Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5082 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. I, 25/02/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 25/02/2020), n.5082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 32783/2018 r.g. proposto da:

S.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Antonia Di Maggio, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Roma, alla via Machiavelli n. 50.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore.

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI ROMA del 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. S.M., cittadino tunisino, venne coattivamente condotto in Italia, tramite la frontiera di Fiumicino, il (OMISSIS), a seguito di mandato di arresto Europeo, e detenuto presso la casa circondariale di Rebibbia fino al (OMISSIS), allorquando, contestualmente al fine pena, fu portato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma dove gli fu notificato un decreto di espulsione perchè “illegalmente presente sul territorio nazionale” e non ricorrendo i presupposti affinchè allo stesso potesse essere rilasciato “un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo”.

1.1. L’opposizione avverso questo, decreto tempestivamente proposta dal S., è stata respinta dal Giudice di Pace di Roma, con provvedimento del 16 aprile 2018, nel quale si legge, tra l’altro, per quanto qui ancora di interesse, che: i) “il provvedimento impugnato reca una motivazione adeguata, nella quale si evidenziano con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne costituiscono il fondamento: infatti il decreto di espulsione risulta motivato in riferimento alla mancata regolarità della posizione di soggiorno dello straniero”; 17) “lo straniero è risultato privo di permesso di soggiorno, cosi come correttamente contestato e motivato dalla Prefettura di Roma, a nulla rilevando l’erronea indicazione della norma violata, posto che il Prefetto ha esaustivamente indicato il fatto che si contesta allo straniero, il quale, in ottemperanza a un ordine di custodia cautelare emesso in Italia in data 25/5/2012, veniva estradato in Italia; d’altronde lo straniero non risulta neppure in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato da un Paese dell’UE, posto che dalla copia del permesso di soggiorno rilasciato dal Belgio, lo stesso permesso risulta scaduto in data 6/4/2014”.

2. Contro questa decisione S.M. ha proposto ricorso per

cassazione, affidandosi a tre motivi. La Prefettura di Roma è rimasta solo intimata.

2.1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4”. Muovendosi dall’assunto che innanzi al giudice di pace era stato sostenuto che la motivazione, in fatto, del decreto di espulsione non rientrasse in alcuna delle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e comunque non in quella ivi sancita dalla lett. b), si assume che la motivazione resa da quel giudice nel provvedimento oggi impugnato si “palesa illogica ed apparente” perchè: i) “confonde il presupposto in presenza del quale può essere emesso un decreto di espulsione con la motivazione del singolo decreto”; ii) “da un lato, il Prefetto non ha contestato, come emerge dalla lettura del decreto impugnato, l’essere stato (il ricorrente) privo di permesso di soggiorno, e, pertanto, tale affermazione è apodittica e costituisce motivazione apparente; dall’altro, è illogico ritenere che l’indicazione della normativa violata – specificamente individuata quale presupposto espulsivo – sia irrilevante visto che tale individuazione (in fatto ed in diritto) costituisce elemento essenziale (il fulcro) dell’atto, amministrativo, emesso dalla Prefettura”; iii) non affronta il quesito riguardante l’inesistenza del fatto contestato allo straniero – “il quale, in ottemperanza a un ordine di custodia cautelare emesso in Italia in data 25/5/2012, veniva estradato in Italia” – tra le ipotesi specificamente rinvenibili nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13; iv) è “palesemente illogico ritenere che l’essere stato estradato in Italia possa dimostrare, costituire prova, dell’esser privo del permesso di soggiorno: è lampante come l’una vicenda non si leghi, in alcun modo, all’altra, trovandosi su piani del tutto distinti e separati. A tacer del fatto che la detenzione all’estero rileverebbe quale giustificato motivo nel ritardo della domanda di rinnovo”;

II) “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13”. Si deduce che “le ragioni del decreto di espulsione, emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 possono essere solo ed esclusivamente quelle ivi previste: la condizione, di fatto, del destinatario dell’atto, deve necessariamente essere ricondotta ad una delle figure, tipiche, legali, previste dal legislatore. Ciò che non è nel caso di specie, ove il Prefetto ha descritto una vicenda (motivazione) che non integra nè è riconducibile ad alcuna delle figure normativamente previste. Allo stesso modo, il Giudice, nel tentativo di ricondurre ad una delle fattispecie legali la situazione, di fatto, del ricorrente – in ciò, modificando la motivazione del decreto prefettizio – ha, da un lato, violato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 poichè ha ritenuto che l’indicazione del presupposto di qualunque ipotesi di espulsione potesse costituire valida motivazione (…1; dall’altro, ha sostituito la motivazione del Prefetto (..) introducendo una affermazione che non si rinviene nel decreto impugnato e che, quindi, rappresenta una palese modifica della ragione posta a fondamento dell’espulsione”;

III) “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b)”. Si afferma che “anche ove si volesse ritenere che l’essere stato coattivamente condotto in Italia, in carcere, e che, all’atto della rimessione in libertà, il soggetto possa essere destinatario – automaticamente – di un decreto di espulsione (amministrativo), quel che è certo è che tale eventualità non rientra nella casistica specificamente indicata dall’art. 13, comma 2, lett. b), ed individuata dal Prefetto. Il Giudice ha ritenuto irrilevante l’erronea indicazione normativa (che ha, quindi, ritenuto individuazione erronea) ma ha, surrettiziamente, corretto la motivazione del decreto nella misura in cui ha fatto dire al decreto che il prefetto ha “motivato in riferimento alla mancata regolarità della posizione di soggiorno dello straniero””.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Questa Suprema Corte, con la recentissima ordinanza depositata lo scorso 9 gennaio 2020, n. 270, ha opinato, in fattispecie sostanzialmente analoga a quella odierna, che “…l’ipotesi che legittima l’espulsione dello straniero ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) consiste nell’essersi lo stesso trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto: comportamento, questo, che presuppone un atto volontario del soggetto interessato, il quale, pur conscio dei suoi doveri, rimane sul territorio nazionale senza formulare tempestiva richiesta di permesso di soggiorno; l’esistenza di un tale atto volontario di trattenimento in Italia è tuttavia da escludere se lo straniero vi sia forzosamente trattenuto a seguito dei provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti (così Cass. 1 aprile 2003, n. 4922)…”.

RITENUTO CHE:

appare opportuno, alla luce della riportata decisione, anche al fine di valutarne l’eventuale incidenza, o meno, sui principi già affermati, sebbene nella diversa ipotesi di mancata richiesta, ad opera dello straniero detenuto, del rinnovo del permesso di soggiorno, da Cass. n. 6780 del 2017, Cass. n. 13364 del 2007, Cass. n. 1753 del 2006, Cass. n. 20936 del 2004 e Cass. n. 4883 del 2004, disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27689 del 2019; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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