Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5087 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 02/03/2011), n.5087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2985/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.E.;

– intimato –

e sul ricorso 6290/2007 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3837/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2006 R.G.N. 1498/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20/1/06 la Corte d’Appello di Roma – sezione lavoro rigettò l’appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza emessa il 20/2/03 dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato con I.E. in relazione al periodo 13/6/01 – 30/9/01 ed accertata la permanenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 13/6/01, con condanna della convenuta al ripristino dello stesso ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal lavoratore sin dal 6/12/01.

La Corte di merito pervenne a tale decisione dopo aver rilevato che l’appellante società non aveva fornito la prova della sussistenza delle esigenze di carattere straordinario conseguenti ai processi di riorganizzazione e di sostituzione del personale assente per ferie nel periodo giugno-settembre, condizioni, queste, necessarie, ai sensi della contrattazione collettiva, per l’adozione del contratto a termine.

La Corte capitolina rilevò, altresì, che l’apposizione del termine doveva ritenersi illegittima anche in considerazione del fatto che il contratto in tal senso concluso era stato stipulato in epoca successiva alla data del 30/4/98, fissata da ultimo dalla contrattazione collettiva per l’adozione di tale tipologia contrattuale, per cui sussistevano tutti i presupposti per la conferma della decisione gravata, a nulla rilevando che il primo giudice fosse incorso nella violazione dell’arTi. 112 c.p.c., nel rilevare il superamento della clausola di contingentamento mai dedotto dalle parti, atteso che quest’ultima questione doveva ritenersi, comunque, superata alla luce della riscontrata sussistenza degli altri motivi di nullità sopra illustrati. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a. Poste Italiane affidando l’impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso I.E. il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale, rilevando che la Corte d’appello era incorsa in errore nel ritenere che l’accertamento del superamento della clausola di contingentamento fosse stato eseguito dal primo giudice in violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che tale questione era stata, invece, regolarmente dedotta col ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.

La società Poste Italiane spa resiste con controricorso al ricorso incidentale spiegato da I.E..

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Coi due motivi di censura, tra loro connessi e come tali trattabili congiuntamente, la società denunzia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c. n. 3) in relazione alla L. n. 230 del 1962, alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e all’art. 1362 c.c., e segg..

In particolare, la ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta necessità che l’apposizione del termine fosse sempre giustificata da una esigenza temporanea, concreta e, comunque, obiettiva, concretamente riferibile alla singola assunzione e a tal fine richiama il diverso orientamento di questa Corte suprema, espresso attraverso le decisioni n. 9245 e 9246 del 20 aprile 2006, confermate da altre successive, secondo i quale l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, prescinde dalla necessità di individuare un collegamento fra singoli contratti ed esigenze aziendali, posto che l’accertamento del nesso di causalità va condotto unicamente nell’ambito della previsione collettiva rappresentante di per sè una idonea garanzia delle esigenze dei lavoratori.

Infine, la ricorrente ha contestato la decisione impugnata anche per la parte in cui ha ritenuto indispensabile, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine al contratto, l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito nel periodo feriale e la prova rigorosa della correlazione tra l’esigenza posta a base del contratto e quella dell’assunzione del singolo lavoratore. A tal riguardo, la società postale ha richiamato l’orientamento di questa Corte per effetto del quale si è ritenuto che per la legittimità dell’assunzione a termine non era affatto richiesto che il lavoratore fosse assunto per la sostituzione di un dipendente nominativamente indicato e che venisse indicata la causa specifica della sostituzione, essendo, invece, sufficiente che l’assunzione fosse avvenuta in un periodo di tempo indicato dal contratto come quello durante il quale si godono solitamente le ferie.

Col ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento di quello principale, il lavoratore rileva che la Corte d’appello era incorsa in errore nel ritenere che l’accertamento del superamento della clausola di contingentamento fosse stato eseguito dal primo giudice in violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che tale questione era stata, invece, regolarmente dedotta col ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.

Osserva la Corte che i ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti.

Anzitutto, per quel che concerne il ricorso principale si rileva che lo stesso è fondato in conformità con l’indirizzo costantemente dettato da questa Corte in relazione ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 25 del ccnl 2001 (nel regime anteriore al D.Lgs. n. 338 del 2001).

In particolare questa Corte Suprema (v., fra le altre, Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convenuto con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi accolta dalla Corte di Appello (circa la definizione “in termini assolutamente generali” della clausola collettiva) fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14/3/2008 n. 6988).

Parimenti, poi, va accolta la censura rivolta contro la affermazione della nullità del termine in relazione alla seconda causale, riguardante la “concomitanza di assenze per ferie”.

Sul punto, premesso che “l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso” (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396), con riferimento a tale seconda causale, in particolare già Cass. 13-6-2005 n. 12632 ha affermato che “in materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati regolata dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e non dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, la mancata indicazione del nominativo del lavoratore sostituito non comporta alcuna nullità del contratto per difetto di forma nè la conseguente conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, non essendo la nullità per difetto di forma prevista dalla legge applicabile al rapporto “ad substantiam”, stante il principio di tassatività della forma vigente nel nostro ordinamento”.

Nel contempo, più in generale, si è consolidato l’indirizzo secondo cui la L. n. 56 del 1987, art. 23, “che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, (v. fra le altre Cass. SU. 2-3-2006 n. 4588, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In specie, poi, questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie simile a quella in esame (anche se con riferimento alla analoga precedente previsione collettiva ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva. In particolare la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie, ponendosi in contrasto col principio di diritto della “delega in bianco” enunciato dalle Sezioni Unite.

Altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, sempre con riferimento alla precedente analoga previsione collettiva) hanno confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Tale orientamento va confermato anche con riferimento alla nuova previsione collettiva contenuta nell’art. 25 del ccnl del 2001 (che, del resto, parimenti non prevede alcun obbligo di indicazione nel contratto individuale del nominativo del dipendente da sostituire).

La tesi interpretativa accolta nell’impugnata sentenza, infatti, si muove pur sempre nella (erronea) prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962 (v. fra le altre Cass. 12-3-2008 n. 6658).

Anche il ricorso incidentale è fondato.

Infatti, ha ragione il lavoratore a dolersi della erroneità della decisione della Corte d’appello di ritenere che il primo giudice aveva violato il precetto di cui all’art. 112 c.p.c., nel momento in cui accertava che la società non aveva dimostrato il rispetto della clausola di contingentamento.

Invero, col ricorso incidentale si fa giustamente osservare che a pagina 16 del ricorso di primo grado era stata prospettata la questione della violazione della clausola di contingentamento e che era stata sollevata la relativa contestazione, riprodotta anche in appello, in ordine alla mancata dimostrazione, da parte della società Poste italiane spa, del rispetto delle percentuali dei lavoratori da assumere sia a livello regionale che nazionale, così come previste dalla fonte collettiva; ciò è tanto vero che vengono riportate per esteso le espressioni adoperate in prime cure nell’atto introduttivo. Tra l’altro, la frase adoperata nel ricorso di primo grado è riportata pure dalla difesa delle Poste a pagina 5 del proprio controricorso, seppure al fine di screditarne il valore agli effetti della verifica della sussistenza della contestazione, tanto che la società si spinge al punto di affermare che l’osservanza della clausola di contingentamento poteva desumersi anche dalla mancanza di qualsiasi contestazione da parte delle organizzazioni sindacali, per cui è fuor di dubbio che sul punto si era formato il contraddittorio e ciò esclude che il primo giudice avesse violato il precetto di cui all’art. 112 c.p.c., incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Pertanto, ritenuto che le ragioni per le quali la apposizione del termine ai contratti in esame è stata ritenuta illegittima, sono basate su una violazione di legge che ha altresì comportato una interpretazione errata della norma collettiva “de qua”, e considerato, altresì, che è altrettanto erronea la omessa disamina della eccepita violazione della clausola di contingentamento, omissione non giustificata dall’erroneo convincimento che sul punto il primo giudice si fosse pronunziato in violazione del divieto di ultrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c., la sentenza va cassata, con rinvio del giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che pronunzierà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi li accoglie e cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che pronunzierà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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