Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5084 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 16835-2019 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIMONE DE SAINT
BON 89, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TERRA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO MEGNA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTURA – UTG di ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8369/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
con sentenza n. 8369/2019, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha accolto il ricorso proposto da R.S. avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma, depositata il 29/03/2017.
Rilevato che:
per mero errore materiale, nel dispositivo della succitata sentenza n. 8369/2019, l’attribuzione delle spese di causa al difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., è stata effettuata solo in relazione alle spese del giudizio di merito, e non anche di quelle del giudizio di legittimità, sebbene la richiesta del difensore concernesse anche queste ultime.
Diritto
RITENUTO
che:
per le ragioni esposte, l’istanza di correzione debba essere accolta.
PQM
Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza di questa Corte n. 8369/2019, disponendo che nel dispositivo di detta ordinanza, laddove è scritto “Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge”, deve leggersi ed intendersi: “Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario”.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021