Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5081 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5081
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. Valitutti Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16068-2019 proposto da:
O.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 2709/2019 del TRIBUNALE di TORINO,
depositato il 23/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Torino, O.N., cittadino della Nigeria, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 2709/2019, depositato il 23 aprile 2019, il Tribunale rigettava il ricorso.
2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.
3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso O.N., nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i due motivi di ricorso, O.N. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
1.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia escluso, peraltro con motivazione inadeguata, i presupposti per l’applicazione, nel caso di specie, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.2.1. La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata (Cass., 21/11/2017, n. 27540).
2.2.2. Nel caso concreto, nell’intestazione del ricorso, il difensore si è limitato a dichiarare, genericamente, di rappresentare e difendere il ricorrente “come da procura”, senza alcuna specificazione nè temporale, nè in ordine alle modalità del suo rilascio, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., mancando altresì l’indicazione degli estremi della causa per la quale la procura sarebbe stata conferita, essendo rimasto in bianco il relativo spazio. E neppure detta procura risulta apposta a margine o in calce al ricorso.
3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021