Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5087 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28843-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L., P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3017/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

16/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/-11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBKRTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro S.L. e P.C., che non si sono costituiti, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. Secondo la CTR l’attività di medico svolta dai contribuente non poteva essere equiparata all’attività d’impresa per la quale era stato escluso il diritto al rimborso sulla base della decisione della Commissione UE C (2015)5549 del 14.8.2015.

La ricorrente prospetta, con i tre motivi, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, 19 e 21, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665.

Il primo motivo, in particolare, con il quale si lamenta anche i contribuenti non avrebbero documentato la presentazione dell’istanza di rimborso con l’indicazione del quantum richiesto, è inammissibile, non risultando che tale questione, della quale non vi è traccia nella sentenza impugnata, sia stata proposta nel corso del giudizio di merito, non avendo l’Agenzia nemmeno allegato tale circostanza nel ricorso per cassazione.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la decisione impugnata laddove ha escluso l’equiparazione dell’attività libero professionale a quella di impresa, è fondato. Questa Corte, invero, ha avuto modo di affermare che in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi – cfr. Cass. n. 29905/2017 -.

Affermazioni di recente ribadite da Cass. n. 2208/2019, ove si è ribadito che in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento “de minimis” applicabile.

A tali principi non si è affatto uniformato il giudice di appello, il quale ha escluso, erroneamente, di potere equiparare l’attività libero professionale e quella d’impresa sulla quale si è pronunziata la Commissione UE nel senso sopra rammentato.

E’ invece infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la normativa da ultimo citata sarebbe applicabile al presente giudizio.

Ed invero, questa Corte ha già più volte rilevato che lo ius superveniens, sopra descritto, non incide in alcun modo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando detto rimborso entro i limiti delle risorse stanziate e disponibili, sì che le eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate possono avere rilievo solo in fase esecutiva, ovvero in quella eventuale di ottemperanza (cfr. Cass. n. 29906 del 2017; Cass. n. 4291 del 2018, Cass. n. 18496/2019) Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motive di ricorso, inammissibile il primo e infondato il terzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e infondato il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA