Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5085 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. III, 02/03/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 02/03/2011), n.5085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1668/2006 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato INGRASCI’ Giovanni, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., D.S.B.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 725/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 20/04/2005, depositata il

09/07/2005; R.G.N. 3601/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza non definitiva del 22 luglio 2000 il Tribunale di Catania – adito in riassunzione, da S.G. (in proprio e quale madre del figlio minore Sc.Gi.) onde ottenere dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato e dai ferrovieri S.A. e P.R. la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente avvenuto all’interno della stazione di (OMISSIS) da s.g. (marito della istante e genitore del minore), che a seguito dei subiti trauma cranico e ferita allo zigomo sinistro dopo quattro mesi era deceduto – ne accoglieva la domanda condannando tutti i convenuti in solido al risarcimento integrale dei danni.

La sentenza affermava la esclusiva responsabilità dei ferrovieri convenuti S. e P. ed escludeva il concorso di colpa della vittima, rilevando che si era formato il giudicalo sul diritto dell’attrice al risarcimento del danno per effetto della definitiva sentenza penale di condanna e dichiarando che, pur non essendo opponibile s.p.a. Ferrovie dello Stato la sentenza penale e le prove testimoniali raccolte in quella sede, era da escludere il concorso di colpa della vittima.

Per l’effetto, liquidava agli attori la somma di L. 300 milioni a titolo di danno morale jure proprio, oltre interessi e rivalutazione fino al passaggio in giudicato della sentenza e rinviava al prosieguo per la quantificazione delle altre voci di danni.

Contro la sentenza non definitiva proponevano gravame tutte le parti convenute e la Corte di appello di Catania con sentenza del 9 luglio 2005 riduceva la condanna dei convenuti in considerazione del fatto che gli stessi attori avevano già ottenuto nel 1991 la provvisionale di L. 40 milioni, loro riconosciuta dal Tribunale penale, confermando nel resto.

Avverso siffatta decisione propone ricorso la Rete ferroviaria italiana s.p.a., affidandosi a sei motivi, di cui il primo articolato in due profili.

Resistono con controricorso S.G. e S. G., nel frattempo divenuto maggiorenne, i quali hanno anche depositato memoria.

Il Collegio ritenuto che nella specie si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario e il ricorso non risultava notificato ad S.A. e P.R. disponeva con ordinanza emessa all’udienza del 25 marzo 2010, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi S.A. e P. R. nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima.

L’incombente non risulta verificato, come pure hanno posto in rilievo nella memoria i ricorrenti.

Peraltro, dall’elenco degli atti successivi al ricorso, effettivamente non si rinviene che sia stata data esecuzione all’ordinanza del 25 marzo 2010, con cui si ordinava la integrazione del contraddittorio a cura della Rete ferroviaria italiana.

Al Collegio non resta che prendere atto di ciò, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 7.200/00, di cui Euro 200, per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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