Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5083 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNARDI Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30065/2006 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI

11 presso lo studio dell’avvocato SALVINI Livia, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la decisione n. 7031/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 08/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRANDA GIANCARLA per delega Avv.

SALVINI LIVIA, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CASELLI GIANFRANCO, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

1. Con sentenza n. 7331/05, depositata l’8.8.05, la Commissione Tributaria Centrale respingeva il ricorso proposto da C. F. e accoglieva parzialmente il ricorso dell’Ufficio II.DD. Di Venezia avverso la sentenza n. 160/02/86, emessa, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la quale – confermando parzialmente l’avviso di accertamento notificato al contribuente – era stato rideterminato il reddito di partecipazione del C. nella società Sbrissa di Memo Rino & C. s.n.c. (fino al 1977), trasformata, poi, (dal 1978) in Sbrissa di Memo Rino & C. s.a.s., per gli anni di imposta dal 1976 al 1980..

2. La Commissione Tributaria Centrale riteneva, invero, di estendere il giudicato, formatosi nel giudizio intercorso tra gli altri soci e la predetta società – in relazione agli avvisi di accertamento loro notificati per lo stesso periodo di imposta – anche al C., e riteneva, per altro verso, legittimi gli avvisi di accertamento notificati al contribuente, essendosi il medesimo avvalso della dichiarazione integrativa di condono, ai sensi della L. n. 516 del 1982.

3. Per la cassazione della sentenza n. 7031/05 ha proposto ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, C.F. articolando tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

1. Riveste carattere pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi di ricorso articolati dal C., il rilievo della sussistenza, nella fattispecie in esame, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti i soggetti interessati alla vicenda processuale, non rilevata dai giudici di merito, ed evidenziata, nel presente giudizio di legittimità, anche dal ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

1.1. Va osservato, invero, che l’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto di estendere al C. la decisione n. 5211/99 – sfavorevole ai contribuenti – emessa nel diverso processo intercorso tra la società Sbrissa s.a.s. ed alcuni soci, benchè a tale giudizio non avesse partecipato l’odierno ricorrente.

La decisione in parola era stata emessa a seguito di impugnazione, da parte della suindicata società e di alcuni soci, degli avvisi di accertamento ai fini IRPEF ed ILOR, relativi alla rettifica dei redditi societari e, di conseguenza, di quelli di partecipazione imputabili a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986. art. 5.

1.2. A sua volta, il C. – socio al 50% nella Sbrissa s.n.c. ed accomandante al 5% nella Sbrissa s.a.s. – impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia i cinque avvisi di accertamento notificatigli per gli anni di imposta dal 1976 al 1980, con i quali l’Ufficio Imposte Dirette di Venezia, ai fini IRPEF, aveva rettificato, in aumento, la dichiarazione del contribuente, come conseguenza dell’accertamento effettuato, per le stesse annualità di imposta, sul reddito della società Sbrissa, di cui il C. era socio.

Tale accertamento, notificato alla società, aveva costituito, peraltro, oggetto del suddetto giudizio, conclusosi con la decisione n. 5211/99, la cui motivazione – in parte testualmente riprodotta – era stata estesa al C. nella sentenza n. 7031/05, oggetto di esame in questa sede.

2. Premesso quanto precede, è di chiara evidenza – ad avviso della Corte – che tra la decisione n. 5211/99, concernente l’accertamento del reddito della società, e quella n. 7031/05, concernente il reddito da partecipazione societaria imputabile al socio, sussista un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica e di consequenzialità necessaria; situazione che nel procedimento tributario, secondo l’insegnamento di questa Corte, può dare luogo a più fattispecie distinte, diversamente risolvibili in diritto.

2.1. Ed invero, nell’ipotesi in cui due controversie, tra le quali sussista un rapporto di pregiudizialità nel senso suindicato, vengano demandate all’esame contestuale del medesimo organo giudicante, la motivazione adottata nella causa condizionata può essere redatta per relationem, con rinvio a quella contenuta nella sentenza – assunta simultaneamente – emessa nella causa condizionante. E’, tuttavia, necessario che la motivazione della sentenza in rapporto di dipendenza logico-giuridica dall’altra decisione non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, essendo, per contro, necessario che ne vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi vengano sottoposti ad autonoma valutazione critica; per modo che la causa sub iudice risulti corredata – sia pure mediante l’innesto motivazionale operato – di una motivazione autosufficiente, in ossequio al disposto dell’art. 111 Cost., comma 6 (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 14814/08).

