Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5086 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5086 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 21476-2016 proposto da:
MOHSAN HASAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI
CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato SERENELLA
RUGGERI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO
GENTILI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, COMMISSIONE
TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE
INTERNAZIONALE di ROMA 2 SEZIONE di ANCONA,
PROCURATORE GENERALE;
– intimati –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 711/2016 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, emessa il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Con sentenza n. 711/2016 la Corte d’appello d’Ancona ha rigettato

l’impugnazione proposta da Hasart Mohsan, cittadttiò pahltano,
avverso l’ordinanza del Tribunale della medesima città che gli aveva
negato il diritto alla protezione internazionale e umanitaria,
respingendo il ricorso avverso il provvedimento della competente
Commissione territoriale.
Lo straniero esponeva di essere cittadino pakistano appartenente al
gruppo etnico Rajpur, di religione musulmana sunnita, e di essere stato
costretto a fuggire dal proprio Paese in seguito ad azioni persecutorie
ad opera di un gruppo islamico che gli aveva intimato, unitamente ai
colleghi di lavoro, di cessare ogni collaborazione con un progetto di
vaccinazione riconducibile al governo americano. Il Mohsan veniva
sequestrato e, una volta fuggito, si trasferiva a Lahore, dove un proprio
compagno di lavoro veniva aggredito e ucciso.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato:
— in via preliminare, l’infondatezza della doglianza relativa all’omessa
traduzione della parte motiva del provvedimento impugnato in
lingua conosciuta all’appellante, attesa la mancata deduzione dello
specifico vulnus che si è determinato rispetto all’esercizio del diritto
di difesa;

Ric. 2016 n. 21476 sez. MI – ud. 14-12-2017
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RAGIONI DELLA DECISIONE

l’assoluta genericità e contraddittorietà del racconto del richiedente,
il quale, dal canto suo, non ha offerto alcuna collaborazione
nell’accertamento dei fatti, non offrendo alcuna documentazione
idonea e mancando di giustificare le evidenti imprecisioni e
contraddizioni del suo racconto, come analiticamente individuate

omissioni sono di quantità e naturali tali da rendere del tutto
inattendibile quanto asserito dallo straniero, con la conseguenza che
non è possibile valutarlo nel contesto culturale e politico del Paese
di provenienza;
— quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, nel caso specifico del
richiedente e nella situazione oggettiva della sua zona di origine,
non possono rilevarsi elementi idonei a qualificare un rischio
effettivo che egli possa subire un danno grave in caso di rimpatrio
ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 251/2007;
— con riferimento alla protezione umanitaria, non è riscontrata,
malgrado la difficile situazione socio-politica del Pakistan, la
presenza di seri motivi di carattere umanitario;
il diritto d’asilo previsto dall’art. 10 Cost. non ha residuale spazio di
applicazione, essendo interamente regolato e attuato attraverso la
previsione dei tre istituti di protezione dello straniero.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione Hasan Mohsan, sulla
base di un unico articolato motivo. Non svolge difese
l’Amministrazione intimata.
Il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contradditoria
motivazione nonché la violazione e l’errata applicazione di norme di
diritto, deducendo: l’invalidità dell’atto della Commissione territoriale,

Ric. 2016 n. 21476 sez. M1 – ud. 14-12-2017
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dalla Commissione territoriale Tribunale. Le incoerenze e le

in quanto non tradotto nella lingua conosciuta dal ricorrente;
l’erroneità della valutazione della Corte d’appello quanto alla credibilità
del suo racconto; la violazione degli artt. 738, comma 3, 345, comma 3,
359, 184 c.p.c. perché la Corte d’appello non ha proceduto
all’assunzione della prova orale richiesta; la violazione della

richiedente; l’erroneità della valutazione della Corte d’appello circa
l’insussistenza dei requisiti della protezione sussidiaria e umanitaria;
infine, la violazione dell’art. 10, comma 3, Cost.

Il Collegio non condivide la proposta di definizione del giudizio
depositata dal Relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., relativamente
all’inammissibilità delle censure concernenti il diritto alla protezione
umanitaria.
Il ricorso è, nei limiti che si espongono, fondato.
Il primo luogo deve rilevarsi che il vizio di motivazione viene dedotto,
inammissibilmente, al di fuori del paradigma di cui all’art. 360, n. 5,
c.p.c., come novellato dal d.l. 83/2012, convertito in L. 134/2012, non
evidenziando specificatamente alcun “fatto decisivo” il cui esame
sarebbe stato omesso dalla Corte d’appello. L’insussistenza dei
presupposti del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e di
protezione sussidiaria viene congruamente giustificata e la sentenza
impugnata resiste alle censure formulate, che si risolvono nella
riproposizione di questioni attinenti al merito.
Quanto al vizio di omessa traduzione, la censura è manifestamente
infondata. Invero, in tema di protezione internazionale, la nullità del
provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale,
per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in
una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di
Ric. 2016 n. 21476 sez. M1 – ud. 14-12-2017
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Convenzione di Ginevra rispetto all’onere della prova gravante sul

esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia
non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla
protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice
deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo
le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di

La censura concernente la “mancata assunzione della prova orale” del
signor Mohsan Hasan è inammissibile in quanto affetta da assoluta
genericità.
È da accogliere, invece, la censura relativa alla protezione umanitaria,
in quanto il difetto di credibilità sul rifugio politico e la protezione
sussidiaria non esclude l’obbligo di fornire una motivazione non
meramente apparente a tale domanda. Nella specie il rigetto della
domanda relativa alla protezione umanitaria (art. 5, comma 6, d.lgs.
286/98) è giustificato soltanto dalla reiezione delle altre due domande,
senza alcuna indagine sulle diverse condizioni poste a base del
peculiare titolo di soggiorno temporaneo da rilasciarsi quando
ricorrano gravi violazioni dei diritti umani ancorché non sufficienti ad
integrare né i requisiti per il rifugio politico né per la protezione
sussidiaria (Cass. n. 26566/2013, 15466/2014), che il giudice, anche
ove genericamente dedotti, deve accertare, con riferimento al luogo o
ai luoghi del Paese di origine del cittadino straniero.
La reiezione di tale domanda non può, infatti, essere il frutto di un
automatismo conseguente al rigetto delle due principali, statuizione che
non elide né le allegazioni relative alla situazione di violazione grave dei
diritti umani oggettivamente desumibile dalla narrazione delle vicende
umane del richiedente, così come risultante dal provvedimento
impugnato, né impedisce di accertarne la fondatezza mediante il potere

Ric. 2016 n. 21476 sez. M1 – ud. 14-12-2017
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difesa (Cass. n. 7385 del 22/03/2017, Rv. 643652 – 01).

dovere-istruttorio spettante al giudice in tali controversie (art. 27,
comma 1 bis, d.lgs. 25/2008).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al profilo
concernente l’accertamento del diritto al rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98. La

d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche
alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la
sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 dicembre
2017.

Il Presidente
(dr.ss

11Funziongrin

gda Cristiano)

ii ■ Prio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

ES MAR, 2010

sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte

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