Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5082 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4844/2007 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

GIULIANA 32 presso lo studio dell’avvocato FISCHIONI Giuseppe, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRAJOLI LUIGI, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 68/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 11/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FISCHIONI GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.P. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al reddito da partecipazione sociale alla Infotech S.a.s. per l’anno 1997, deducendone la nullità per mancanza di motivazione. La CTP di Lecco ha accolto l’impugnazione e la sentenza, su gravame dell’Agenzia delle Entrate, è stata riformata dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza dell’11.10.2006, ha rilevato che l’Ufficio aveva assolto all’obbligo di motivazione col riferimento all’atto di accertamento nei confronti della Società, che era stato notificato al contribuente ed era idoneo a fondare il maggior reddito dello stesso.

Per la cassazione della sentenza ricorre il V., il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente, deducendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, critica la sentenza impugnata, sostenendo che i giudici d’appello hanno fatto malgoverno della norma, secondo cui l’atto di accertamento deve esser motivato in modo tale da consentire al contribuente di conoscere “l’esatta pretesa dell’ufficio finanziario, individuata nel suo petitum e nella causa petendi” di tal che l’avviso di accertamento motivato “per relationem” ad un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza è legittimo, solo, quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza, onde potere apprestare le proprie difese.

In concreto, prosegue il ricorrente, il p.v. di constatazione redatto dalla G di F costituisce il presupposto dell’accertamento non solo nei confronti della Società, ma anche nei suoi confronti, sicchè la mancata allegazione di tale p.v. rende nullo l’avviso a suo carico.

Conclusivamente, il V. sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se sia invalida “una motivazione per relationem all’accertamento effettuato a carico della società quando il socio non sia stato mezzo a conoscenza degli atti presupposti all’accertamento effettuato a carico della società”.

Il motivo è infondato. A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, nel testo, risultante dalla modificazione introdotta dal D.Lgs. n. 32 del 2001, nella specie applicabile “ratione temporis”, l’accertamento è nullo “se non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del comma 2”.

L’ultima parte di tale comma 2 prescrive, poi, che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo ne riproduca il contenuto essenziale”.

Ciò che rileva, dunque, è che l’atto richiamato sia conosciuto dal contribuente o sia stato da lui, in precedenza, ricevuto o che di tale atto sia stato riprodotto il contenuto essenziale, al fine di consentire al contribuente di conoscere nel modo più compiuto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste dall’ufficio finanziario a fondamento dell’atto impositivo, e di porlo in condizioni di apprestare un’adeguata difesa.

Nella specie, l’impugnata sentenza, dopo aver dato atto che il V. aveva già ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento a carico della Società, ha affermato la validità della motivazione dell’atto impositivo indirizzato al contribuente, ritenendo che lo stesso era stato reso edotto delle ragioni per le quali il suo reddito da partecipazione sociale era stato elevato, in riferimento alle conclusioni esposte nell’accertamento nei confronti della Società.

In base a tale accertamento di fatto, che non è stato censurato sotto il profilo motivazionale, in relazione, ad esempio, all’insufficienza delle ragioni poste a fondamento della pretesa fiscale nei confronti della Società (al contrario, nell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, il contribuente riferisce che l’Ufficio “richiamando integralmente il processo verbale di contestazione n. 392/2002” della Guardia di Finanza aveva contestato alla Infotech “l’annotazione di fatture d’acquisto riferite ad operazioni ritenute fittizie ed insussistenti per L. 386.209.000” e rettificato, in conseguenza il reddito d’impresa), l’obbligo di motivazione dell’atto d’accertamento impugnato risulta soddisfatto, non essendo, a tal fine, necessaria l’allegazione, ad esso, del p.v.

della Guardia di Finanza, da cui ha tratto origine l’accertamento nei confronti della Società, tenuto conto che l’obbligo dell’amministrazione di allegare gli atti citati nell’avviso di accertamento (L. n. 212 del 2000, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, con la conseguenza che detto obbligo deve intendersi delimitato ai soli atti di riferimento che siano necessari per sostenere quelle ragioni (Cass. n. 26683/2009 e n. 25371/08). Tale principio non è contraddetto dalla giurisprudenza citata nel ricorso (Cass. n. 4271/2003), che non risulta pertinente, dato che, in quel caso, il contribuente interessato era stato posto a conoscenza soltanto del reddito imputato alla società, e pro quota anche a lui, ma non delle ragioni dell’accertamento a carico della società, a differenza di quello qui in esame, in cui tali ragioni sono invece, note, per aver il ricorrente ricevuto, come si è detto, la notifica dell’atto impositivo diretto alla Società.

Le spese, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e possono liquidarsi in complessivi Euro 2000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA