Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5088 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5088
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17165-2019 proposto da:
J.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 10877/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositato il 29/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Brescia, J.S.M., cittadino del Gambia, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 2132/2019, depositato il 29 aprile 2019, il Tribunale rigettava il ricorso.
2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.
3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso J.S.M. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, J.S.M. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. L’istante lamenta – tra l’altro – che il Tribunale abbia escluso i presupposti per l’applicazione, nel caso di specie, della protezione sussidiaria, con particolare riferimento alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Si duole l’istante – richiamando anche la recente giurisprudenza di questa Corte – del fatto che il Tribunale abbia escluso la concessione della protezione internazionale, senza peraltro assumere informazioni sulla situazione del Paese, desunte da fonti aggiornate.
1.2. Il motivo è fondato.
1.2.1. Con riferimento alla protezione sussidiaria decreto succitato, ex art. 14, lett. c), va – per vero – osservato che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto, peraltro, ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (ex plurimis, Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 17/05/2019, n. 13449; Cass., 22/05/2019, n. 13897; Cass., 20/05/2020, n. 9230; Cass., 30/06/2020, n. 13255).
1.2.2. Nel caso concreto, dall’esame della decisione impugnata, si evince, per contro, che il Tribunale ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel Gambia, senza compiere alcun accertamento istruttorio, e senza neppure indicare le fonti del suo convincimento.
1.3. Il motivo in esame va, pertanto accolto nei limiti suindicati.
2. Ne deriva l’assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso, concernenti la protezione umanitaria.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021