Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5088 del 05/03/2018

Cassazione civile, sez. VI, 05/03/2018, (ud. 14/12/2017, dep.05/03/2018),  n. 5088

Fatto

Con decreto del 19/10/2016 la Corte d’appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 739 c.p.c. da R.F. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Trani aveva rigettato il ricorso L. n. 300 del 1970, ex art. 9, volto ad ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione dell’assegno di mantenimento versato al figlio maggiorenne R.D..

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato:

il Tribunale non ha ignorato il fatto nuovo (rispetto a quanto dedotto nel precedente procedimento) costituito dal superamento, da parte di D., dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense e dell’iscrizione all’Albo degli avvocati, ma ha ritenuto tale circostanza non sufficiente, da sola, a provare l’acquisita autonomia economica del figlio medesimo;

– non è stata fornita la prova da parte del reclamante della sussistenza di uno dei presupposti legittimanti la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, perchè l’iscrizione all’albo degli avvocati non dimostra la titolarità di un reddito nè tale elemento può essere presuntivamente dedotto dal fatto che D. lavori presso lo studio legale del fratello;

– le richieste di informative sui rapporti bancari intrattenuti da D. sono state correttamente rigettate dal Tribunale, perchè si tratta di indagine meramente esplorativa, in difetto di prova sia della titolarità del conto sia della riconducibilità di eventuali crediti allo svolgimento dell’attività forense.

Avverso questa pronuncia propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. R.F., sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso S.A.R..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, della L. n. 300 del 1970, art. 9 perchè la Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha anch’essa omesso di considerare il fatto nuovo costituito dall’avvenuto superamento da parte del figlio D. dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense e l’iscrizione all’albo degli avvocati.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 147, 148, 315bis, 316bis, 155quinquies (poi 337 septies), ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte d’appello, in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, non ha considerato che egli lavora presso lo studio del fratello e percepisce costantemente compensi per la professione svolta. La richiesta di informativa sui conti correnti e i depositi bancari di R.D. è stata illegittimamente disattesa dalla Corte d’appello perchè ritenuta esplorativa, nonostante l’appellante abbia prodotto documentazione da cui si evince che il figlio intrattiene effettivamente rapporti di conto corrente con gli Istituti indicati. Peraltro la persistenza dei presupposti giustificanti l’obbligo genitoriale di mantenimento dovrebbe essere contemperata con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei figli beneficiari.

Con il terzo e ultimo motivo è denunciata la violazione dell’art. 92 c.p.c. e art. 96 c.p.c., comma 3, perchè la Corte territoriale ha confermato la statuizione del Tribunale in ordine alle spese processuali nonostante la soccombenza reciproca e ha altresì condannato l’appellante per responsabilità aggravata.

I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Il provvedimento impugnato non è conforme al più recente orientamento di questa Corte (in particolare Cass. n. 12952 del 22/06/2016) circa l’accertamento dei presupposti dell’obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne cui il Collegio ritiene di aderire. Vero è che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l’onere della prova ben può essere assolto mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, tenendo presente che l’avanzare dell’età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l’onus probandi, giacchè “con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole” (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

Nella specie la Corte d’appello ha omesso di considerare, alla luce dei principi appena richiamati, gli elementi presuntivi offerti dal ricorrente circa l’avvenuta iscrizione all’Albo degli avvocati del figlio, nato nel (OMISSIS), e la circostanza che egli abbia continuato a frequentare lo Studio legale del fratello anche dopo aver conseguito il titolo. Ha inoltre rigettato le specifiche istanze istruttorie volte a dimostrare la percezione di un reddito da lavoro ed ad avere un peculio idoneo a garantire l’autosufficienza economica. Giova premettere, in risposta a quanto dedotto dalla controricorrente nella propria memoria, che il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova può essere denunciato per cassazione quando – come nel caso di specie – abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (da ultimo, Cass. 1570/2018).

Nella specie la Corte d’appello ha rigettato le richieste di informative circa i rapporti bancari di R.D. con motivazione apparente e formulata in termini di mera adesione a quanto statuito dal giudice di primo grado, non consentendo alla parte di essere ammessa a fornire la prova presuntiva del raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne.

Infatti, secondo il principio di diritto espresso da questa Corte nella succitata pronuncia, “La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto”.

Priva di pregio l’eccezione, formulata dalla controricorrente in memoria, di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza tacita (ex art. 329 c.p.c.) al decreto impugnato, come sarebbe desumibile dal fatto l’odierno ricorrente, nelle more del presente giudizio di legittimità, ha instaurato un nuovo identico processo riguardante le medesime parti, il medesimo oggetto e la medesima domanda. Invero, gli atti che implicano una tacita acquiescenza alla sentenza sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere (Cass. n. 21491 del 10/10/2014). Tale non può essere evidentemente considerato il comportamento della parte che abbia instaurato un nuovo procedimento, permanendo ciononostante l’interesse all’esito del presente giudizio.

L’accoglimento dei primi due mezzi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c., atteso che le spese del giudizio di merito andranno riliquidate all’esito del giudizio di rinvio.

Conclusivamente, i primi due motivi devono essere accolti, con assorbimento del terzo; il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2018

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