Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5083 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 01/02/2010, dep. 03/03/2010), n.5083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25563-2005 proposto da:

F.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI LILIO 65, presso lo studio dell’avvocato MOZZI

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato TEDESCO ANTONIO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MENETTI ELENA, TORRELLA EZIO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione 2^ Civile, emessa il 11/02/2005, depositata il 03/03/2005;

R.G.N. 645/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Concetta Maria Rita TROVATO per delega avv. Ezio

TORRELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 30 gennaio – 8 febbraio 2003 il Tribunale di Bologna dichiarava cessato al (OMISSIS) il contratto di locazione intercorso tra R.P. e F.P. ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale del conduttore F., accertava il canone equo determinandolo in Euro 89,26 alla data del (OMISSIS) e ordinava al locatore R. la restituzione dell’indebito percepito nella misura di Euro 17.595,51.

Con sentenza in data 11 febbraio – 3 marzo 2005 la Corte d’Appello di Bologna determinava in Euro 19.384,48 l’importo totale di quanto dovuto in restituzione dal R. condannandolo al pagamento del residuo rispetto a quanto già versato in esecuzione della sentenza del Tribunale; dichiarava il contratto de quo cessato al (OMISSIS); condannava il R. a rifondere al F. le spese di primo grado e 2/3 di quelle del giudizio d’appello.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la decorrenza del rapporto doveva essere stabilita secondo quanto indicato nell’atto scritto; l’avvenuta intimazione di sfratto per morosità presupponeva l’esistenza del rapporto locativo; la domanda di restituzione di tutti i canoni non era configurabile come nuova; le spese andavano liquidate secondo soccombenza.

Avverso la suddetta sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il R. ha resistito con controricorso. Successivamente, essendo costui deceduto, si sono costituiti i suoi eredi G. L. e T.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2722 c.c. e art. 157 c.p.c., nonchè contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assume che erroneamente la Corte territoriale ha rilevato d’ufficio il divieto di prova per testimoni avente ad oggetto un patto contrario ad atto scritto.

La censura si rivela inammissibile per due ordini di motivi. In primo luogo per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Dalla scarna esposizione dei fatti di causa e dalle argomentazioni poste a sostegno della censura non si ricava la diversa soluzione che il suo accoglimento indurrebbe e l’utilità processuale che il ricorrente ne trarrebbe.

In secondo luogo, come correttamente eccepito dal resistente, la sentenza impugnata ha sostanzialmente accolto le domande del F. per cui, anche sotto tale profilo, viene meno il suo interesse processuale all’annullamento della medesima.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 2. Assume che dalla notifica dell’intimazione di sfratto per morosità nel periodo di vigenza della sospensione legale dell’esecuzione della precedente convalida di sfratto per finita locazione è derivato il riconoscimento implicito dell’esistenza di un rapporto di locazione in corso, il cui inizio del primo quadriennio è identificarsi nella data del 1 gennaio 2001. Aggiunge che, non essendovi stata alcuna disdetta motivata ovvero diniego di rinnovo, alla prima scadenza del (OMISSIS), conseguente al tacito rinnovo del contratto scaduto in data (OMISSIS) intervenuto durante la vigenza della L. n. 431 del 1998, art. 2 la locazione, conservata ope legis dal conduttore, è proseguita de iure fino al termine dell’ulteriore durata quadriennale.

Anche questa censura risulta inammissibile per due ragioni. Ancora una volta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il F. non dimostra di avere sollevato la questione avanti ai giudici di merito (nella sentenza impugnata non ne è fatta menzione e il resistente ha eccepito la novità della domanda).

Sotto altro profilo, da per scontata una ricostruzione fattuale che non risulta dalla sentenza impugnata e che non può essere verificata senza accertamenti a valutazioni fattuali.

Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio di spese per la parte soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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