Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5085 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16984-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO RAVAZZOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZ VICENZA,

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA presso la CORTE di CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto R.G. 205/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Venezia, A.G., cittadino della Nigeria, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 3700/2019, depositato il 2 maggio 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesima specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso A.G. nei confronti del Ministero, affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, A.G. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. L’istante lamenta che il Tribunale non abbia concesso al medesimo la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della situazione sociopolitica del Paese di origine. Il giudice di prima istanza si sarebbe, invero, limitato a porre, a fondamento della propria decisione, soltanto un rapporto EASO, senza operare un approfondito esame di tutte le fonti indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (UNHCR e Ministero degli affari esteri).

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. In relazione alla protezione sussidiaria decreto succitato, ex art. 14, lett. c), invero, il Tribunale ha accertato – con ricorso a due rapporti EASO, rispettivamente, del 2018 e del 2019, citati nel provvedimento – che nella zona di origine dell’istante (Edo State) non sussiste una situazione di violenza indiscriminata, derivante da un conflitto interno o internazionale. In particolare, da tali fonti è emerso che la regione di provenienza del richiedente è tra quelle nelle quali “la violenza indiscriminata è ad un livello talmente basso che in generale non vi è un rischio per i civili di essere esposti ad episodi di violenza”. Orbene, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato solo)con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 12/12/2018, n. 32064; Cass., 21/11/2018, n. 30105; Cass., 15/07/2020, n. 15047).

2.2.2. Nel caso di specie, non è, pertanto, in alcun modo censurabile tanto meno sub specie del vizio di violazione di legge – la decisione del Tribunale fondata sulle predette fonti internazionali aggiornate, citate nel provvedimento impugnato, e la cui scelta compete al giudice di merito.

2.2.3. Peraltro, l’istante non ha neppure dedotto che in altre fonti vi fossero notizie in contrasto con quelle desumibili dalle fonti internazionali poste a fondamento della pronuncia impugnata, essendo la censura – che si limita a riproporre temi già sottoposti al giudice a quo – del tutto generica su punto.

Orbene, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudicante e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass., 21/10/2019, n. 26728).

2.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.

3. Con il secondo motivo di ricorso, A.G. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.

3.1. S duole l’istante che il giudice di merito non abbia inteso concedere al medesimo neppure la misura in esame, sebbene ricorressero, nella specie, i relativi presupposti applicativi.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. In relazione alla misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – temporalmente applicabile, nel testo precedente il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461) – va rilevato che il giudice territoriale ne ha motivato il diniego, in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende (di carattere esclusivamente economico) che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale. Del resto il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455).

3.2.2. Nè l’istante – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di merito, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità, neppure con riferimento all’inserimento nella realtà socio-politica italiana, al di là dell’elemento ritenuto, motivatamente, irrilevante dal Tribunale – della frequenza di corsi di lingua italiana.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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