Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5086 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. III, 02/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5016/2009 proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI

PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati MICCINESI Marco,

MENCHINI SERGIO, SCARPELLI LORENZO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

SELVA BASSA SPORTING CLUB SCARL (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

SELVA BASSA SPORTINO CLUB SCARL (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore e legale rappresentante V.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio

dell’avvocato ANGELINI MASSIMO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BONAFEDE EUGENIO, BUIANI ERMANNO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale subordinato;

– ricorrente incidentale –

contro

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO N. 180, presso lo studio dell’avvocato

FIORILLI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MENCHINI

SERGIO, MICCINESI MARCO, SCARPELLI LORENZO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1160/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 03/07/2008, depositata il

22/07/2008; R.G.N. 2985/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato LORENZO SCARPELLI;

udito l’Avvocato ERMANNO BUIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorse

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. B.C., che, all’età di quindici anni, aveva riportato gravissimi danni in esito ad un tuffo in una piscina, nella parte in cui l’acqua era alta novanta cm, conveniva in giudizio la società (Selva Bassa Sporting club soc. coop. r.l.) che gestiva la piscina, chiedendo il risarcimento ex art. 2050 c.c., e, in subordine, ex art. 2043 c.c..

Nel contraddittorio con la società e della Lloyd Adriatico Spa, chiamata in giudizio dalla società in manleva, il Tribunale, esclusa la responsabilità ex art. 2050 c.c., accoglieva la domanda ex art. 2043 c.c., riconoscendo il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%, e un risarcimento pari a circa Euro 1.100.000,00, oltre accessori; dichiarando l’assicurazione tenuta a tenere indenne l’assicurata nei limiti del massimale.

2. L’appello proposto dalla società, nel contraddittorio anche con l’assicurazione che aveva chiesto l’estromissione dal giudizio avendo transatto la lite con la società, veniva deciso (sentenza 22 luglio 2008) con il rigetto della domanda della B. e la dichiarazione di assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla società nei confronti dell’assicurazione.

3. Avverso la suddetta sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, corredati da quesiti.

Ha resistito la società, proponendo ricorso incidentale subordinato, cui ha resistito con controricorso la B.. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

4. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) l’esclusione della responsabilità, ex art. 2050 c.c., della società che gestiva la piscina, affermata dal primo giudice, è coperta da giudicato interno;

b) è contraddittoria la sentenza di primo grado in cui riconosce l’insidia o trabocchetto e la corresponsabilità della parte lesa, oltre a non essere pertinente il richiamo all’insidia o trabocchetto, riferibile alla responsabilità della PA;

c) il nesso eziologico tra evento lesivo e colpa del gestore della piscina è escluso dalle modalità del sinistro: l’essersi la ragazza tuffata dal bordo dove l’acqua era bassa; la non allegazione, e la non emersione, di anomalie su colorazione e trasparenza dell’acqua;

la ordinaria frequentazione e la conoscenza della piscina, dove nello steso giorno aveva giocato con la sorella nella parte bassa;

d) la mancanza di cartello segnaletico dell’altezza dell’acqua e del divieto di tuffarsi (cartelli, peraltro non obbligatori) non ha rilevanza causale, attese le modalità del tuffo, a capofitto (secondo c.t.u.), le condizioni soggettive della vittima (esperta nuotatrice e frequentatrice piscina) e il principio di autoresponsabilità valevole per i frequentatori (senza che possa rilevare l’età, non potendosi dire immatura a 15 anni.;

e) non risulta provato che la vittima avesse eseguito prima altri tuffi del genere senza che il bagnino la ammonisse, nè che il tuffo dai bordi fosse normalmente tollerate dai bagnini, stanti le risultanze opposte delle testimonianze;

f) l’evento è attribuibile solo all’azzardo della vittima.

5. Il motivi di ricorso primo, secondo, sesto settimo e ottavo sono inammissibili, risolvendosi in enunciazioni di carattere generale e astratto, prive di specifiche indicazioni in relazione alla fattispecie concreta; inidonee a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie; nè potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. s.u. n. 6420 del 2008).

6. Con il nono motivo la ricorrente sostiene prospettando la violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 – che la corte di merito ha errato nell’omettere di qualificare diversamente la domanda, avanzata delle parti ai sensi dell’art. 2043 c.c., potendosi riconoscer in capo al giudice un potere-dovere d’ufficio, sia pure sulla base degli elementi di fatto dedotti in giudizio, così che avrebbe potuto e dovuto riconoscere la configurabilità di una responsabilità della società convenuta a titolo contrattuale o extracontrattuale ex art. 2051 c.c..

Il motivo va rigettato. L’impossibilità di configurare la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa diversa qualificazione della domanda proposta in giudizio, discende linearmente dall’ambito e dai limiti del potere di qualificazione del giudice di merito, oltre che dalla ratio perseguita dall’art. 112 c.p.c..

Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile dal tenore letterale degli atti, dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, proprio con il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata (Cass. n. 15802 del 2005). D’altra parte, la possibilità di far valere la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la pronuncia su una domanda non proposta o per omesso esame di una domanda proposta, è proprio a presidio del principio dispositivo che fonda il processo civile.