Orbene, la violazione di tale obbligo di motivazione specifica ed autonoma si traduce in un vizio della sentenza di appello, che ne comporta la cassazione con rinvio al giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

2.2. Può verificarsi, peraltro, il caso in cui la motivazione per relationem sia adottata dal giudice tributario per dissimulare un vizio procedurale più grave. Il che accade laddove venga richiamata una decisione che avrebbe dovuto essere pronunciata in un processo unico, poichè avente ad oggetto un’ipotesi di litisconsorzio necessario, o quando il secondo processo avrebbe dovuto essere sospeso, per la ricorrenza di un’ipotesi di pregiudiziale obbligatoria, in attesa della decisione del processo con-nesso. In questo caso, la motivazione per relationem è da ritenersi nulla in radice – senza alcuna possibilità, quindi, di farvi ricorso – poichè utilizzata al solo scopo di porre artificiosamente rimedio all’antecedente violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 o dell’art. 295 c.p.c. (Cass. S.U. 14814/08).

La sentenza andrà, pertanto, anche in siffatta ipotesi, cassata con rinvio al giudice di appello, ai sensi dell’art. 383 c.p.c..

2,3. Si può, infine, verificare la situazione in cui, non soltanto la causa pregiudiziale, ma anche quella sub indice abbiano ad oggetto una situazione di litisconsorzio necessario.

In tale ipotesi, se la sentenza emessa nella causa pregiudiziale sia passata in cosa giudicata, il giudice di appello della causa dipendente – instaurata da un litisconsorte pretermesso nel precedente giudizio – non potrà che considerare la decisione già emessa tra le altre parti come un mero precedente, procedendo ad autonoma valutazione critica dei fatti in essa accertati, essendo tale decisione non opponibile (per i limiti soggettivi dei giudicato, ex art. 2909 c.c.) al ricorrente nel giudizio sottoposto al suo esame (Cass. 11459/09). Il giudice di appello non potrà, per vero, neppure rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio, stante l’efficacia preclusiva del giudicato nei confronti degli altri litisconsorti.

Qualora, invece, la sentenza emessa nella causa pregiudiziale, e richiamata dalla decisione di appello emessa nella causa dipendente, non sia ancora passata in giudicato, e – nondimeno – la causa sub iudice venga definita con motivazione per relationem, che richiami pedissequamente la sentenza precedente, si verificherà un’ipotesi di nullità assoluta del giudizio svoltosi a contraddittorio non integro, che comporterà, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c., il rinvio della causa al giudice di primo grado. Quest’ultimo dovrà procedere, invero, all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ovvero alla riunione dei procedimenti instaurati separatamente, e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

3. Quest’ultima è, appunto, l’ipotesi ricorrente nel caso concreto, in cui il C. ha impugnato gli avvisi di accertamento in rettifica notificatigli, ai fini IRPEF, in conseguenza dell’accertamento effettuato, per le stesse annualità di imposta, sul reddito della società Sbrissa, di cui il medesimo era socio.

3.1. Orbene, osserva, al riguardo, la Corte che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5), comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti (società e tutti i soci) ai quali il suddetto accertamento si riferisce.

Ed invero, qualora sia proposto ricorso tributario anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, la controversia – salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali – non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato. Per il che, il giudice investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati deve procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. S.U. 14815/08, Cass. 2907/10).

3.2. Da quanto suesposto consegue, con riferimento al caso di specie, che la Commissione Tributaria Regionale non si sarebbe dovuta limitare a motivare per relationem la decisione emessa nei confronti del C., riproducendo pedissequamente parte della motivazione della sentenza concernente la società e gli altri soci. E ciò in quanto anche il giudizio sottoposto al suo esame, al pari di quello pregiudiziale, aveva ad oggetto unna situazione connotata dal litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti nella, vicenda.

Il giudice di appello avrebbe dovuto, per vero, rimettere la causa alla Commissione Tributaria Provinciale per l’integrazione del contraddittorio con gli altri soci e con la società, ai sensi dell’art. 354 c.p., ovvero procedere alla riunione dei giudizi separatamente incardinati, sì da assicurare l’unità del processo tra tutti i soggetti interessati. Tanto più che non risulta comprovato neppure nel presente giudizio di legittimità – ne dà atto anche il ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. – l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza emessa nella vertenza concernente la società e gli altri soci, nè risulta se siano stati coinvolti in tale giudizio tutti i soci della società Sbrissa s.a.s..

4. Ebbene, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., o a riunire i processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, impone, nel giudizio di cassazione, l’annullamento – anche d’ufficio – delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass. 8825/07, 5063/10).

5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, e con compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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