Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5083 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. I, 25/02/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 25/02/2020), n.5083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 6981-2019 r.g. proposto da:

N.M., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giovanni Enrico

Arcieri, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Merulana n.

272, presso lo studio dell’Avvocato Maria Feoli.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di Roma;

– intimata –

contro

M.RO INTERNO difeso ex lege;

– resistente con atto di costituz. –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, depositato in

data 22.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l’opposizione presentata da N.M., cittadino del Pakistan, avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Roma in data 15.10.2018.

Il giudice di pace ha osservato che l’odierno ricorrente aveva fatto ingresso in Italia in modo irregolare in data 3.4.2017 tramite la frontiera di Gorizia e che non sussistevano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; ha anche ricordato che il richiedente aveva presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, domanda che era stata respinta dalla commissione territoriale ed il diniego era stato impugnato con ricorso innanzi al Tribunale di Roma.

2. Il provvedimento, pubblicato il 22.1.2019, è stato impugnato da N.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– secondo a giurisprudenza espressa da questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicchè, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all’Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest’ultima abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13/05/2019; cfr. anche N. 28852 del 2095);

– Il ricorso presentato da ricorrente è stato notificato al Prefetto di Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Roma presso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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