Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5082 del 16/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15263-2021 proposto da:

C.P., C.S.E., C.V., domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA GATTUSO;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 710/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

Considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relater in seen alla proposta:

“ritenuto che in primo grado venne accolta la domanda con la quale C.P. e C.V. avevano chiesto di essere dichiarati proprietari per usucapione di uno stacco di terreno di proprietà demaniale e che la Corte d’appello di Reggio Calabria, sul presupposto che il bene svolgesse funzione pubblica, poiché ricadente nell’area di rispetto autostradale, rigettò la domanda, così accogliendo l’appello avanzato da A.N.A.S. sp.a.;

che i soccombenti appellanti ricorrono sulla base di tre motivi e che l’A.N.A.S. resiste con controricorso.

Diritto

OSSERVA

I ricorrenti, con il complesso censuratorio, che conviene esaminare unitariamente, lamentano violazione del “divieto di nova” in appello, per avere la Corte di merito affermato che il terreno avesse funzione di fascia di rispetto autostradale, senza che una tale prospettazione fosse stata prima avanzata dalla controparte; perciò stesso, quindi, violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per non avere il Giudice d’appello rilevato il difetto di specifica censura; infine, motivazione apparente, per avere ricostruito apoditticamente la fattispecie.

L’infondatezza del primo motivo rende evidente quella degli altri.

La natura demaniale del bene non è controversa. Quel che gli attori avrebbero dovuto provare è che si fosse in presenza di atti e fatti che evidenziassero in maniera inequivocabile la volontà dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (ex multis, Sez 1, n. 26899, 10/11/2008, Rv. 605579). Di talché, lungi dal versarsi nell’ipotesi di eccezioni, o anche solo di ricostruzioni alternative, tali da turbare il dibattito fra le parti, si trattava di scrutinare proprio la questione centrale del giudizio (il terreno era stato espropriato per ammodernare il tratto interessato dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, punto non controverso), nel mentre le valutazioni della Corte d’appello a riguardo della natura giuridica delle fasce di rispetto stradale si risolvono in apprezzamenti giuridici riservati al giudice di merito.

Da ciò deriva la palese infondatezza del secondo e del terzo motivo: il primo motivo risulta essere stato correttamente scrutinato e deve escludersi l’assenza di argomentazione motivazionale, avendo il Giudice reso comprensibile giustificazione argomentativa”.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),

ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di A.N.A.S. s.p.a., che liquida in Euro 3.000,00, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

 

 

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