Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5087 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5087 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 22341-2016 proposto da:
MINISTERO

DELL’INTERNO,

COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, in persona dei
legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
RHAMAN N 00R;
– intimato –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 48/2016 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Con sentenza n. 48/2016 la Corte d’appello di Trieste, in parziale
accoglimento dell’impugnazione proposta da Noor Rhaman, cittadino
pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale della medesima città, ha
riconosciuto al medesimo il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14,
lett. c), d.lgs. 251/2007.
A sostegno della decisione la Corte territoriale, per quanto ancora
interessa, ha rilevato che il Pakistan, e in particolare la zona di
provenienza del richiedente (nord-ovest del Paese, al confine con
l’Afghanistan), è attualmente attraversato da una situazione di
crescente violenza generalizzata, dovuta in particolare a continue
guerriglie, violenti disordini e gravi attentati terroristici, posti in essere
sia contro militari sia contro civili. Sulla base delle molteplici fonti
informative deve pertanto ritenersi che il richiedente, ove rientrasse nel
proprio Paese, sarebbe esposto, per la sua sola presenza in quel
territorio, al rischio effettivo di subire un dannò grave come definito
dalla lett. c) dell’art. 14, d.lgs. 251/2007.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Ministero
dell’interno sulla base di due motivi. Non svolge difese Noor Rhaman.
Con il primo motivo viene lamentata l’omessa considerazione, ex art.
360, n. 5, c.p.c., di un fatto decisivo per la decisione, consistente nella
non pericolosità della zona di residenza del richiedente. In particolare,
Ric. 2016 n. 22341 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-2-

RAGIONI DELLA DECISIONE

la Corte d’appello ha fondato la propria decisione su fonti informative
non attuali o non sufficientemente attendibili, mancando di rilevare

che gli attacchi terroristici in Pakistan sono oggi limitati all’intolleranza
e alla discriminazione etnica o religiosa.
Con il secondo motivo viene lamentata la violazione, ex art. 360, n. 3,

particolare, la situazione della zona di provenienza del richiedente non
è caratterizzata da alcuna violenza indiscriminata in situazioni di
conflitto armato interno; non sussiste, comunque, alcun nesso di
causalità tra la minaccia individuale e la situazione di conflitto, non
potendosi fare riferimento alle generiche condizioni politico-militari
del Paese di provenienza.

Il primo motivo è inammissibile.
Rispetto alla sussistenza della situazione di violenza indiscriminata in
Pakistan e, in particolare, nella zona di origine del sig. Rhaman, le
censure formulate dall’Amministrazione ricorrente si limitano
esclusivamente a porre in discussione l’accertamento di merito della
Corte d’appello, giustificato da ampia e congrua motivazione e basato
su molteplici fonti informative (Ministero degli esteri, Commissione
nazionale per il diritto d’asilo, rapporti di organizzazioni non
governative, etc…), tutte richiamate nella pronuncia impugnata.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Deve rilevarsi che la Corte d’appello, nell’interpretazione dell’art. 14,
lett. c), d.lgs. cit., ha fatto corretta applicazione dei criteri enucleati
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea
(causa Elgafajii, sentenza 17/02/2009) e fatti propri da questo
Supremo Collegio (in particolare, Cass. n. 12751/2013). Non si
richiede, invero, che il richiedente fornisca la prova di essere
Ric. 2016 n. 22341 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-3-

c.p.c., dell’art. 2, lett. g), e 14, lett. c), del d.lgs. 251/2007. In

interessato in modo specifico da una minaccia grave e individuale
derivante da una situazione di conflitto armato interno o
internazionale, ove tale situazione assuma un livello tale da
concretizzare per il medesimo il rischio effettivo, in caso di rientro nel
proprio Paese e per la sua sola presenza in quel territorio, di subire un

sensi dell’art. 360bis, n. 1, c.p.c. (Cass., sez. un., n. 7155/2017).
Le ulteriori doglianze relative alla protezione umanitaria (p. 10 del
ricorso) sono del tutto inconferenti, mancando di qualsiasi riferibilità
alla pronuncia impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non
occorre provvedere in ordine alle spese processuali, non avendo la
parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 dicembre
2017.

Il Pr -sidente
(dr.ssa

i-Gitiegz ;rio
Funzior,_Ci

Paoto 7,ALA9 ,` ■; e -„

DEPOSITATO !N CANCELLERIA
Roma,

MAR, 2018
__________________________..

da Cristiano)

“danno grave”. Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è inammissibile ai

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