Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5081 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5081 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 3435-2015 proposto da:
MARKU GAZMIR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO
PETRETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO
LOMBARDI;
– ricorrente contro
PREFETTURA DI SIENA;
– intimata avverso l’ordinanza n.39/2014 del GIUDICE DI PACE di SIENA,
depositata 1’11/06/2014;

Data pubblicazione: 05/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

l’opposizione al provvedimento di espulsione amministrativa emesso il
03/04/2014 nei confronti di Marku Gazmir, cittadino albanese, per
avere egli fatto ingresso nel territorio nazionale in violazione del
divieto stabilito da un precedente decreto di espulsione ai sensi dell’art.
11, comma 1, lettera a), della Direttiva CE 2008/115, recepita nella
legge n. 128 del 2011 e risultando, pertanto, privo di un titolo di
soggiorno per permanere nel territorio italiano.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il cittadino straniero, di
nazionalità albanese precisando in fatto:
— di aver fatto ingresso in Italia dalla frontiera marittima di Bari, il
29/3/2014 sottoponendosi ai controlli di frontiera e munito di
passaporto sul quale veniva apposto timbro d’ingresso;
— unitamente al passaporto veniva esibito il provvedimento del
giudice di Pace di Siena del 19/3/2014 con il quale era stato
disposto il parziale annullamento del precedente decreto di
espulsione nella parte in cui prevedeva il divieto di rientro;
— in 3/4/2014 veniva emesso il decreto di espulsione impugnato
recante il divieto di rientro per anni 5.
Alla luce di queste premesse è stata dedotta, con il primo motivo, la
violazione dell’art. 6 e dell’art. 11 della Direttiva n. 115/2008/CE
perché nel precedente provvedimento, con il quale era stato
autorizzato alla partenza volontaria, era stat’ annullato con

Ric. 2015 n. 03435 sez. M1 – ud. 14-12-2017
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Il Giudice di Pace di Siena, con ordinanza del 23/05/2015, ha respinto

provvedimento giurisdizionale il divieto di reingresso così come
previsto nella Direttiva e nella Circolare del Ministero degli Interni n.
5188 del 2011.
Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 4 e 5 del
d.lgs n. 286 del 1998, perché il ricorrente era autorizzato per tre mesi

momento dell’emissione del provvedimento espulsivo i tre mesi non
erano decorsi.
Nel terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto
decisivo consistente nell’insussistenza del divieto di rientro come
rilevabile dal precedente decreto del giudice di pace di Siena (emesso il
19.03.2014) oltre alla puntuale esecuzione dei controlli di frontiera da
parte della polizia all’ingresso.

Il ricorso, i cui motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto
strettamente connessi, è manifestamente fondato.
Il cittadino straniero aveva ottenuto, secondo quanto allegato e
prodotto, l’annullamento del divieto di reingresso, relativo alla
precedente espulsione cui era seguito l’allontanamento volontario, sulla
base del provvedimento del Giudice di Pace di Siena emesso il
19.03.2014.
Il successivo ingresso in Italia, era, pertanto, regolare, come attestato
dai controlli di frontiera e coerentemente all’esenzione dall’obbligo di
visto per i cittadini albanesi che facciano ingresso in area Schengen. Il
provvedimento espulsivo opposto nel presente giudizio è pertanto
illegittimo perché emesso prima del decorso dei tre mesi di
autorizzazione al soggiorno temporaneo ex art. 1, comma 3, L. n. 68
del 2007.

Ric. 2015 n. 03435 sez. M1 – ud. 14-12-2017
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(ovvero dal timbro apposto sul passaporto) a soggiornare in Italia ed al

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, il provvedimento
impugnato cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo
comma, c.p.c., con annullamento del provvedimento di espulsione
CAT A. 12/2014 Imm.ne n. 19 emesso il 03/04/2014 dalla Prefettura

03.02.1987.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e,
decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione indicato
in motivazione emesso a carico di Marku Gazmir.

Condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito,
liquidate in euro 1000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di
legge; e alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1300 per
compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 dicembre
2017.

Il P sidente
(dr.ss

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Roma,

P5 MAR, 2018

di Siena nei confronti di Marku Gazmir, nato a Kruje (Albania) il

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