Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5081 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. I, 25/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33922/2018 proposto da:

Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro tempore,

nonchè Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

entrambi elettivamente domiciliati in Roma Via Dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e

difende ex lege;

– ricorrente –

contro

A.Z.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 813/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Genova ha respinto il gravame del Ministero dell’Interno e del Ministero degli Esteri contro l’ordinanza del tribunale della stessa città di annullamento del diniego del visto dell’Ambasciata Italiana a Islamabad per il ricongiungimento familiare di A.Z., già titolare di permesso per asilo politico, col proprio fratello minore I.A., affidatogli tramite procura notarile della madre;

l’avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse di entrambi i ministeri, deducendo un unico motivo;

l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico mezzo l’avvocatura denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 9 e art. 29 t.u. imm. in quanto la norma da ultimo citata, nell’indicare i familiari di cui è ammesso il ricongiungimento, non farebbe alcun riferimento ai fratelli, che sono in base all’ordinamento italiano parenti di secondo grado, e non potrebbe essere interpretata estensivamente; il ricorso pone la questione relativa all’ambito applicativo dell’art. 29 t.u. imm. nella parte relativa ai minori che, ai fini del ricongiungimento, possono equiparasi ai figli: gli adottati, gli affidati e i sottoposti a tutela;

nel caso concreto la questione attiene al fratello minore del richiedente, che dall’ordinanza impugnata risulta essere stato a lui affidato dalla madre in base ad atto privato: una dichiarazione giurata vidimata da notaio, fermo il mantenimento della potestà genitoriale; è opportuno rimettere la causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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