7. I motivi terzo, quarto e quinto, possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione e vanno accolti.

La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non obbligatoria la segnaletica di pericolo nella piscina e, comunque, ha escluso qualunque rilevanza causale di tale mancanza (art. 2043 c.c., comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), attribuendo la totale responsabilità dell’evento lesivo solo all’azzardo della vittima, senza motivare sufficientemente in ordine al punto esatto del tuffo (quarto) e alla maturità della quindicenne (quinto).

7.1. Effettivamente, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che la mancanza di una normativa specifica, che imponesse al gestore della piscina la collocazione di cartelli (indicatori della diversa profondità e del divieto di tuffi dove l’acqua era bassa), escludesse la configurabilità di un comportamento colposo in capo al gestore.

Infatti, l’apposizione di mezzi idonei a segnalare la profondità della – cascina e di un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, risponde alle comuni regole diprudenza, specificate nei confronti del gestore della piscina, volte ad impedire il superamento dei limiti del rischio connaturato allo svolgimento dell’attività sportiva.

Nessun rilievo può avere, quindi, la mancata elencazione di tali obblighi in norme primarie o secondarie, o in norme elaborate dagli organismi sportivi di riferimento. La loro eventuale esistenza non farebbe altro che codificare generali norme di prudenza rispetto a chi, per la natura dell’attività svolta, è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti nell’organizzazione della propria attività economica.

7.2. Inoltre, il giudice da un lato, non ha, erroneamente, attribuite alcuna valenza causale a tale omissione rispetto all’evento, dall’altro non ha motivato adeguatamente la ritenuta totale riconducibilità dell’evento alla vittima.

Invero, alla luce del consolidato criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, non può negarsi che non è inverosimile l’ipotesi che, in presenza di idonei segnali di pericolo, il comportamento dell’uomo medio, e, tanto più quello di un’adolescente, avrebbe potuto essere più accorto sino ad arrivare ad escludere il compimento del comportamento vietato.

Inoltre, la decisione censurata difetta di completa e adeguata motivazione laddove attribuisce l’evento al solo comportamento azzardato della vittima, senza spiegare se il tuffo è avvenuto dal lato corto o lungo della piscina. Dato di non poco rilievo, se si considera che dal primo l’acqua della piscina era senz’altro bassa, mentre dal secondo la profondità dell’acqua non era omogenea, con conseguenti ripercussioni sulla valutazione del comportamento colposo della vittima e della mancata presenza di segnali. Pure incompleta risulta la motivazione, laddove attribuisce valore assoluto alla perfetta conoscenza della piscina da parte delle vittima e alla sua esperienza come nuotatrice, sostenendo, quanto al profilo di maturità psicologica della vittima, che “non si può dire che l’età della ragazza fosse immatura al punto tale da non consentirle di comprendere l’azzardo”, laddove propria la giovanissima età avrebbe consigliato, secondo l’id quod plerumque accidit, una maggiore prudenza nella valutazione.

8. La società ha proposto ricorso incidentale subordinato, prospettando la violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, rispetto alle critiche svolte in appello relative alla dinamica del fatto e alla ritenuta, assenza della segnaletica ai bordi della piscina.

Sulla base del principio pacifico, secondo cui “La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso.

Essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione. Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni” (da ultimo rg. 4541 del 2009, ud. 24 gennaio 2011), il ricorso sarebbe stato inammissibile dando rilievo alla prospettazione della parte, che lamenta formalmente un’omessa pronuncia. Ma, il collegio ritiene che, al di là della formale prospettazione, la ricorrente lamenti, come emerge meglio dal quesito, un vizio di motivazione della sentenza laddove non avrebbe dato conto delle eccezioni critiche svolte in appello alla sentenza di primo grado, in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto e alla assenza della segnaletica ai bordi della piscina. Trattandosi, allora, di censura su mancato accoglimento di eccezioni, il ricorso è ammissibile, ma va rigettato.

Infatti, la Corte ha adeguatamente motivato, con coerenza, sia rispetto alla dinamica, dando conto del tuffo e delle modalità sulla base della consulenza (anche se, come si è visto, non ha specificato da quale punto della piscina), sia rispetto all’assenza della segnaletica.

9. In conclusione, il giudice di rinvio deciderà in conformità del seguente principio di diritto: “Ai fini dell’individuazione della responsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell’acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, qualora tale condotta risulti omessa, come nella specie, andrà valutata l’incidenza causale di tale omissione rispetto all’evento, non apparendo inverosimile – alla luce del criterio della cosiddetta causalità adeguata – che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell’uomo medio, e, tanto più su quello di un’adolescente. Inoltre, ai fini di stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileverà se il tuffo è avvenuto dal lato corto della piscina, dove l’acqua era senz’altro bassa, o dal lato lungo, dove la profondità non era omogenea, nonchè la valutazione della giovane età della vittima rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile”.

Lo stesso giudice liquiderà le spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie i motivi terzo, quarto e quinto, dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, sesto; settimo e ottavo, nonchè rigetta il nono motivo del ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze, in diversa, composizione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA