con ricorso depositato il 17.2.2012, che fu dichiarato inammissibile, con ordinanza del 28.5.2012, dalla Corte d’Appello di Trieste, che condannò l’opponente al pagamento delle spese. La Corte territoriale ritenne, infatti, decorso il termine perentorio di trenta giorni, previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, a decorrere dall’11.1.2012 data in cui la Provincia aveva comunicato, con lettera raccomandata, la stima peritale agli espropriati, modalità ritenuta idonea, secondo i principi generali in tema d’impugnazione a far decorre il termine rispetto allo stesso Ente.

Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso la Provincia di Udine, con un motivo, al quale i B. hanno resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il motivo con cui il ricorrente deduce l’errore in cui è incorsa l’impugnata sentenza nel ritenere tardiva l’opposizione, in riferimento al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, va accolto per le seguenti considerazioni di diritto.

3. A norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57, “le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003”, per cui le stesse trovano applicazione solo per le espropriazioni in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina, come risulta dal precedente art. 55, secondo il quale “le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”. Il caso in esame (in cui la dichiarazione di pubblica utilità risale ad epoca antecedente, secondo i dati riportati in narrativa e non contestati ex adverso) è dunque regolato dalla precedente normativa contenuta nella L. n. 865 del 1971.

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3399 del 2016; n. 14452 del 2014) “il sistema introdotto dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, fa decorrere, per qualunque interessato (quindi anche per l’ente espropriante), il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione ivi disciplinata all’art. 19 dall’inserzione, nel Foglio degli annunci legali (FAL) della Provincia, dell’avviso di deposito della relazione redatta dalla Commissione provinciale espropri, ed a seguito della soppressione del FAL, dal momento dell’affissione del predetto avviso sull’Albo pretorio comunale”, e ciò in quanto il legislatore ha delineato un procedimento amministrativo comportante una consecuzione di atti amministrativi scanditi anche sotto il profilo cronologico e comprendenti, tra l’altro, il deposito nella segreteria del comune della relazione redatta dalla commissione (e non più dall’ufficio tecnico erariale, a seguito della modifica apportata alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, art. 14), la quale rende noto al pubblico l’eseguito deposito mediante avviso da affiggere nell’albo del Comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della Provincia (Cass. 23966 del 2010).

5. Pertanto, il mancato rispetto di questa precisa scansione temporale (a cominciare dalla radicale mancanza, nel caso di specie, della relazione redatta dalla commissione, cui fa riferimento la normativa richiamata) preclude la decorrenza del termine di trenta giorni e la stessa possibilità di considerare tardiva l’opposizione presentata dalla Provincia. L’impugnata sentenza va in conclusione cassata, avendo ritenuto spirato il termine di decadenza senza verificare in concreto se ricorressero le condizioni di legge perchè quel termine iniziasse a decorrere in riferimento alla disciplina applicabile (cfr. in termini Cass. n. 3399 del 2016, cit.)

6. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione provvederà, anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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